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048U0867

IT - Decreti Legislativi

048U0867

Revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio. (DECRETO LEGISLATIVO 08 maggio 1948 n. 867)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il bilancio e per il tesoro: PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

I ruoli organici del personale civile del cessato Ministero della produzione bellica, di cui alle tabelle B, C, D, E, annesse al regio decreto 12 gennaio 1942, n. 213 , attribuiti al Ministero dell'industria e del commercio con il decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830 , sono soppressi.
Il personale dei gruppi A e C, attualmente appartenente ai predetti ruoli, e' collocato fino ad esaurimento nel ruolo transitorio di cui alla tabella II annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per l'industria e per il commercio e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2

I ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, di cui alle tabelle A e C, annesse al decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830 , sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella I allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'industria e per il commercio e dal Ministro per il tesoro.

Art. 3

Nella prima attuazione del presente decreto un posto di grado 7° nel ruolo amministrativo di gruppo A, di cui alla tabella I allegata al presente decreto, puo' essere conferito, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a un funzionario di pari gruppo e grado della carriera amministrativa di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso il Ministero dell'industria e del commercio. Il collocamento nel grado e' effettuato in base all'anzianita' maturata nel corrispondente grado 7° del ruolo di provenienza e ferma restando l'anzianita' complessiva di servizio acquisita nel predetto ruolo.
Analogamente nella prima, attuazione del presente decreto i posti dei singoli gradi nel ruolo di gruppo B di cui alla tabella I possono, limitatamente ad un terzo della relativa dotazione organica, essere conferiti mediante concorsi per titoli da espletare fra il personale dei ruoli di gruppo B delle Amministrazioni dello Stato che rivesta grado pari a quello del posto da conferire ovvero che rivesta grado immediatamente inferiore purche', in questo ultimo caso, sia in possesso dei prescritti requisiti per il conseguimento della promozione al grado superiore ed abbia esercitato funzioni amministrative.

Art. 4

I posti che risulteranno disponibili, dopo la prima attuazione del presente decreto, nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C, di cui alla annessa tabella I possono essere conferiti, per non oltre l'80%, mediante concorsi per esami, da espletare, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, per una sola volta, fra il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio.
Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti debbono essere forniti, oltre che dei prescritti requisiti, anche del titolo di studio necessario per accedere al ruolo per il quale il concorso e' bandito.
Ai concorsi predetti puo' partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito oltre che del titolo di studio anche dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo puo' conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.
Qualora, pero', per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e commercio, rimanessero scoperti posti messi a concorso, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che abbia conseguito la idoneita' nel concorso stesso, puo' conseguire la nomina ai posti predetti, con collocamento in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori, secondo i precedenti commi, purche' con votazione non inferiore allo stesso.
((I posti di grado iniziale che, dopo le nomine disposte secondo i commi precedenti e quelli eventualmente conferiti ai sensi dell' art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2960 , risultino disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo centrale di gruppo A del Ministero dell'industria e del commercio, possono essere conferiti secondo l'ordine di graduatoria ai candidati dichiarati idonei nel concorso bandito ai sensi del presente articolo)) .
Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di eta'.

Art. 4-bis

((La "Direzione generale del personale e degli affari generali" del Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Direzione generale degli affari generali".
La "Direzione generale dell'industria e delle miniere" del Ministero predetto assume la denominazione di "Direzione generale della produzione industriale")) .

Art. 5

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio per la attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 8 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - EINAUDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 128. - FRASCA

Tabelle

TABELLA I
Ruolo dell'Amministrazione centrale
(Gruppo A)
Numero
Grado dei posti
4° - Direttori generali............................ 4
5° - Ispettori generali............................ 10
6° - Capi divisione................................ 30
7° - Capi sezione.................................. 32
8° - Consiglieri................................... 42
9° - Primi segretari............................... 40
10° - Segretari.....................................|
> 55
11° - Vice segretari................................|
---
213
(1)
(Gruppo B)
Numero
Grado dei posti
8° - Coadiutori di 1ª classe....................... 8
9° - Coadiutori di 2ª classe....................... 12
10° - Vice coadiutori...............................|
> 20
11° - Vice coadiutori aggiunti......................|
--
40
(Gruppo C)
D'ordine
9° - Archivisti capi............................... 12
10° - Primi archivisti.............................. 35
11° - Archivisti.................................... 45
12° - Applicati..................................... 80
13° - Alunni d'ordine............................... 33
---
205
Assistenti.
10° - Primo assistente..............................|
11° - Assistente di 1ª classe....................... > 1
12° - Assistente di 2ª classe.......................|
Personale subalterno.
Commesso capo......................................... 1
Primi commessi........................................ 3
Commessi e uscieri capi............................... 22
Uscieri............................................... 30
Inservienti........................................... 18
--
74
Agenti tecnici.
Capo agente tecnico................................... 1
Agenti tecnici........................................ 2
-
3
Visto, il Ministro per l'industria e commercio TREMELLONI
Visto, il Ministro per ti tesoro
DEL VECCHIO
------------------------
TABELLA II
Ruolo transitorio
(Gruppo A).
Numero
Grado dei Posti
5° - Ispettori generali............................ 2
6° - Capi divisione................................ 8
--
10
(Gruppo C)
9° - Archivista capo............................... 1
--
(1) ((1a))
Visto, il Ministro per l'industria e commercio TREMELLONI
Visto, il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 gennaio 1951, n. 2 ha disposto (con l'art. 1) che "Nel ruolo del personale amministrativo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867 , e' aumentato un posto di direttore generale (grado 4°)."
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Nel ruolo tecnico di gruppo B del Corpo delle miniere di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867 , sono diminuiti tre posti nel grado iniziale." --------------- AGGIORNAMENTO (1a) L'avviso di rettifica in G.U. 20/01/1951, n. 16, nel modificare la L. 4 gennaio 1951, n. 2 , ha disposto che la modifica erroneamente apportata precedentemente alla presente tabella va riferita al D.Lgs. 8 maggio 1948, n. 868 .
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