048U0037
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Concessione di una indennita' straordinaria una volta tanto a favore dei titolari di una pensione di guerra di 1° categoria con annesso assegno di superinvalidita'. (DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948 n. 37)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948:
Art. 1
A favore di coloro che al 1 gennaio 1948 siano titolari di una pensione di guerra di 1ª categoria con annesso un assegno di superinvalidita' e' accordata una indennita' straordinaria, una volta tanto, di L. 20.000 nette a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.
Art. 2
Per ottenere l'indennita' straordinaria prevista dal precedente articolo i superinvalidi devono produrre apposita domanda all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la loro partita di pensione.
Nella predetta domanda il superinvalido deve dichiarare che non svolge comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e tale condizione deve essere comprovata da un atto notorio municipale da allegarsi alla domanda stessa. La domanda e l'atto notorio sono esenti da bollo.
Qualora, da successivi accertamenti risulti che la dichiarazione di disoccupazione non corrisponde a verita', la somma indebitamente riscossa verra' recuperata sul trattamento di pensione, salva restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 26 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSi Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 67. - FRASCA