Monitoring Gesetzessammlung

048U0329

IT - Decreti Legislativi

048U0329

Istituzione di una Commissione per la concessione di acconti per danni di guerra subiti dai profughi della Venezia Giulia, Dalmazia e Dodecanneso. (DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948 n. 329)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

((E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori gia' italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia)) .
Gli acconti sono concessi per le medesime categorie di beni, nelle stesse misure e con le stesse limitazioni e modalita', osservate queste ultime per quanto e' possibile, stabilite per la concessione di acconti ai danneggiati del territorio nazionale.
Sono considerate tempestive le domande presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi 6 settembre 1946, n. 226, e 9 ottobre 1946, n. 276 , ma non oltre il 31 dicembre 1948.

Art. 2

La Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per i danni di guerra o da un suo delegato, e' composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, di tre funzionari, anche a riposo, di grado non inferiore al sesto, e di due cittadini non impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, da nominarsi, quali rappresentanti dei danneggiati, su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il tesoro che assegna alla stessa, con le attribuzioni di segretario, un impiegato in servizio presso la Direzione generale dei danni di guerra.

Art. 4

Ai componenti la Commissione ed al delegato del presidente spetta per ogni giornata di adunanza la medaglia di presenza prevista dalle vigenti disposizioni.
Al segretario e' assegnata una medaglia di presente, pari alla meta' di quella spettante ai commissari.

Art. 5

Al pagamento degli acconti liquidati con deliberazioni della Commissione di cui agli articoli precedenti, rese esecutive dal Ministro per il tesoro, provvede l'intendenza di finanza di Roma con fondi accreditati

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 150. - FRASCA
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