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092G0319

IT - Decreti Legislativi

092G0319

Istituzione della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. (DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992 n. 277)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 23/5/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione ; Visto l' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati; Visto il parere espresso in data 4 febbraio 1992 dalla regione Piemonte; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991; Visti i pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato; Udito il parere espresso, in data 18 marzo 1992, dal Consiglio di Stato - sezione prima ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1992; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e, per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E' istituita la provincia del Verbano-Cusio-Ossola nell'ambito della regione Piemonte.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si trascrive il testo degli articoli 128 e 133 della medesima Costituzione:
"Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".
"Art. 133. - Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei comuni, sentita la stessa regione.
La regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".
- Gli articoli 16 e 63 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) cosi' recitano:
"Art. 16 (Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali). - 1. La provincia, in relazione all'ampiezza e pecularieta' del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalita' dei servizi, puo' disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all' art. 133 della Costituzione , tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entita' demografica, nonche' per le attivita' produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all' art. 133 della Costituzione , deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 2".
"Art. 63 (Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali). - 1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.
2. Il Governo e' altresi' delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, e' stata gia' avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed e' gia' stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16.
4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.
5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Istituzione di nuove province'.
6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 , vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovra' risultare coperto".
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".

Art. 2

1. La provincia del Verbano-Cusio-Ossola, con capoluogo Verbania, e' costituita dai sottoelencati settantasette comuni: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura Cardezza, Bognanco, Brovello- Carpugnino, Calasca Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio Spoccia, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo- Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello- Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

Art. 3

1. La provincia di Novara, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pro- cede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento degli organi elettivi. Le rel- ative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle due province, che hanno luogo nel turno generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di Novara.
3. Fino alla data delle elezioni gli organi della provincia di Novara continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.

Art. 4

1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determi- nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell' art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122 .
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 122/1951 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), come modificato dall' art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962 , e' il seguente:
"Art. 9. - In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.
A nessun comune possono essere assegnati piu' della meta' dei collegi spettanti alla provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su proposta del Ministero dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell' art. 19 del D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1 (corrispondente ora all'art. 18 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, n.d.r.), non puo' essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente".
Il numero dei consiglieri provinciali assegnati ad ogni provincia e' cosi' disciplinato dall'art. 2 della citata legge n. 122/1951 :
"Art. 2. - Il consiglio provinciale e' composto:
di quarantacinque membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
di trentasei membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
di trenta membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
di ventiquattro membri nelle altre province.
I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
La popolazione della provincia e' determinata in base all'ultimo censimento generale".
In relazione all'ultimo comma dell'art. 9 soprariportato si precisa che attualmente la data delle elezioni dei consigli provinciali e' fissata dal Ministro dell'interno ai sensi dell' art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182 .

Art. 5

1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilita' di bilancio, la opportunita' di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.
2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Novara in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sara' provveduto alla verifica di validita' del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sara' ripartito in conseguenza della attribuzione della titolarieta' dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1› gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo dal bilancio della provincia di Novara dei fondi di spettanza di quella del Verbano-Cusio-Ossola.
4. Il contributo erariale straordinario di cui all' art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , per l'istituzione della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1992 Il Presidente supplente della Repubblica SPADOLINI ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno CARLI, Ministro del tesoro FORMICA, Ministro delle finanze GASPARI, Ministro per la funzione pubblica MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Nota all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 63, comma 5, della legge n. 142/1990 si veda in nota alle premesse.
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