Monitoring Gesetzessammlung

048U0688

IT - Decreti Legislativi

048U0688

Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino. (DECRETO LEGISLATIVO 02 aprile 1948 n. 688)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino che saranno indicati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2

A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo il Ministro per i lavori pubblici potra' assumere impegni:
a) per l'esecuzione di lavori in dipendenza di danni di guerra;
b) per l'attuazione dei piani di ricostruzione;
c) per la costruzione di fabbricati a carattere popolare da destinare ad alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza degli eventi bellici;
d) per il completamento e nuova costruzione di opere pubbliche di carattere straordinario, anche di pertinenza delle Amministrazioni comunali.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro saranno annualmente determinati i limiti d'impegno per le singole categorie di opere da eseguire.

Art. 3

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 4

I limiti degli impegni da assumere dal Ministero dei lavori pubblici per la corresponsione di annualita' trentennali in dipendenza della autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 1 sono determinati come segue:
esercizio 1947-48 . . . . . . . . . . . . . . L. 137.610.780
" 1948-49 . . . . . . . . . . . . . . " 275.221.560
" 1949-50 . . . . . . . . . . . . . . " 275.221.560
Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alle iscrizioni dell'esercizio successivo.

Art. 5

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 2 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI EINAUDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 97. - FRASCA
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