048U0469
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Gestione straordinaria degli enti gia' operanti nell'Africa italiana o di interesse politico od economico coloniale. (DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1948 n. 469)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:
Art. 1
Le norme di cui all' art. 1 della legge 1 agosto 1941, n. 931 , sono applicabili fino alla data che sara' stabilita con successivo provvedimento legislativo.
E' ugualmente applicabile fino alla data che sara' stabilita con successivo provvedimento legislativo e limitatamente agli enti pubblici gia' operanti nell'Africa italiana o comunque d'interesse politico od economico coloniale, la norma di cui all' art. 1 del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739 , gia' prorogata con decreti legislativi Presidenziali 9 ottobre 1946, n. 198 e 2 gennaio 1947, n. 5 , fino al 31 marzo 1947.
Art. 2
Le facolta' attribuite al Ministro per l'Africa italiana, dalla legge 1 agosto 1941, n. 931 , sono estese agli enti pubblici, gia' operanti in Africa, per i quali siano applicabili le disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739 .
Lo stesso Ministro, con proprio provvedimento, da emanarsi di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, potra', per la maggiore economia delle gestioni dei singoli enti, disporre l'accentramento delle gestioni straordinarie di piu' enti in un unico ente di maggiore importanza o in un consorzio di enti con le modalita' che saranno fissate caso per caso.
Art. 3
Il presente decreto ha effetto dal 1 aprile 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 73. - FRASCA