048U0935
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Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna, stipulato in Roma l'11 gennaio 1947, relativo al reclutamento di operai italiani da Impiegare nelle fonderie del Regno Unito. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948 n. 935)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna, relativo al reclutamento di operai italiani da impiegare nelle fonderie del Regno Unito, firmato a Roma l'11 gennaio 1947.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 gennaio 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 13 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - FANFANI - DEL VECCHIO - TREMELLONI - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 92. - FRASCA
Accordo
Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna riguardante il trasferimento di operai italiani nelle fonderie.
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO
ACCORDO RELATIVO
AL RECLUTAMENTO DI OPERAI ITALIANI DA IMPIEGARE NELLE FONDERIE NEL REGNO UNITO
1. Il presente accordo si applica al reclutamento di al massimo 2.800 lavoratori italiani pratici del lavoro di fonderia, di cui non piu' di 800 specializzati e i rimanenti manovali pratici del lavoro stesso.
2. Il reclutamento verra' organizzato dall'Autorita' italiana competente, che presentera' i candidati aventi la necessaria formazione tecnica ad un rappresentante del Governo del Regno Unito, il quale li scegliera' in base alle loro qualita' tecniche, previo risultato positivo della visita medica.
3. Il Governo del Regno Unito contribuira' alle spese delle visite mediche nella misura di 4 scellini per ciascun lavoratore scelto per l'ingaggio.
4. Le spese di viaggio dei lavoratori scelti per l'ingaggio, dalla loro residenza al luogo di lavoro nel Regno Unito, saranno pagate dal Governo del Regno Unito. Il Governo del Regno Unito paghera' anche per il mantenimento dei lavoratori durante il viaggio (cioe' per l'alloggio nelle eventuali soste e per il vettovagliamento), e corrispondera' ad ognuno di essi una diaria di scellini 5 per la durata del viaggio dal centro di presentazione al luogo di lavoro.
5. il collocamento dei lavoratori nelle varie officine nel Regno Unito avverra a cura e per disposizione del Governo del Regno Unito ed ogni lavoratore ricevera' un premio di stabilimento di scellini 24 e pence 6. Tale premio sara' anche pagato ogni qualvolta un lavoratore debba, per disposizione del Governo del Regno Unito, andare a lavorare in un Distretto diverso, implicante necessariamente un cambiamento di residenza.
6. Ai lavoratori scelti per l'ingaggio, i quali comprovino di avere persone a carico secondo le norme e i documenti regolamentari in Italia, il Governo del Regno Unito paghera' un premio' di espatrio di Lg. 3 Questo premio verra' corrisposto alle persone a carico del lavoratore al momento della sua partenza dal centro di presentazione.
7. Al momento della sua partenza dal Centro di presentazione ovvero all'arrivo nel Regno Unito, ciascun lavoratore ricevera', a spese del Governo del Regno Unito, un cappotto, un pullover, una tuta e un paio di scarpe alte. Il Governo del Regno Unito agevolera' l'acquisto nel Regno Unito di quanto altro in fatto di vestiario razionato, possa ulteriormente occorrere a ciascun lavoratore.
8. I lavoratori italiani nel Regno Unito saranno impiegati alle stesse condizioni dell'operaio inglese. In particolare essi godranno dello stesso trattamento sia in materia di salari, assistenza e assicurazioni sociali, sia in materia di orari di lavoro, vacanze, lavoro straordinario e cottimo, sia in materia di provvidenze ricreative, dei lavoratori britannici della corrispondente categoria che siano impiegati nello stesso distretto; e saranno soggetti agli stessi contributi per le assicurazioni sociali e per l'imposta sulle entrate.
Se un lavoratore italiano rimane temporaneamente disoccupato nel Regno Unito, il Governo del Regno Unito provvedera' ad una adeguata indennita' di sussistenza.
9. Il Governo del Regno Unito corrispondera' al Governo italiano, per ciascun lavoratore impiegato nel Regno Unito, 10 scellini mensili quale contributo per assicurare il mantenimento dei suoi diritti in materia di assicurazioni sociali in Italia. Le modalita' del versamento saranno concordate fra i due Governi.
10. Ogni lavoratore italiano, per tutto il periodo che restera' nel Regno Unito, diverra' membro di una Trade Union britannica, la quale salvaguardera' i suoi diritti come praticato per quelli dei lavoratori britannici. I lavoratori italiani pagheranno alle Trade Union gli stessi contributi fissati per i lavoratori britannici.
La C.G.I.L. trattera' direttamente con il Trade Union Congress britannico allo scopo di definire piu' particolarmente l'assistenza e le condizioni di lavoro dei lavoratori italiani nel Regno Unito.
Saranno altresi' adottate previdenze atte a facilitare nel miglior modo possibile l'apprestamento di vivande del tipo italiano.
11. Il Governo del Regno Unito garantisce che i lavoratori italiani vengano assegnati ad alloggi dello stesso tipo ed alle stesse pigioni praticate per i lavoratori britannici che lavorano nella stessa localita'.
I lavoratori italiani saranno, per quanto possibile, impiegati ed alloggiati per gruppi appartenenti alla stessa regione, evitando comunque la loro convivenza con operai stranieri o con prigionieri di guerra.
12. Il Governo del Regno Unito garantisce che ogni lavoratore italiano sia impiegato per non meno di tre mesi alle condizioni proprie all'impiego per il quale egli e' stato ingaggiato.
13. Il Governo del Regno Unito paghera' le seguenti indennita' di rimpatrio a ogni lavoratore italiano al momento della partenza dal Regno Unito, a condizione che il suo impiego non sia stato risolto per motivi disciplinari:
(1) Lst 10 per i lavoratori rimpatrianti dopo un periodo di impiego di almeno 12 mesi;
(2) Lst 5 per i lavoratori rimpatrianti dopo un periodo di impiego da 6 a 12 mesi, o a loro richiesta, o perche' non si rende possibile un ulteriore impiego nella categoria;
(3) Lst 3 per i lavoratori rimpatrianti dopo un periodo di impiego da 3 a 6 mesi, perche' non esiste possibilita' di ulteriore impiego nella categoria.
Inoltre, le spese di viaggio per ciascun lavoratore dal Regno Unito fino alla sua residenza in Italia, saranno nei casi suindicati, pagate dal Governo del Regno Unito, insieme al mantenimento e alla indennita' giornaliera prevista nel paragrafo 4.
14. Il lavoratore italiano potra' trasmettere ai propri familiari in Italia risparmi nella misura massima di Lst 15 mensili se con persone a carico, di Lst 7. 10, sh, se senza gravami di famiglia.
Il Governo del Regno Unito raccoglie la raccomandazione di esaminare con spirito di larghezza le domande che i lavoratori italiani alla vigilia del ritorno in Italia potranno avanzare allo scopo di ottenere il permesso di trasferire la rimanenza dei loro guadagni durante il periodo del loro impiego nel Regno Unito.
15. Le rimesse in Italia dei lavoratori italiani e i premi dovuti in conformita' al paragrafo 6, nonche' i contributi del Governo del Regno Unito ai termini dei paragrafi 3 e 9 del presente accordo, come pure qualsiasi diverso versamento in relazione ad infortuni ed altro, saranno fatti affluire in un conto speciale (new italian account) intestato all'Ufficio italiano dei Cambi, aperto in una banca del Regno Unito che sara' designata. Le disponibilita' di detto conto speciale saranno liberamente utilizzabili nell'area della sterlina dall'Ufficio italiano dei Cambi, che provvedera' alla trasmissione delle rimesse dall'Inghilterra ai destinatari e beneficiari in Italia.
16. Il Governo italiano si dichiara d'accordo che il primo contingente di lavoratori parta immediatamente dopo le feste natalizie del 1946.
Roma, 16 gennaio 1947
Signor Ambasciatore
ho l'onore di informare l'E. V. di aver ricevuto la Sua nota n. 19 dell'11 corrente con la quale mi comunica che il Governo britannico approva i termini fissati nel memorandum annesso alla nota stessa circa il reclutamento ed il trattamento da usare ai lavoratori italiani di fonderia che si trasferiranno nel Regno Unito, termini sui quali era stato raggiunto un accordo provvisorio tra i rappresentanti dei nostri due Governi.
Mi onoro portare a conoscenza dell'E. V. che convengo nella Sua proposta di attribuire alla Sua nota dell'11 corrente, alla mia presente risposta ed al memorandum precitato, il valore di un impegno formale fra i due Governi avente piena efficacia a partire dalla data odierna e fino a che non venga altrimenti disposto con mutuo consenso.
Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione.
NENNI
A Sua Eccellenza
Sir Noel CHARLES, Bt. K. C. M. G. , M. C.
Ambasciatore di S. M. Britannica - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Roma, 17 gennaio 1947
Signor Ambasciatore a seguito della mia nota di ieri con la quale mi onoro portare a conoscenza della S. V. l'accettazione da parte del Governo italiano delle clausole concordate dai rappresentanti dei nostri due Governi circa il reclutamento e il trattamento da usare a operai italiani della fonderia destinati a trasferirsi nel Regno Unito, prego V. E. di voler prendere in considerazione, ed in caso affermativo darmene atto, la raccomandazione che in caso di eventuali controversie o impreviste emergenze, compreso il licenziamento per motivi disciplinari in cui possano incorrere operai italiani durante il loro soggiorno in Gran Bretagna, ne venga tempestivamente informato il Console italiano giurisdizionalmente competente a cura dell'impresa dalla quale l'operaio stesso dipende.
Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.
NENNI
H. E.
Sir Noel CHARLES, Bt. K. c. M. G. , M. c.
Ambasciatore di s. M. Britannica - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Parte di provvedimento in formato grafico