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048U0521

IT - Decreti Legislativi

048U0521

Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace. (DECRETO LEGISLATIVO 06 aprile 1948 n. 521)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1

I cittadini italiani i cui beni, diritti ed interessi situati sul territorio della Reggenza di Tunisi siano liquidati in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed in base alla apposita Convenzione stipulata con il Governo francese, in data 29 novembre 1947, possono chiedere di essere indennizzati.
L'indennizzo non e' dovuto ai cittadini che chiedano ed ottengano, nelle circostanze e con le modalita' previste alle lettere b) e c) dell'art. 3 della Convenzione di cui al primo comma del presente articolo, di potere vendere direttamente i loro beni, realizzandone un corrispettivo nonche' ai cittadini che chiedano ed ottengano la revoca del provvedimento di espulsione.

Art. 2

L'indennizzo per i beni, diritti ed interessi di cui al precedente art. 1 e' commisurato al loro valore venale in comune commercio nel mese di gennaio 1948 ed il relativo corrispettivo in lire italiane viene computato in base al cambio ufficiale vigente al momento in cui ha luogo il pagamento.

Art. 3

Le domande di indennizzo debbono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del tesoro, anche per il tramite dell'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

Art. 4

Il Ministero del tesoro, dopo avere espletato, con ogni possibile mezzo istruttorio e con l'ausilio dei competenti organi dipendenti dal Ministero degli affari esteri, i necessari accertamenti, procede alla liquidazione dell'indennita' che ritiene dovuta.
Tale liquidazione e' definitiva qualora l'indennita' richiesta dal danneggiato non ecceda un milione di lire italiane, determinata in conformita' del precedente articolo 2.
Ove l'indennita' domandata ecceda il limite di cui al precedente comma, il Ministero del tesoro sottopone i propri accertamenti ad apposita Commissione, composta come al successivo art. 5, la quale determina la definitiva indennita' da corrispondere al danneggiato.

Art. 5

La Commissione, che determina la definitiva indennita' nei casi di cui all'ultimo comma del precedente art. 4 ha sede presso il Ministero del tesoro ed e' composta come segue:
di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede;
di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, designato, come il presidente, dal Ministero di grazia e giustizia;
di un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al sesto;
di tre rappresentanti del Ministero del tesoro;
di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
di un rappresentante del Ministero delle finanze;
di un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;
di cinque cittadini designati dal Ministero degli affari esteri, fra gli italiani gia' residenti in Tunisia e competenti in materia di stime.
Il Ministero degli affari esteri designa, altresi', i supplenti dei cinque cittadini da scegliersi fra gli italiani gia' residenti in Tunisia, competenti in materia di stime, i quali parteciperanno alle riunioni della Commissione in luogo dei rispettivi titolari qualora le deliberazioni si riferiscano ai titolari stessi od in caso di legittimo impedimento dei medesimi.
La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il tesoro, il quale stabilisce altresi' la misura del relativo emolumento in rapporto ai lavori effettuati e si pronuncia a maggioranza, con la presenza di almeno undici membri.
A segretario della Commissione e' nominato un funzionario dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 6

Su richiesta dell'interessato, ove esso non abbia chiesto la revoca del provvedimento di espulsione, il Ministero del tesoro, prima della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, propone alla Commissione di cui al precedente art. 5, che al richiedente venga concesso un mutuo di favore, il cui ammontare sara' determinato dalla Commissione stessa in base agli elementi potuti raccogliere nonche' alle condizioni economiche che l'interessato medesimo aveva in Tunisia, ma in misura, comunque, non eccedente il cinquanta per cento del presunto danno risarcibile.
La Commissione puo', ove occorra, stabilire che l'interessato dia idonee garanzie personali o reali o bancarie.

Art. 7

Il mutuo di cui al precedente art. 6, e' concesso, al tasso di interesse dell'1,50 per cento annuo, con decreto del Ministro per il tesoro. Esso ha la durata massima di anni dieci e viene estinto in cinque annualita' eguali negli ultimi cinque anni del decennio.

Art. 8

L'indennizzo che verra' liquidato a favore del concessionario del mutuo, dovra' essere totalmente imputato ad estinzione del mutuo stesso.
Sulla quota del mutuo che verra' ad estinguersi per effetto di tale imputazione, il mutuatario avra' diritto al totale esonero degli interessi. E' sempre in facolta' del mutuatario di estinguere il mutuo prima della scadenza.

Art. 9

Alle domande di indennizzo, ai relativi documenti giustificativi, agli atti di liquidazione dell'indennizzo nonche' alle domande di mutuo ed agli atti occorrenti per la relativa stipulazione ed estinzione sono estese le esenzioni tributarie previste all' art. 25 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 .
Gli atti relativi all'investimento delle somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo o di mutuo sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonche' dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei diritti catastali.

Art. 10

Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell' articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131 , si applicano altresi' ai beni, diritti ed interessi di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 11

Per quanto non e' disposto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni, in materia di risarcimento dei danni di guerra.

Art. 12

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le norme di attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 13

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per l'attuazione del presente decreto, fino alla concorrenza di cinque miliardi di lire, per l'esercizio 1947-48.
Per gli esercizi successivi saranno, con appositi provvedimenti legislativi, iscritti nel bilancio dello Stato gli stanziamenti che si renderanno occorrenti.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 6 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - SFORZA - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 238. - FRASCA
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