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097G0257

IT - Decreti Legislativi

097G0257

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale. (DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997 n. 218)

Art. 1 - Definizione degli accertamenti

Definizione degli accertamenti 1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' il recupero dei crediti indebitamente compensati ((...)) possono essere definiti con adesione del contribuente. (23)
2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale puo' essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. (23)
2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione e' in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo. (23)
--------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Art. 2 - Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto

Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto 1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamentealle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul valore aggiunto e' liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Puo' essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche' ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all' articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilita' per i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.
4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
d) se l'azione accertatrice e' esercitata nei confronti delle societa' o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi e' intervenuta la definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell' articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nonche' di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi. (12) ((20)) 6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'articolo 2, comma 137 , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta.
------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che "Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011". ------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 6) che "Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla meta'".

Art. 3 - Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette

Definizione degli accertamenti
nelle altre imposte indirette 1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
2. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di ((un terzo)) del minimo previsto dalla legge. ((12)) 4. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che "Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011". CAPO II Titolo I ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Capo II Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4 - Competenza degli uffici

Competenza degli uffici 1. Competente alla definizione e' l'ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
2. Nel caso di esercizio di attivita' d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria ((, e in caso di societa' che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico)) , l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della societa', dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benche' ritualmente convocati secondo le precedenti modalita' non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 )) .
4. Non si applicano le disposizioni dell' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , riguardante la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche.

Art. 5 - Avvio del procedimento

Avvio del procedimento 1. ((L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all' articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000 , contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:)) ((23)) a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;
((d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).)) ((23)) 1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 . (15) (16) 1-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 . (15) (16) 1-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 . (15) (16)
1-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 . (15) (16)
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 .
3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario. (21)
--------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies , e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data". --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 30 settembre 2015, n. 153 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2015, n. 187 come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U. 01/10/2015, n. 228) ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera a)) che, ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 , "le disposizioni di cui all' articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016". --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 , ha disposto (con l'art. 4-octies, comma 2) che la presente modifica si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Art. 5-bis

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 )) ((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies , e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data".

Art. 5-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 FEBBRAIO 2024, N. 13 )) . ((23)) --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Art. 5-quater

(( (Adesione ai verbali di constatazione). )) (( 1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 :
a) senza condizioni;
b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale puo' correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale.
6. In presenza dell'adesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 2, comma 5, e nell'articolo 3, comma 3, e' ridotta alla meta' e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.
7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .)) ((23)) --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Art. 6 - Istanza del contribuente

Istanza del contribuente 1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , puo' chiedere all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. (23)
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, puo' formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma 1.L'istanza di adesione e' proposta entro il termine di presentazione del ricorso. (23)
2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente puo' formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . Il contribuente puo' presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni. (23)
2-ter. E' fatta sempre salva la possibilita' per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. (23)
2-quater. Il contribuente che si e' avvalso della facolta' di cui ((ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter)) , non puo' presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero. (23)
3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell' articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell' articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. (23)
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 2 e 2-bis, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai commi 2 e 2-bis perde efficacia. (23)
--------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 , ha disposto (con l'art. 4-octies, comma 2) che la presente modifica si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

Atto di accertamento con adesione 1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.
1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. ((L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 , deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-quater; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili.)) (18) (19) 1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non e' tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 , e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero. (23)
------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017. ------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Art. 8 - (Adempimenti successivi).

(Adempimenti successivi). 1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
((2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non e' possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .)) ((23)) 3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio ((, verificato l'avvenuto pagamento,)) rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. ((23)) 4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
(19)
------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , ha disposto (con l'art. 52-bis, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, la garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , puo' essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado per un valore, accettato dall'amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione". ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 23, comma 20) che "Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , ed alle conciliazioni giudiziali gia' perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Art. 9 - Perfezionamento della definizione

Perfezionamento della definizione 1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata (( . . . )) , ((prevista)) dall'articolo 8, comma 2. ((14)) ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 23, comma 20) che "Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , ed alle conciliazioni giudiziali gia' perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 9-bis - Soggetti aderenti al consolidato nazionale

Soggetti aderenti al consolidato nazionale 1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma dell'articolo 40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81 )) . L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all' ((articolo 5- quater)) del presente decreto; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile. (10)
------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 ." CAPO III Titolo I ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Capo III Procedimento per la definizione di altre imposte indirette

Art. 10 - Competenza degli uffici

Competenza degli uffici 1. Competente alla definizione e' l'ufficio delle entrate.
2. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio indicato nel comma 1, e' competente l'ufficio del registro.

Art. 11 - Avvio del procedimento

Avvio del procedimento 1. ((L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all' articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000 , contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:)) ((23)) a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
b-ter) i motivi che ((determinano le)) maggiori imposte di cui alla lettera b-bis); ((23)) 1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 . (15)
((1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.)) ((23)) --------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies , e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data". --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Art. 12 - Istanza del contribuente

Istanza del contribuente 1. In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, puo' formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 11, comma 1.
L'istanza di adesione e' proposta entro i termini di presentazione del ricorso. (23)
1-bis. Il contribuente puo' presentare l'istanza di adesione ((...)) con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . E' fatta salva la possibilita' per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000 . In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 2 per un periodo di trenta giorni. ((Laddove all'esito delle controdeduzioni di cui al citato articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facolta' di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.)) (23)
1-ter. Il contribuente che si e' avvalso della facolta' di cui ((al comma 1-bis, primo e quarto periodo)) , non puo' presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero. (23)
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.
4-bis. Si applica il comma 1-quater dell'articolo 7. (23)
--------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Art. 13 - Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione

Atto di accertamento con adesione, adempimenti
successivi e definizione 1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione e' effettuato presso l'ufficio del registro.
CAPO IV Titolo I ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Capo IV Conciliazione giudiziale

Art. 14 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale

Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale 1. L' articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , come sostituito dall' articolo 12 del decreto - legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Conciliazione giudiziale) . - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, puo' proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalita' di cui all' articolo 38 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalita' di versamento si applica l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592 . Le predette modalita' possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione.
Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia.
Il provvedimento del presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.".
2. All' articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , concernente l'attivita' di indirizzo agli uffici periferici, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4 -bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all' articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , riguardante la capacita' di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 .".
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e 33 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ).
"Art. 11 (Capacita' di stare in giudizio). - 1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'uffcio del Ministero delle finanze nei cui confronti e' proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.".
"Art. 33 (Trattazione in camera di consiglio). - 1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto processo verbale dal segretario".
- Per il testo vigente dell' art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) si veda la nota all'art. 8.
- Si riporta il testo vigente dell' art. 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592 (Regolamento concernente norme sulla conciliazione giudiziale ai sensi dell' art. 4 del D.L. 17 settembre 1994, n. 538 ):
"Art. 5 (Modalita' di riscossione delle somme liquidate dall'ufficio). - 1. Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie in materia di imposte sui redditi e' effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento, utilizzando la distinta di versamento mod. 8, modulario F., riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., riscossione n. 11.
2. Per il versamento al concessionario della riscossione delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici tributo:
a) 4452 Irpef e relativi interessi - conciliazione;
b) 2452 Irpeg e relarivi interessi - conciliazione;
c) 3452 Ilor e relativi interessi - conciliazione;
d) 1114 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione;
e) 1652 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.
3. Le persone fisiche e le societa' di persone possono effettuare il versamento di cui al com ma 1 anche mediante delega alle aziende di credito, utilizzando la delega di pagamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991 , contraddistinta da carta bianca e grafica color nero. Sono istituiti i seguenti codici:
a) 44 Irpef e relativi interessi - conciliazione;
b) 45 Ilor e relativi interessi - conciliazione;
c) 46 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione;
d) 47 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.
4. Al fine di consentire l'esplicita indicazione sul modello di delega del codice di versamento delle soprattasse e pene pecuniarie, codice 47, il versamento e' effettuato separatamente da quello del tributo cui le penalita' si riferiscono.
5. Gli interessi sono versati cumulativamente ai tributi cui si riferiscono. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8, 11 e sulle deleghe bancarie sono integrate con i codici di cui ai commi 2 e 3. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria e l'anno per il quale e' sorta la contestazione.
6. Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, capitolo 1171, ai seguenti articoli:
Versamento al concessionario - Versamento in banca
Codici tributo Codici Art.
-- -- --
4452 44 01
2452 -- 02
3452 45 03
1114 46 04
1652 47 05
7. Per le operazioni effettuate in Sicilia, il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi, delle altre imposte dirette e sostitutive nonche' delle relative soprattasse e pene pecuniarie di cui al comma 3, al netto delle commissioni spettanti, e' eseguito dall'azienda di credito al competente capitolo ed articolo di bilancio, con le seguenti modalita':
a) direttamente all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, utilizzando la distinta mod. 20 sc per il versamento dei codici 44, 46 e 47, nonche' della quota del 12,60 per cento dell'Ilor - codice 45;
b) direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato per la quota dell'87,40 per cento dell'Ilor - codice 45, utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124T.
8. Per i tributi diversi dalle imposte sui redditi i versamenti delle somme dovute in base alla conciliazione sono effettuati secondo le disposioni previste da ciascuna legge di imposta.
9. I versamenti di cui al presente articolo sono effettuati entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di conciliazione".
- Si riporta il testo vigente dell' art. 37 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ), come modificato dal presente articolo:
"Art. 37 (Attivita' di indirizzo agli uffici periferici).
- 1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.
2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali noti vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.
3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attivita' di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario, impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.
4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attivita' di rappresentanza e difesa dell'amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa.
4-bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all' art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , riguardante la capacita' di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'art. 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 ".
CAPO V Titolo II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione

Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, ((negli articoli 71 e 72)) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e ((negli articoli 50 e 51)) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346 , sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. (2) (12) ((18)) ((2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.)) ((18)) ((2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma 4-bis , del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 .)) ((18)) 2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 . (15)
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998. ------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che "Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011". --------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 639) che "L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 637, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º gennaio 2016". -------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 15-bis

(( (Modalita' di pagamento). )) (( 1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue mediante versamento unitario di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , secondo le modalita' stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalita' di pagamento in ragione della tipologia di tributo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di versamento.)) ((19)) ------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni

Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni 1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attivita' di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici procedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli atti gia' notificati, nonche' irrogare o revocare le relative sanzioni. La conservazione della copia delle dichiarazioni e' obbligatoria per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, nonche' per i soci o associati di societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Nota all'art. 16:
- Per il testo vigente dell' art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) si veda la nota all'art. 2.

Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione

Abrogazioni e delegificazione 1. Sono abrogati:
a) i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto - legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1990, n. 165 , riguardanti la definizione delle pendenze tributarie;
b) gli articoli 2 -bis e 2 -ter del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 , riguardanti l'accertamento con adesione;
c) il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , riguardante l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del .presente decreto legislativo sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.
3. Le disposizioni dei capi II e III del titolo I possono essere integrate o modificate con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbigo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 giugno 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick Note all'art. 17:
- I commi 2 e 3 dell'art. 5 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1990, n. 165 , recavano:
"2. Fermo restando il disposto dell'art. 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre l973 , n. 600 e dell'art. 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica stessa di una somma corrispondente all'80 per cento dei tributi o dei maggiori tributi accertati, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.
3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , e' apposta anche la indicazione della facolta' ivi prevista".
- Si riporta il testo degli articoli 2 -bis e 2 -ter del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 , abrogati dal presente articolo:
"Art. 2-bis (Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA). - 1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni puo' essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.
2. La definizione non e' ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio e' configurabile l'obbligo di denunzia all'autorita' giudiziaria per i reati di cui agli articoli 1, comma 1 , 2 , comma 3 , 3 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.
3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente puo' richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1 settenibre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.
4. Per la definizione il contribuente si puo' fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme, dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull 'autoliquidazione.
5. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale.
A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarita' o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.
6. Con regolamento da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:
a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;
b) per la determinazione delle modalita' di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonche' delle modalita' e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.
7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacita' operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1, dell'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agoso 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 .
8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA.
9. Per l'anno 1994. il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, e' fissato al 15 dicembre 1994".
"Art. 2-ter (Accertamento con adesione ai fini di altre imposte indirette). - 1. La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, e' applicabile, alle medesime condizioni di cui all'art. 2-bis, nei confronti dei contribuenti, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'art. 2-bis, sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalita' dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonche' su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realta' economica dei valori oggetto della rettifica".
- Il quarto comma dell'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento), abrogato dal presente articolo, prevedeva che: "Quando il reddito netto e' definito per mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla meta'".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autonzzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
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