Monitoring Gesetzessammlung

008G0218

IT - Decreti Legislativi

008G0218

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018. (DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008 n. 195)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2008 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica; Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , ed in particolare l'articolo 3, relativo all'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti al seguito, da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari; Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 , recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE ; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 , recante integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001 , recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante codice in materia di protezione dei dati personali ; Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa; Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 , recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE ; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 15; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni 1. Nel presente decreto si intendono per:
a) autorita' competenti: l'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) , il Ministero dell'economia e delle finanze, la Unita' di informazione finanziaria ((per l'Italia)) e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze individuate nel presente decreto;
b) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza ((il domicilio digitale,)) , nonche' il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA;
c) ((denaro contante:
1) valuta: le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;
2) strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identita' o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller's cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna;
3) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: i beni elencati al punto 1 dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018 ;
4) carte prepagate: le carte non nominative elencate al punto 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018 , che contengono valore in moneta o liquidita' o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;)) c-bis) ((denaro contante non accompagnato: denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con se', nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;)) d) finanziamento del terrorismo: le attivita' definite dall' articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 ; (4)
e) riciclaggio: le attivita' definite dall' articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni; (4)
e-bis) ((attivita' criminosa: le attivita' definite dall' articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 .)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 DICEMBRE 2024, N. 211 )) .
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Art. 2

Finalita' 1. ((Le misure di cui al presente decreto sono dirette all'istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza sul denaro contante, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 , nonche' a coordinare la disciplina recata dal predetto regolamento con la normativa di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 .)) 2. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata ((nell'Unione)) europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri ((Stati membri)) .
3. Il sistema di sorveglianza si realizza anche attraverso l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorita' competenti, ((da realizzarsi anche tramite sistemi informatici dedicati)) .
4. Le informazioni possono essere raccolte e utilizzate anche per finalita' statistiche ((nonche' per le finalita' di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 )) .

Art. 3

Obbligo di dichiarazione 1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma ((e metterla a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo)) . L'obbligo di dichiarazione non e' soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete ((ovvero se il denaro contante non e' messo a disposizione a fini di controllo)) .
2. La dichiarazione, redatta in conformita' al modello ((di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021)) puo' essere, in alternativa:
a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalita' e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) . Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.
3. ((Qualora nel corso dell'attivita' di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo rappresentante ha l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Tale dichiarazione e' resa entro un termine di trenta giorni in conformita' al modello di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021. In tali casi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato sino alla presentazione della dichiarazione informativa.)) 3-bis. ((Le autorita' competenti all'effettuazione di controlli e alla verifica delle violazioni di cui al presente decreto provvedono affinche' le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, ovvero le persone che inviano o ricevono denaro contante non accompagnato, siano informate dei loro diritti e obblighi.)) 4. ((Per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, gli uffici postali e i fornitori)) di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 , che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro sette giorni.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. E' fatta salva l'applicazione dell' articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni.
6. ((Per le dichiarazioni relative alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione si utilizzano i modelli di cui ai commi 2 e 3, opportunamente integrati dalla indicazione della norma nazionale e dalla natura unionale della movimentazione.))

Art. 3-bis

(( (Trattenimento temporaneo del denaro contante).)) 1. ((Fermi gli obblighi di comunicazione della notizia di reato, nonche' quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e fatta salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli articoli 6 e 7 del presente decreto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attivita' criminose.)) 2. ((Il trattenimento temporaneo di cui al comma 1 e' disposto con provvedimento amministrativo e deve essere motivato e comunicato ai soggetti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 3, anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro.)) 3. ((Il provvedimento che dispone il trattenimento temporaneo contiene l'indicazione dell'autorita' procedente, i dati identificativi dei soggetti di cui al comma 2, l'indirizzo per le notifiche, anche all'estero, l'esatto ammontare della somma di denaro contante trattenuta, le informazioni relative ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di cui al comma 6, la durata e una adeguata descrizione delle circostanze specifiche che hanno giustificato il trattenimento.)) 4. ((Il trattenimento e' disposto per il tempo strettamente necessario, e, in ogni caso, entro il termine massimo di cui al comma 5, al fine di procedere, a cura della Guardia di finanza, all'individuazione degli elementi richiesti per l'applicazione della legge penale, anche ricorrendo alle valutazioni tecniche di organi o enti appositi, di cui all'articolo 8, comma 4.)) 5. ((Il trattenimento ha una durata massima di trenta giorni.
Tuttavia, in casi particolari, previa accurata valutazione della necessita' e proporzionalita' di un ulteriore trattenimento temporaneo, e' consentito prorogare la durata fino a un massimo di novanta giorni. Il provvedimento di proroga deve essere motivato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2, nonche' indicare la durata dell'ulteriore trattenimento.)) 6. ((Fermo restando quanto previsto dal codice del processo amministrativo , di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , contro il trattenimento temporaneo i soggetti di cui al comma 2 possono proporre ricorso gerarchico. Si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 .)) 7. ((All'esito dei riscontri di cui al comma 4 ovvero alla scadenza dei termini di durata di cui al comma 5 ovvero in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 6, il denaro contante e' immediatamente rimesso a disposizione dei soggetti di cui al comma 2, che ne possono chiedere la restituzione all'autorita' procedente di cui al comma 1 entro cinque anni dalla data in cui e' stato adottato il provvedimento amministrativo di cui al medesimo comma 2. Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli articoli 6 e 7 del presente decreto. In caso di applicazione dell'articolo 7, il trattenimento temporaneo e' disposto sulla somma residua.)) 8. ((Il denaro contante oggetto di trattenimento temporaneo ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all' articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .))

Art. 4

Poteri di accertamento e di contestazione 1. ((I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell'Unione, dall'allegato I al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, dall'articolo 32, comma 6 , del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'articolo 28, comma 1, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148 .)) 2. ((I militari della Guardia di finanza accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 28, comma 1, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 12 e 13 , anche autonomamente, nonche' 14 dell'allegato I al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 , e dalle altre leggi tributarie ove applicabili.)) 2-bis. ((Qualora l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, comma 1, o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 3, comma 3, non risultano assolti, le autorita' competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all' articolo 3, paragrafo 2 , o all' articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672 , a seconda del caso.)) 3. I militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano altresi' i poteri attribuiti dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
4. Ai fini della contestazione delle violazioni al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1 , 2 , 3 e 4, dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
5. Copia dei verbali di contestazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza e' trasmessa all'Agenzia delle dogane.
6. I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di ((cinque)) anni e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto.
7. ((Qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano indizi che denotano che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, potrebbe essere correlato ad attivita' criminose, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza registrano tale informazione unitamente alle informazioni di cui all' articolo 3, paragrafo 2 , o di cui all' articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672 . L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza forniscono tali informazioni, fermo restando quanto disposto dall' articolo 329 del codice di procedura penale , all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.))

Art. 4-bis

(( (Controlli basati sull'analisi dei rischi).)) 1. ((I controlli delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale.))

Art. 4-ter

(( (Utilizzabilita' dei dati e delle informazioni acquisiti).)) 1. ((I dati e le informazioni acquisiti nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi degli articoli 3, 3-bis e 4 sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.))

Art. 5

Collaborazione e scambio delle informazioni 1. ((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ciascuna per le proprie competenze, scambiano attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) le seguenti informazioni con le omologhe autorita' competenti degli altri Stati membri:
a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;
b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3, qualora sussistano indizi di attivita' criminosa correlata al denaro contante;
d) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.)) 2. ((Qualora emergano indizi di attivita' criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza anche alla Commissione europea, alla Procura europea degli Stati membri ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell' articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939 , e, a cura della Guardia di finanza, a Europol ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell' articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794 .)) 2-bis. ((Le informazioni di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e 2 sono comunicate senza indugio, al piu' tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute utilizzando il modulo di cui all'allegato II, parte 1, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021.)) 2-ter. ((Le informazioni e i risultati di cui al comma 1, lettera d) sono comunicati su base semestrale.)) 3. ((Previa autorizzazione scritta dell'autorita' competente che ha ottenuto per prima l'informazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza scambiano con le omologhe autorita' di Paesi terzi, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca e delle rispettive competenze, le seguenti informazioni:
a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;
b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7.)) 3-bis. ((La Guardia di finanza procede allo scambio delle informazioni di cui al comma 3, con riferimento alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, anche quando vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attivita' di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, fermo restando quanto previsto dall' articolo 329 del codice di procedura penale .)) 3-ter. ((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia:
a) le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto che non confluiscono nel Sistema informativo doganale, senza indugio, al piu' tardi entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute;
b) le informazioni che confluiscono nel Sistema informativo doganale mediante collegamento diretto dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia al predetto sistema.)) 3-quater. ((L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia utilizza le informazioni di cui al comma 3-ter nello svolgimento delle proprie funzioni, ivi comprese quelle svolte nell'ambito della cooperazione di cui all' articolo 13-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 )) .
3-quinques. ((Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono rese accessibili all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza mediante accesso federato e attraverso la messa a disposizione di specifici servizi web.)) 4. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali che disciplinano il trasferimento di dati all'estero e a condizioni di reciprocita', anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale. (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Art. 5-bis

(( (Protezione dei dati personali e termini di conservazione).)) 1. ((Il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente decreto e' effettuato per le sole finalita' di prevenzione e di lotta alle attivita' criminose e osserva la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.)) 2. ((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti per le finalita' di rispettivo interesse in relazione a quanto previsto dal presente decreto.)) 3. ((Ciascun titolare autonomo del trattamento di cui al comma 2, definisce con proprio provvedimento, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 , tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le modalita' di esercizio dei diritti da parte degli interessati, le misure di sicurezza dei trattamenti effettuati con sistemi informativi e le modalita' di realizzazione dei controlli di cui all'articolo 4-bis.)) 4. ((I dati personali ottenuti in virtu' degli articoli 3 e 4 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorita' competenti, che ne garantiscono la sicurezza, e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Salvo quanto stabilito dall'articolo 5, tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorita' competente che ha ottenuto per prima i dati. L'autorizzazione non e' tuttavia necessaria qualora le autorita' competenti siano tenute a divulgare o comunicare tali dati conformemente al diritto nazionale, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.)) 5. ((Le autorita' competenti conservano i dati personali ottenuti per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti.
Allo scadere di tale termine tali dati personali sono cancellati.)) 6. ((Il periodo di conservazione puo' essere prorogato una volta per un periodo non superiore a tre anni, al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
a) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessita' e della proporzionalita' di tale proroga e aver stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia stabilisce che e' necessario prorogare il periodo di conservazione;
b) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessita' e della proporzionalita' di tale proroga e avere stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei loro compiti concernenti l'esecuzione di controlli efficaci per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorita' competenti stabiliscono che e' necessario prorogare il periodo di conservazione.))

Art. 6

Sequestro 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire ((...)) e' sequestrato dall'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) o dalla Guardia di finanza, con priorita' per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.
2. ((Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, il sequestro e' eseguito nel limite:)) a) ((del 50 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;)) b) ((del 70 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;)) c) ((del 100 per cento dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia superiore a 100.000 euro)) .
2.1. ((L'importo del sequestro di cui al comma 2 non puo' essere inferiore a 900 euro e non puo' essere superiore a 1.000.000 euro)) .
2.2. ((Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, il sequestro e' eseguito nel limite:))
a) ((del 25 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro;))
b) ((del 35 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;))
c) ((del 70 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;)) d) ((del 100 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 100.000 euro)) .
2.3. ((L'importo del sequestro di cui al comma 2.2. non puo' essere inferiore a 500 euro e non puo' essere superiore a 1.000.000 euro.)) 2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. ((I limiti di cui ai commi 2 e 2.2. non operano se:)) a) l'oggetto del sequestro e' indivisibile;
b) l'autore dei fatti accertati non e' conosciuto;
c) per la natura e l'entita' del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo.
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c), del comma 3, qualora l'autore dei fatti venga ad essere identificato ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti ((i limiti indicati nei commi 2 e 2.2.)) sono restituite agli aventi diritto.
5. Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.
6. L'interessato puo' ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.
7. Il denaro contante sequestrato ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all' articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
8. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non e' servito per il pagamento delle sanzioni applicate, e' restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro.
8-bis. ((Nei casi di restituzione del denaro contante previsti dal presente articolo sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-bis, ove disposto.))

Art. 7

Adempimenti oblatori 1. ((Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, il soggetto cui e' stata contestata una violazione puo' chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:)) a) ((pari al 15 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non e' superiore a 10.000 euro;)) b) ((pari al 30 per cento se l'eccedenza non supera i 40.000 euro.))
1.1. ((Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, il soggetto cui e' stata contestata una violazione puo' chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:))
a) ((pari al 10 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non e' superiore a 10.000 euro;))
b) ((pari al 15 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza e' superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;)) c) ((pari al 30 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza e' superiore a 30.000 euro e non superiore a 40.000 euro.)) 1-bis. La somma pagata non puo' essere, comunque, inferiore a ((500 euro nei casi di cui al comma 1 e a 300 euro nei casi di cui al comma 1.1)) .
1-ter. Il pagamento puo' essere effettuato all'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) .
2. L'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) e la Guardia di finanza inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, prova dell'avvenuto versamento.
3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento ((, fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-bis, ove disposto)) .
4. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) , da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano le modalita' vigenti.
5. ((E' precluso il pagamento in misura ridotta qualora:
a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 supera i 40.000 euro, nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo;
b) la differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato supera i 40.000 euro, nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete;
c) il soggetto cui e' stata contestata la violazione si e' gia' avvalso della stessa facolta' oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3, nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.)) 6. In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non e' valida, ancorche' il pagamento sia stato accettato dall'autorita' che ha effettuato la contestazione. Le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di sanzione.

Art. 8

Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni 1. Chi non si avvale della facolta' prevista dall'articolo 7 puo' presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 , determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ((data in cui riceve i verbali di contestazione.)) 4. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 e' prorogato di sessanta giorni.
6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.
7. Contro il decreto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . (1)
8. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l' articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 9

(Sanzioni) 1. ((Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consista nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 900 euro:)) a) ((dal 30 al 50 per cento)) per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10.000 euro;
b) ((dal 50 al 70 per cento)) per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore e' ((superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;)) b-bis) ((dal 70 al 100 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, la sanzione massima non puo' essere comunque superiore a 1.000.000 euro.)) 1-bis. ((Nei casi di cui al comma 1, ai fini della determinazione dell'entita' della sanzione, l'amministrazione procedente terra' conto dell'entita' dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, nonche' delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.)) 2. ((Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 500 euro:
a) dal 15 al 25 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non e' superiore a 10.000 euro;
b) dal 25 al 35 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza e' superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
c) dal 50 al 70 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza e' superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
d) dal 70 al 100 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza e' superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, la sanzione massima non puo' essere comunque superiore a 1.000.000 euro.)) 3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entita' della sanzione, l'amministrazione procedente terra' conto dell'entita' dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entita' dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonche' delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.
4. Ai fini dell'applicazione delle ((sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2)) , si applicano l' articolo 23, commi 1 e 3 , l' articolo 23-bis e l' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
(4)
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Art. 10

Relazione annuale ((1. La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attivita' rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.)) ((4)) 2. Le relazioni di cui al comma 1 debbono contenere, quantomeno, il numero delle violazioni dell'articolo 3, il totale degli atti di contestazione di cui all'articolo 4, l'importo del denaro contante sottoposto a sequestro di cui all'articolo 6, la quantita' delle informazioni oggetto dello scambio di cui all'articolo 5, l'ammontare delle oblazioni di cui all'articolo 7.
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria utilizza le informazioni di cui ai commi 1 e 2, al fine della predisposizione della relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, prevista ((dall' articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni)) . ((4)) 4. La relazione di cui al comma 3 e' parte integrante della relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento ai sensi ((dell' articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni)) . ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Art. 11

Informazioni per finalita' conoscitive e statistiche 1. La Banca d'Italia compila e pubblica le statistiche della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia e contribuisce alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione europea e dell'area dell'euro. Per finalita' statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, gli operatori residenti in Italia, come definiti dal regolamento (CE) n. 2533/1998 del Consiglio, del 23 novembre 1998 , sono tenuti a fornire i dati e le notizie necessari nei termini e con le modalita' per la trasmissione stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.
2. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi speciali, per le finalita' statistiche di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' chiedere notizie e dati alle banche e agli altri intermediari finanziari relativi alla propria attivita'. I termini e le modalita' per la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia.
3. I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere acquisiti per le finalita' statistiche di cui al comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni, presso amministrazioni, enti e organismi pubblici.
4. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono trattati in conformita' alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono coperti dal segreto di ufficio fino a quando non sono pubblicati. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
5. Per le finalita' statistiche di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa a tutela del segreto statistico e delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali, informazioni, dati ed elaborati statistici possono essere forniti dalla Banca d'Italia agli enti del Sistema statistico nazionale, alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e alle Banche centrali nazionali del SEBC, ad altri organismi pubblici nazionali e internazionali, nonche', verso rimborso di eventuali costi sostenuti, ad enti di ricerca e ad altri operatori.
6. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a diecimila euro. I criteri per l'applicazione delle sanzioni sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti e valutate le deduzioni presentate dagli interessati entro novanta giorni dalla data della notifica della lettera di contestazione, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 16.
7. Ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi di leggi speciali, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 2 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro diecimila. Si applica la procedura di cui all' articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
8. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la Banca d'Italia puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'.
Nota all' art. 11:
- Il regolamento (CE) 2533/1998 e' pubblicato nella G.U.C.E. 27 novembre 1998, n. L 318.
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda note all'art. 8.
- L' art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'art. 8).
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammessa opposizione alla corte di appello di Roma.
L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' per consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'art. 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602 , come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 .
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .».

Art. 12

Modifiche a disposizioni normative vigenti 1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 17 gennaio 2000, n. 7 , e' sostituito dal seguente: «4. Il limite d'importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge puo' essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.».
2. Nell' articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 , le parole: «3, comma 1, 5, comma 3, e 5-ter, comma 2,» sono soppresse.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell' art. 5, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000 n. 16, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'art. 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.
2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attivita' di cui all'art. 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo art. 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.
4. Il limite d'importo previsto dall'art. 1, comma 2 della presente legge puo' essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.».
- Il testo vigente dell' art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 , pubblicato nella Gazzetta Ufficial 15 maggio 1997, n. 111, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5. - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , come modificato dal presente decreto legislativo.».

Art. 13

Norme abrogate 1. Sono abrogati:
a) gli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 5, comma 3, e 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e successive modificazioni;
b) gli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ;
c) l' articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ;
d) gli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 .
Nota all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 4, del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche). - 1. Presso enti ed organismi pubblici puo' essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.
2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attivita' svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale.
Nell'individuazione degli uffici, si terra' conto del grado di specializzazione e della capacita' di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.
3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.
4. Gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell' art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , ancorche' non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attivita' statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attivita' illegali.
5. (Abrogato).».

Art. 14

Norme di coordinamento 1. All' articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e successive modificazioni, per: «articolo 3», si intende: «l'articolo 3 del presente decreto» e per: «denaro, titoli e valori mobiliari» si intende: «denaro contante».
2. All' articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , per: «articolo 30», si intende: «l'articolo 7 del presente decreto».
3. Per le violazioni dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , gia' accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
4. Per le violazioni dell' articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e successive modificazioni, gia' accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 5-ter del medesimo decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 14:
- L'art. 5, comma 8-bis, del citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , cosi' recita:
«8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.».
- L'art. 29 comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 988, n. 148, cosi' recita:
«Art. 29 (Atti di contestazione delle violazioni valutarie). - 1. Omissis.
2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalita' e i termini per il suo versamento, nonche' gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'art. 30.».
- Il titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , reca:
«Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e l'applicazione delle sanzioni amministrative.».

Art. 15

Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1° gennaio 2009.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht