Monitoring Gesetzessammlung

048U0385

IT - Decreti Legislativi

048U0385

Accordo (DECRETO LEGISLATIVO 08 aprile 1948 n. 385)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina il 13 ottobre 1947:
a) Accordo commerciale e finanziario;
b) Prestito estero in pesos argentini 3,3-4% 1947 che il Governo italiano colloca nella Repubblica argentina;
c) Contratto di negoziazione del prestito estero in pesos argentini 3,3-4% 1947 che il Governo italiano colloca nella Repubblica argentina;
d) Scambio di Note concernenti la liberazione dei beni italiani gia' bloccati in Argentina e di quelli argentini gia' bloccati in Italia;
e) Scambio di Note concernenti le modalita' di applicazione degli accordi medesimi.

Art. 2

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere a quanto sara' necessario, per quanto di sua competenza, all'attuazione del presente decreto e ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta, Ufficiale ed ha effetto d 11 ottobre 1947 conformemente all'art. 44 dell'Accordo commerciale e finanziario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 8 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - EINAUDI - DEL VECCHIO - MERZAGORA - TREMELLONI - FANFANI PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 209. - FRASCA

Art. 1

Accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana.
L'Eccellentissimo signor Presidente della Nazione Argentina e il Capo provvisorio dello Stato italiano desiderando favorire ed intensificare lo sviluppo delle relazioni economiche tra i loro popoli, uniti da stretti vincoli di amicizia, hanno deciso di stipulare un accordo commerciale e finanziario, ed all'uopo hanno designato i loro plenipotenziari e cioe':
L'Eccellentissimo signor Presidente della Nazione Argentina, S. E. il contrammiraglio don Fidel L. Asmadon, Ministro Segretario di Stato della marina, incaricato interinalmente del portafoglio degli affari esteri e del culto, S. E. il signor don Miguel Miranda, Presidente del consiglio economico nazionale e il signor don Orlando Maroglio, Presidente del Banco centrale della Repubblica Argentina.
Il Capo provvisorio dello Stato italiano, S. E. il dott. Giustino Arpesani, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia nella Repubblica Argentina.
I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Le Alte parti contraenti, interpretando lo spirito di cooperazione che anima i loro Governi, dichiarano il loro proposito di rafforzare, con tutti i mezzi a propria disposizione, i vincoli economici che uniscono i rispettivi paesi e di stimolare l'equilibrato intercambio dei loro prodotti assicurando ad essi mercati permanenti secondo le rispettive Necessita' nazionali.

Art. 2

Art.2.
I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana assicurano l'applicazione di un trattamento di stretta reciprocita' per tutte le operazioni commerciali e finanziarie che si effettuino tra i due paesi. Studieranno e risolveranno con la massima benevolenza le proposte che scambievolmente si formulino per facilitare e incrementare le loro relazioni economiche.

Art. 3

Art. 3.
Le Alte parti contraenti si impegnano a concedere le massime facilitazioni, compatibili con le loro rispettive legislazioni, ai prodotti naturali o fabbricati originari del territorio di uno dei due paesi che si importino nell'altro, in materia di diritti, tasse, imposte ed oneri tributari e per quanto concerne le formalita' e le procedure amministrative cui sono soggetti l'importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti stessi.

Art. 4

Art. 4.
I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana adotteranno le misure e le disposizioni necessarie per garantire, nello spirito delle disposizioni e dei trattati vigenti in materia, il rispetto delle denominazioni di origine e qualita' che corrispondano a prodotti esclusivi di uno dei due paesi, reprimendo con l'applicazione di sanzioni adeguate la circolazione e la vendita di quelli prodotti nel loro stesso territorio ed in terzi paesi con false denominazioni di origine, qualita' o tipo.

Art. 5

Art. 5.
Il Governo della Repubblica. Argentina, si impegna a vendere ed il Governo della Repubblica italiana s'impegna a comprare, durante gli anni dal 1947 al 1951 compresi, le quantita' minime annuali dei prodotti che di seguito si indicano, sempreche' in ciascuno degli anni suddetti i saldi esportabili non siano inferiori alle cifre che si specificano:
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso in cui in uno qualsiasi degli anni su menzionati il saldo esportabile degli anzidetti prodotti fosse inferiore alle cifre indicate, il Governo argentino si impegna a vendere ed il Governo italiano si impegna a comprare, almeno, le quantita' che rappresentano le percentuali che di seguito si indicano sopra il saldo esportabile del rispettivo anno:
PRODOTTO Percentuale 1948-81
Il Governo italiano comprera' inoltre e il Governo argentino gli vendera', durante ciascuno dei suddetti cinque anni, panelli oleosi di lino, di girasole e di arachidi per una quantita' equivalente al triplo del volume dell'olio del seme rispettivo che il Governo italiano acquisti effettivamente in Argentina in conformita' a quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 6

Art. 6.
I prodotti indicati nell'articolo 5, per le quantita' che in esso si stabiliscono, saranno acquistati direttamente dal Governo italiano o, se questi lo desideri, a mezzo di organismi ed enti pubblici o di ditte importatrici stabilite nella Repubblica italiana, presso o con intervento dell'"Instituto Argentino de Promocion del intercambio", salvo che questo organismo preferisca che siano acquistati presso altra istituzione o ditte esportatrici stabilite nella Repubblica Argentina.
Questa disposizione sara del pari applicabile a tutti gli acquisti di prodotti argentini che l'Italia effettui con i fondi provenienti dal credito in conto corrente e dalla negoziazione del prestito cui si riferisce il Capitolo IV. del presente accordo.

Art. 7

Art. 7.
I prodotti indicati nell'articolo 5 saranno consegnati in quote trimestrali che si stabiliranno con un anticipo minimo di 30 giorni dall'inizio di ciascun trimestre solare, mediante accordo tra l' "Instituto Argentino de Promocion del Intercambio" e l'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires.
Le prime quote corrispondenti all'anno 1947 saranno stabilite, alle condizioni indicate nel paragrafo precedente, entro 30 giorni dalla, data di entrata in vigore del presente accordo. A queste quote si imputeranno i quantitativi di frumento relativi al raccolto 1946-47 e di carne congelata consegnati all'Italia a partire dal 1 gennaio 1947.

Art. 8

Art. 8.
L'"Instituto Argentino de Promocion del Intercambio" fatturera' all'Italia i prodotti che per suo mezzo le siano venduti ai prezzi che per contratto si stabiliscano o siano stati stabiliti.

Art. 9

Art. 9.
Nel caso in cui l'Italia, durante i termini prestabiliti, trovasse altre fonti di approvvigionamento che effettivamente le provvedano i predotti inclicati nell'articolo 5, di qualita' eguale a quelli della Repubblica Argentina, a prezzi inferiori a quelli che le quoti l'"Istituto Argentino de Promocion del Intercambio", per la rispettiva quota trimestrale, lo notifichera' a questo organismo, il quale decidera' in un termine massimo di cinque giorni se trovasi in condizioni di eguagliare tali offerte. In caso contrario, o in mancanza di imposta alla notifica, l'Italia potra' acquistare la quota trimestrale del prodotto di cui trattasi presso l'altra fonte fornitrice, restando la quantita' cosi' acquistata dedotta dall'impegno assunto nel presente accordo.
In questo caso la Repubblica Argentina resta libera di disporre della quota dedotta e di venderla ad altro cliente.

Art. 10

Art. 10.
Una volta coperto il consumo interno e assolti gli impegni di vendita contratti o che si contraggono con altri paesi, il Governo argentino concedera' facilitazioni alla Repubblica italiana, affinche' possa acquistare nella misura delle sue necessita' ed ai prezzi che in ogni singolo caso si stabiliscano, durante gli anni dal 3947 ai 1951 compresi, altri prodotti argentini da quelli specificati all'articolo 5, e specialmente i seguenti:
Uova
Burro
Carni conservare
Pollame congelato
Avena.
Crusca e cruschello
Lane - Stracci di lana e di cotone
Sevo industriale
Olio di legno di Cina (tung)
Pelli crude secche bovine
Sevo industriale
Pelli salate fresche bovirle
Pelli crude secche caprine
Caseina,
Acido stearico.
Budello salate
Corna ossa
Unghie
Prodotti opoterapici
Organi di animali per prodotti opoterapici.

Art. 11

Art. 11.
Il Governo italiano promuovera' e facilitera' nella misura delle necessita' del suo mercato, l'acquisto nella Repubblica Argentina di mate paste e alimentari.

Art. 12

Art. 12.
Le esportazioni di prodotti o merci argentine nella Repubblica italiana, del pari che le esportazioni di prodotti o merci italiane nella Repubblica Argentina, saranno soggette alle disposizioni di ordine generale in vigore nel paese esportatore al momento in cui si effettua l'esportazione.

Art. 13

Art. 13.
Il Governo italiano accorda alla Repubblica Argentina ogni genere di facilitazioni affinche' questo ultimo paese, nella misura delle proprie necessita' e mediante i contratti che si stipulino in ciascun caso, possa acquistare durante gli anni 1947 a 1951 compresi le seguenti quantita' minime annuali dei prodotti o merci italiane che di seguito si indicano:
============================================ ========================
Quantita'
PRODOTTI E MERCI minimo annuali
Tonn.
-------------------------------------------- ------------------------
Tubi di ferro dolce e galvanizzato.......... 500
Alluminio................................... 300
Pezzi di ricambio per biciclette e
motociclette............................. 150
Pezzi di ricambio per automobili............ 100
Cuscinetti a sfere.......................... 100
Serrature di ferro senza combinazioni....... 7
Mercurio ................................... 5
Prodotti chimici per usi industriali........ 2000
Coloranti oigaii.ci sintetici............... 200
Biossido di titanio......................... 50
Olii essenziali............................. 20
Sali di mercurio............................ 3
Zolfo....................................... 8.000
Marmi....................................... 5.000
Pietre smeriglio speciali................... 50
Pietra pomice............................... 40
Tessuti di cotone di peso inferiore a 130
il mq.................................... 3.000
Fiocco (fiocco di seta artificiale)......... 2.500
Filati di raion............................. 1.200
Filati di cotone............................ 1.000
Tessuti di lana mista,specialmente pettinati 400
Olone di canapa............................. 300
Filati di lana pettinata ................... 200
Filati cucirini di cotone................... 200
Canapa greggia e pettinata.................. 150
Spaghi di canapa............................ 200
Filati di canapa, specialmente fini......... 200
Tessuti Di seta naturale.................... 120
Filati di seta naturale..................... 80
Filati di lino.............................. 50
Tessuti di fibre tessili artificiali e misti 50
Sughero greggio (in lastre corteccie)....... 1.500
Carta e cartoncini fini e speciali.......... 1.000
Celluloide (in lastre e fogli).............. 50
Trecce di paglia per la fabbricazione di
cappelli................................. 40
Pellicole cinematografiche non impressionate 30
Articoli di celluloide...................... 10
Limoni...................................... 600
Mandorle con e senza guscio................. 700
Nocciole con e senza guscio................. 350
Noci........................................ 200
Biciclette.................................. 15.000
(In unita)
Macchine da cucire.......................... 6.000
Macchine da scrivere........................ 6.000
Macchine calcolatrici....................... 3.000
Automobili.................................. 3.000
Autocarri................................... 1.500
Trattrici................................... 500
Motociclette................................ 150
Vetture ferroviarie e tramviarie............ 100
Locomotive.................................. 20
Pellicole fotografiche e radiografiche...... 300.000
(in dozzine di
impressioni)
Macchine per l'industria tessile............ 400
(In milioni
liro)
Macchine utensili, macchine di precisione ed
utensileria meccanica.................... 300
Turbine idrauliche ed a vapore.............. 200
Motori a scoppio per usi agricoli e
industriali.............................. 200
Macchine agricole........................... 200
Macchine per l'industria grafica............ 150
Motori Diesel (di potenza superiore a 100
cavalli)................................. 100
Motori e generatori elettrici (di potenza
superiore a 100 cavalli)................. 100
Macchine per costruzioni.................... 100
Macchine per fabbriche di conserve e molini. 100
Apparecchi telegrafici e telefonici......... 50
Articoli di alluminio e pezzi e ricambi per
macchine di o cori alluminio............. 50
Strumenti di misura e precisione............ 100
Apparecchi radio speciali per
radincomunicazioni....................... 60
Apparecchi fotografici e cinematografici.... 50
Strumenti musicali.......................... 50
Strumenti ottici............................ 25
Terrecotte, maioliche e porcellane.......... 300
Cristalli e vetri fini, piani e loro lavori. 100
Isolatori di vetro per alta tensione........ 40
Prodotti di erboristeria.................... 30
Specialita medicinali....................... 30
Piante medicinali........................... 15
Articoli di sughero......................... 15
Cappelli di paglia, molto fini.............. 20
Il Governo italiano dara' parimenti ogni specie di facilitazioni per la costruzione e vendita alla Repubblica Argentina di navi e forniture speciali delle caratteristiche che interessino questo paese, ai prezzi, termini di consegna ed altre condizioni che si convengano nei contratti che si stipulino. A tal uopo i contratti rispettivi saranno subordinati all'approvazione del Governo italiano.

Art. 14

Art. 14.
Una volta coperto il consumo interno ed assolti gli impegni di vendita contratti o che si contraggono con altri paesi, il Governo italiano concedera' facilitazioni alla Repubblica Argentina perche' possa acquistare nella misura delle sue necessita', durante gli anni 1947 a 1951 compresi, altri prodotti naturali o manufatturati italiani (diversi da quelli specificati nell'articolo 13 o maggiori quantita' dei prodotti che nello stesso articolo si indicano.
Il Governo italiano si impegna a studiare con la migliore disposizione qualsiasi richiesta che riceva dal Governo argentino per l'apporto di procedimenti, patenti, macchinari e tecnici da destinarsi alle industrie stabilite nella Repubblica Argentina o che possano stabilirvisi nel futuro.

Art. 15

Art. 15.
Ai fini stabiliti negli articoli 13 e 14, l'"Instituto Argentino de promocion del Intercambio", notifichera' periodicamente alla Ambasciata d'Italia in Buenos Aires, i contratti di acquisto di prodotti o merci italiane che per suo mezzo si fossero stipulati con organismi o ditte stabilite in Italia.

Art. 16

Art. 16.
Tutti i prodotti o merci italiani che acquisti la, Repubblica Argentina, siano o no menzionati nel presente Accordo, saranno fatturati ai prezzi che contrattualmente si stabiliscano.

Art. 17

Art. 17.
Le importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti o merci italiani, del pari che le importazioni nella Repubblica italiana di prodotti o merci argentini saranno soggette alle disposizioni di ordine generale in vigore nel paese importatore al momento dello sdoganamento.

Art. 18

Art. 18.
A partire dalla data di entrata, in vigore del presente accordo tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette tra la Repubblica, Argentina e la Repubblica italiana saranno effettuati in dollari U.S.A. attraverso i conti "Credito" o "Accordo", a seconda dei casi, a norma di quanto stabilito negli articoli 25 e 26 e delle disposizioni sui cambi in vigore nei due paesi.

Art. 19

Art. 19.
Il Governo della Repubblica Argentina, a mezzo dell'"Instituto Argentino de Promocion del Intercambio", concede al Governo della Repubblica italiana, a mezzo dell'Ufficio italiano dei cambi, un credito in conto corrente per la somma di 350 milioni di pesos argentini.

Art. 20

Art. 20.
Il credito a cui si riferisce l'articolo 19), si concede per un termine di tre anni, a contare dalla data in cui si ponga in vigore il presente Accordo. Questo termine e' prorogabile di comune accordo tra le due parti, fino al 31 dicembre 1951.

Art. 21

Art. 21.
Le somme utilizzate con imputazione al credito a cui si riferisce l'art. 19 pagheranno interessi fino alla sua totale estinzione in ragione del 2,75% annuo.
Questi interessi si liquideranno e pagheranno trimestralmente, dovendo effettuarsi la prima liquidazione e pagamento il 31 dicembre 1947.

Art. 22

Art. 22.
Alla scadenza del termine di vigenza del credito a cui si riferisce l'art. 20, il Governo italiano provvedera' a liquidare integralmente il saldo di cui sia debitore in una delle seguenti forme, a sua opzione:
a) con pesos argentini provenienti dal conto "Accordo", a cui si riferisce l'art. 26 o prodotti dal collocamento sulla piazza di Buenos Aires di un prestito ammortizzabile in un termine non superiore a 25 anni in cui sara' computato il termine trascorso dalla
data in cui entri in vigore il presente Accordo, o
b) con titoli o valori, o beni di altra natura, di proprieta' del Governo italiano, accettabili dal Governo argentino.
Il Governo italiano potra', in qualsiasi momento, ammortizzare totalmente o parzialmente le somme utilizzate con imputazione al credito, pero' questi ammortamenti non potranno essere inferiori a 3.500.000 pesos argentini ciascuno.

Art. 23

Art. 23.
L'"Instituto Argentino de Promocion del Intercambio", a mezzo del "Banco Central de la Repubblica Argentina)", assume alle condizioni stabilite nell'allegato Contratto di negoziazione che forma parte integrante del presente accordo, 350 milioni di pesos argentini, valore nominale, in titoli del Prestito estero 3,75,% 1947 del Governo italiano.

Art. 24

Art. 24.
L'importo del credito stabilito nell'art. 19 ed i fondi che il Governo italiano ottenga mediante il collocamento del Prestito a cui si riferisce l'art. 23, potranno essere utilizzati soltanto per acquistare prodotti argentini destinati ad essere esportati e consumati in Italia secondo le disposizioni di carattere generale vigenti nella Repubblica Argentina alla data in cui si effettuino le esportazioni.
Cio' nonostante, il Governo italiano, in caso necessario, potra' disporre, con imputazione a detti fondi, di un importo totale massimo di 50 milioni di pesos argentini per pagare gli interessi del credito a cui si riferisce l'art. 19 e per effettuare altri pagamenti giustificati del Governo d'Italia nella Repubblica Argentina.

Art. 25

Art. 25.
Si aprira' presso il "Banco Central de la Repubblica Argentina" nella sua veste di Agente finanziario del Governo argentino, un conto denominato "Credito" al nome dell'Ufficio italiano dei cambi, che agira' in rappresentanza del Governo italiano, in cui si accentrera' la contabilizzazione delle operazioni corrispondenti al credito stabilito nell'art. 19 e di quelle derivanti dal collocamento del "Prestito" a cui si riferisce l'art. 33.
In questo conto verranno accreditati i fondi che il Governo italiano ottenga dal collocamento del citato Prestito e verranno addebitati in esso, esclusivamente:
a) il valore. FOB porto argentino delle merci che l'Italia acquisti in Argentina a nomina di quanto indicato nell'art. 24 e il margine di cambio corrispondente;
b) le spese pagabili in Argentina relative alla conservazione e invio di dette merci dall'Argentina all'Italia, compresi i noli da
pagare per il loro trasporto in navi di bandiera argentina; e
c) fino all'importo massimo di 50 milioni di pesos argentini che potranno essere destinati a pagare gli interessi del credito a cui si riferisce l'art. 19 e ad effettuare altri pagamenti giustificati del Governo italiano nella Repubblica Argentina.
In nessun caso questo conto potra' presentare un saldo debitore superiore a 350 milioni di pesos argentini.
Qualora prima della scadenza del credito, il Governo italiano cancelli totalmente il saldo debitore del conto indicato nel presente articolo e rinunci alla utilizzazione del credito a cui si riferisce l'art. 19, a decorrere dalla data in cui si verifichino queste due circostanze i pagamenti corrispondenti ad operazioni fra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana saranno realizzati nelle divise liberamente trasferibili che, di comune accordo, stabiliscano il "Banco Central de la Repubblica Argentina" e l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 26

Art. 26.
Il "Banco Central della Repubblica Argentina" aprira' un conto in pesos argentini denominato "Accordo", al nome dell'Ufficio italiano dei cambi, nella sua qualita' di agente del Governo italiano.
In questo conto si accrediteranno tutti i pesos provenienti dalle seguenti operazioni:
a) pagamenti del valore delle merci originarie dell'Italia e di tutte le spese inerenti fino a porto argentino;
b) pagamenti giustificati in Italia: rimesse di persone fisiche o giuridiche per aiuto famigliare o per qualsiasi altra causa, trasferimenti finanziari e redditi in pesos del Governo italiano;
c) pagamento di riscossioni consolari;
d) pagamento in pesos per ogni sorta, di servizi prestati dall'Italia (noli, premi di assicurazione, diritti, regalie, "redevances", canoni, licenze, ecc.):
e) vendite di oro monetato ed in lingotti di buona consegna divise di libera disponibilita', titoli o valori che si realizzino sul mercato argentino dal Governo italiano, direttamente od indirettamente;
f) i pagamenti relativi a:
valori delle navi e delle forniture speciali di qualsiasi specie che l'Italia venda all'Argentina, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 13 di questo Accordo;
tutte le spese relative fino a porto argentino delle forniture di qualsiasi specie che possano esser fatte dall'Italia all'Argentina.
A questo conto si addebiteranno, nei limiti del saldo creditore del conto stesso:
1° I fondi di cui il Governo italiano abbia bisogno di disporli per coprire nella Repubblica Argentina i suoi obblighi nascenti dal presente Accordo e dal collocamento del Prestito a cui si riferisce l'art. 23.
2° Il valore dei prodotti che Italia possa acquistare nella, Repubblica Argentina e il margine di cambio corrispondente.
3° Ogni specie di pagamenti giustificati che il Governo italiano e le persone fisiche o giuridiche domiciliate in Italia debbano effettuare nella Repubblica Argentina.
Ogni altro addebitamento in questo conto che non corrisponda strettamente alle operazioni indicate negli incisi 1°, 2° e 3° richiedera', perche' sia effettuato, l'autorizzazione previa del "Banco Central de la Repubblica Argentina" e dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 27

Art. 27.
Le disposizioni del presente capitolo si applicheranno del pari alla liquidazione delle operazioni commerciali concluse tra la Repubblica Argentina e la. Repubblica italiana a mezzo o con l'intervento di organismi di carattere internazionale.

Art. 28

Art. 28.
Le Alte parti contraenti sono d'accordo di:
a) vigilare a che i trasferimenti di fondi tra l'Argentina e l'Italia e viceversa, compiuti in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette tra i due
territori
b) autorizzare in conformita' con le disposizioni in materia di cambi vigenti in Argentina ed in Italia, i pagamenti correnti tra i due paesi;
c) consultarsi allo scopo di controllare i trasferimenti di capitali secondo i principi delle rispettive politiche, specialmente per impedire trasferimenti che non avessero una finalita' economica utile;
d) scambiarsi ogni informazione utile allo scopo di assicurare un miglior controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia, di
cambi in vigore in ciascun dei due paesi; e
e) tenersi in contatto per esaminare di comune intesa, tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione del presente Accordo e per adottare, di comuni accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.

Art. 29

Art. 29.
I pagamenti correnti, previsti alla lettera b) dell'articolo precedente, comprendono specialmente:
pagamenti ufficiali;
i pagamenti commerciali, comprese le spese accessorie;
gli stipendi, onorari, salari, pensioni, servizi, sussidi e spese di conservazione;
le rimesse di aiuto familiare;
le rendite, interessi e benefici;
le spese di esercizio, ammortamenti contrattuali;
i diritti e spese per brevetti e licenze, diritti di autore;
le imposte, tasse e accessori;
i pagamenti di assicurazione, riassicurazioni (premi di indennita); e qualsiasi altro pagamento giustificato e corrente che sia ammesso di comune accordo tra il "Banco Central de la Repubblica Argentina" e l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 30

Art. 30.
Il "Banco Central de la Repubblica Argentina", in rappresentanza del Governo argentino e l'Ufficio italiano dei cambi, in rappresentanza del Governo italiano, stabiliranno i dettagli tecnici necessari circa la tenuta dei conti indicati negli articoli 25 e 26, il metodo per calcolare e percepire il margine di cambio e tutto cio' che si riferisce alle condizioni in cui saranno stipulate le operazioni tra i due paesi.
Le disposizioni del presente capitolo cominceranno ad aver effetto in base a quanto stabilito nell'art. 44, tuttavia mai prima che il "Banco Central de la Repubblica Argentina" e l'Ufficio italiano dei cambi abbiano dato attuazione a quanto disposto nel paragrafo precedente.
Ambedue gli Istituti non saranno tenuti responsabili degli inconvenienti che potessero essere occasionati dalla normale applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo.

Art. 31

Art. 31.
Le navi di ciascuna delle Alte parti contraenti godranno nell'altra del trattamento piu' favorevole che consentano le rispettive legislazioni per quanto concerne il regime dei porti e le operazioni che si effettuino negli stessi.

Art. 32

Art. 32.
I Governi contraenti si impegnano, durante la validita' del presente Accordo, ad adottare le misure necessarie affinche' il trasporto delle merci scambiate fra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana si ef fettui preferibilmente su navi di bandiera nazionale argentina ed italiana in parita' di tonnellaggio.
L'applicazione di queste disposizioni non potra' comportare un ritardo nelle consegne o un rincaro dei prodotti da trasportare.

Art. 33

Art. 33.
Al fine di facilitare l'immagazzinamento e la manipolazione dei prodotti di una delle parti contraenti nel territorio dell'altra e la loro distribuzione verso terzi paesi, i Governi argentino ed italiano esamineranno con la migliore disposizione in armonia con le rispettive legislazioni, le reciproche richieste relative a concessioni per la organizzazione di zone speciali e deposito franchi di uno dei due paesi nei porti marittimi dell'altro.

Art. 34

Art. 34.
I Governi contraenti si impegnano a promuovere le comunicazioni aeree commerciali tra i paesi e a tale effetto concederanno, in regime di reciprocita' le facilitazioni e le autorizzazioni necessarie tanto per cio' che concerne i diritti di sorvolo, atterraggio e utilizzazione dei servizi e installazioni dei loro aeroporti, conti per il traffico di passeggeri, corrispondenza e merci a aerotrasportati da un paese all'altro.
A tale fine, si studieranno al piu' presto possibile i termini di un accordo con il quale, nello spirito della presente dichiarazione, si determinano le modalita' della sua esecuzione, secondo le disposizioni delle rispettive legislazioni e degli accordi internazionali esistenti in questa materia.

Art. 35

Art. 35.
Il Governo argentino si riserva il diritto di fare assicurare presso compagnie argentine le merci argentine che si esportino in Italia e i prodotti italiani che si importino in Argentina, quando si trasportino per conto del venditore o del compratore rispettivamente.
Il Governo italiano si riserva il diritto di fare assicurare presso compagnie italiane le merci italiane che si esportino in Argentina e i prodotti argentini che si importino in Italia, quando si trasportino per conto del venditore o del compratore rispettivamente.

Art. 36

Art. 36.
Il Governo argentino e il Governo italiano studieranno i mezzi tecnici che, di comune accordo, potranno applicarsi al fine di accrescere il volume delle operazioni di riassicurazioni tra i due paesi.

Art. 37

Art. 37.
I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana adotteranno le misure necessarie per assicurare e sviluppare, in termini di reciprocita', l'intercambio di:
a) libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni;
b) pellicole cinematografiche.
A tale effetto ambedue i Governi prenderanno le disposizioni necessarie affinche' l'importazione, il commercio l'esibizione e il regime fiscale relativo ai libri, alle altre pubblicazioni e alle pellicole cinematografiche prodotte in ognuno dei due paesi, godano nell'altro delle massime facilitazioni consentite dalle rispettive legislazioni.

Art. 38

Art. 38.
Le norme applicabili al movimento migratorio della Repubblica italiana verso la Repubblica Argentina sono oggetto di accordi speciali tra i Governi dei due paesi.

Art. 39

Art. 39.
Il Governo argentino ed il Governo italiano, desiderando l'apporto dell'emigrazione italiana partecipi allo sviluppo dell'economia argentina, s'impegnano a facilitarla, adottando tutte le misure dirette al piu' efficace e stretto adempimento delle disposizioni contenute negli accordi speciali gia' esistenti in materia e in quelli che venissero successivamente stipulati.

Art. 40

Art. 40.
Il Governo italiano s'impegna a considerare con la migliore disposizione qualunque richiesta che gli pervenga dal Governo argentino in rapporto all'emigrazione di operai italiani e adottera', in tal caso, di comune accordo con quest'ultimo, le disposizioni opportune perche' detti operai seguano corsi di specializzazione che li rendano particolarmente idonei alle esigenze del loro futuro lavoro in territorio argentino.

Art. 41

Art. 41.
Il Governo argentino adottera' le misure destinate a coordinare gli interessi comuni dei due paesi in quelle questioni consolari e culturali che possano concernere l'emigrazione, e affinche' l'immigrazione italiana, senza eccezione, fruisca, durante la sua permanenza nel territorio argentino, dello stesso trattamento e vantaggi di cui gode quella di qualsiasi altra, provenienza, intendendosi che saranno automaticamente applicati a quella di origine italiana tutti i vantaggi concessi a quella di altro paese.
L'emigrazione italiana sara' equiparata, in quanto a regime e condizioni di lavoro, ai lavoratori nazionali ed usufruira' dei benefici di ogni ordine che la legislazione sociale argentina stabilisca in favore della classe lavoratrice.

Art. 42

Art. 42.
Ognuna delle Alte parti contraenti potra' chiedere la effettuazione di negoziati per risolvere, di comune accordo con l'altra, le difficolta' di ogni natura che possa originare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Art. 43

Art. 43.
Rimangono in vigore le disposizioni contenute negli accordi vigenti tra, la Repubblica Argentina e la Repubblica. italiana in quanto non siano in contrasto con il presente Accordo.

Art. 44

Art. 44.
Il presente Accordo sara' ratificato in conformita' della procedura costituzionale di ciascuna delle Alte parti contraenti e lo scambio delle rispettive ratifiche sara' effettuato nella cittadi Roma al piu' presto possibile.
Senza pregiudizio della sua debita ratifica, e di quanto previsto nel capitolo IV, art. 30, il presente Accordo entrera' in vigore, a titolo provvisorio, il giorno successivo a quello della sua, firma e rimarra' in vigore fino ai 31 dicembre 1951, salvo quanto esplicitamente stabilito nel testo dello stesso.
In fede di che i suddetti Plenipotenziari firmano due esemplari dello stesso tenore nelle lingue castigliana e italiana, ugualmente validi, nella cittadi Buenos Aires, addi' tredici del mese di ottobre del millenovecentoquarantasette.
Per l'Italia Per l'Argentina
G. ARPESANI FIDEL L. ANADON
MIGUEL MIRANDA ORLANDO MAROGLIO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Art. 1

Prestito estero in pesos argentini 3,3/4% 1947 che il Governo italiano colloca nella Repubblica Argentina ai sensi dell'Accordo firmato fra i due Paesi.
BUONO GENERALE PER PESOS ARGENTINI 350.000.000
A norma dell'art. 23 dell'Accordo Commerciale e Finanziario tra le Repubbliche Argentina ed italiana, firmato in data odierna, si e' convenuto quanto segue.
Art. 1.
Il Governo italiano emette un Prestito di un ammontare nominale di pesos argentini 350.000.000 (trecentocinquanta milioni) in titoli di debito pubblico estero 3,3-4% d'interesse ed il 2,45% di ammortamento cumulativo, annuali, entrambi pagabili semestralmente.

Art. 2

Art. 2.
Il presente Prestito costituisce un debito diretto dell'Italia, per il cui pagamento impegna la buona fede e le entrate della nazione.

Art. 3

Art. 3.
I titoli di questo Prestito saranno al portatore, quotabili unicamente nella Repubblica Argentina e si estingueranno al piu' tardi in 25 anni a mezzo di ammortamenti cumulativi semestrali dell'1,225% ciascuno, che si effettueranno per acquisto o licitazione quando i valori si quotino sotto la pari o per sorteggio quando i valori stiano alla pari o sopra la pari. In ciascuna operazione si ritirera' l'ammontare di titoli fissato nella tavola matematica. I servizi d'interesse ed ammortamento si pagheranno il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.

Art. 4

Art. 4.
Il Governo italiano potra' riscattare alla pari, in qualsiasi data di pagamento dei servizi (interessi ed ammortamento), tutto o parte del Prestito con avviso previo non inferiore a tre mesi. Nel caso di riscatto parziale, i numeri dei titoli da riscattare saranno determinati con sorteggio da effettuarsi a norma dell'art. 7, e cio' non comportera' modificazioni al fondo di ammortamento cumulativo stabilito dagli articoli 1 e 3.

Art. 5

Art. 5.
Il capitale e gli interessi di questo Prestito saranno durante tutto il tempo, fino alla completa, estinzione di esso, esenti da qualsiasi tributo od imposta italiana, presente o futura. L'interesse dei titoli sara' soggetto, nella Repubblica Argentina, al pagamento dell'imposta sul reddito, a norma delle disposizioni vigenti nel paese. I servizi (interessi ed ammortamento) si pagheranno in tempo di pace o di guerra, qualunque sia la nazionalita' dei possessori e le relazioni dei loro rispettivi paesi con l'Italia, il cui Governo in nessun caso confischera' ne' sequestrera' detti titoli.

Art. 6

Art. 6.
Si designa agente pagatore di questo Prestito il "Banco de la Nacion Argentina". Il Governo italiano fornira' al "Banco Central de la Repupblica, Argentina" l'importo dei servizi di interessi ed ammortamento con tre giorni di anticipo sulla data del rispettivo pagamento. Tali fondi saranno trasferiti al "Banco de la Nacion Argentina, e nei cui uffici avra' luogo il pagamento delle cedole e dei titoli ammortizzati.

Art. 7

Art. 7.
Fino alla completa estinzione del Prestito, il pagamento delle cedole maturate e dei titoli ammortizzati si effettuera' in pesos argentini negli uffici del "Banco de la Nacion Argentina". Le licitazioni ed i sorteggi dei numeri dei titoli agli effetti degli ammortamenti si effettueranno in Buenos Aires negli uffici del "Banco de la Nacion Argentina", potendo assistere all'atto, se il Governo italiano lo desideri, un rappresentante di esso.
Dal giorno fissato per l'ammortamento, i titoli sorteggiati o che in altra forma diventino rimborsabili cesseranno di fruttare interesse e dovranno essere presentati alla riscossione con tutte le cedole non maturate fino alla data, di detto ammortamento. L'importo di quelle che mancassero si dedurra' dal capitale da pagare.

Art. 8

Art. 8.
Tutti gli annunci relativi a sorteggi e pagamenti di titoli si pubblicheranno per conto del Governo italiano sul Bollettino della Borsa di commercio di Buenos Aires e su di un quotidiano di Buenos Aires tra quelli di maggior diffusione.

Art. 9

Art. 9.
In caso di perdita, furto ed in utilizzazione di titoli e cedole di questo Prestito, il Governo italiano s'impegna a far conseguire ai titolari nuovi valori a mezzo dell'agente pagatore ed a norma delle disposizioni del Codice di commercio della Repubblica Argentina, restando inteso che le spese causate da queste operazioni saranno a carico degli interessati.

Art. 10

Art. 10.
Il Governo italiano potra' emettere certificati provvisori rappresentativi di questo Prestito, i quali dovranno essere scambiati con i titoli definitivi con meno di quindici giorni prima della scadenza della prima cedola di interessi. I titoli definitivi saranno costituiti da:
Titoli 50.000 del taglio di 100 pesos vsn. 5.000.000
" 50.000 " " " 500 " " 25.000.000
" 50.000 " " " 1.000 " " 50.000.000
" 30.000 " " " 5.000 " " 150.000.000
" 10.000 " " " 10.000 " " 100.000.000
" 400 " " " 50.000 " " 20.000.000
-------------
Totale...vsn. 350.000.000
Di ogni taglio si stamperanno titoli non numerati per sostituire, nei casi previsti dal Codice di commercio argentino, i titoli smarriti, rubati od inutilizzati.

Art. 11

Art. 11.
Ogni titolo portera' la firma di S. E. l'Ambasciatore d'Italia nella, Repubblica Argentina o di altra ed altre persone debitamente autorizzate dal Governo italiano, potendo tali firme essere apposte in fac-simile.
In Buenos Aires, addi' tredici del mese di ottobre del millenovecentoquarantasette.
Per l'Italia Per l'Argentina
G. ARPESANI FIDEL L. ANADON
MIGUEL MIRANDA ORLANDO MAROGLIO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Art. 1

------------------------
Contratto di negoziazione del Prestito estero in pesos argetini 3,3/4% 1947 che il Governo italiano colloca nella Repubblica
argentina ai sensi dell'Accordo firmato tra i due Paesi.
A norma dell'art. 23 dell'Accordo commerciale e finanziario firmato il 13 ottobre 1947, in virtu' del Buono generale convenuto in data odierna tra il Governo della Nazione Argentina e quello della, Repubblica italiana, con cui quest'ultimo emette un Prestito estero del valore nominale di pesos argentini 350.000.000 (trecentocinquanta milioni) il Governo della Nazione Argentina conviene con quello della Repubblica italiana quanto segue:
Art. 1.
Il Governo italiano vende al "Banco Central de la Repubblica
Argentina", e questo compera da detto Governo, per conto dell'"Instituto Argentino de Promocion del Intercambio", in una o varie partite ad opzione del Governo italiano, la totalita' del Prestito per un valore nominale di pesos argentini 350.000.000 (trecentocinquanta milioni) al prezzo di 96% netto, piu' gli interessi che fossero decorsi fino al momento di effettuare il pagamento ed i pagamenti rispettivi.

Art. 2

Art. 2.
Le spese causate dalla stampa dei titoli ed i diritti di quotazione nelle Borse di commercio della Repubblica Argentina saranno pagati dal Governo italiano. Invece, saranno a carico dell'Instituto Argentino de la Promocion del Intercambio" le spese di pubblicita' e collocamento sul mercato dei rispettivi titoli.

Art. 3

Art. 3.
Le condizioni per il collocamento di questo Prestito sul mercato
argentino restano riservate esclusivamente alla decisione del "Banco Central de la. Repubblica Argentina".

Art. 4

Art. 4.
Il Governo italiano s'impegna ad adottare le disposizioni
necessarie per iscrivere i titoli di questo Prestito nelle Borse di commercio della. Repubblica Argentina, previo parere favorevole della, "Comision de Valores".
Il "Banco Central de la Repubblica Argentina)" prestera' al Governo italiano la collaborazione adeguata per l'espletamento delle pratiche rispettive.

Art. 5

Art. 5.
Il Governo italiano designa agente pagatore di questo Prestito il
"Banco de la Nacion Argentina" ed adottera' le misure necessarie per porre a disposizione di esso, per mezzo del "Banco Central de la Repubblica Argentina", i fondi in pesos argentini necessari per il puntuale servizio del Prestito, con l'anticipo previsto nel Buono generale.

Art. 6

Art. 6.
Il Governo italiano paghera' al "Banco de la Nacion Argentina" una
provvigione di 1/8% (un ottavo per cento) sull'importo dei servizi d'interessi, e di 1/4% (un quarto per cento) sopra quelli d'ammortamento, e gli rimborsera' le spese inerenti a pubblicazioni, ecc. richieste dal presente Prestito.

Art. 7

Art. 7.
Il Buono generale di questo Prestito costituisce parte integrante
del presente contratto.

Art. 8

Art. 8.
Secondo quanto stabilito dall'art. 44 dell'Accordo Commerciale e
Finanziario tra le Repubbliche Argentina ed italiana in data, tredici ottobre 1947, le clausole del presente contratto dovranno essere ratificate e poste in vigore, a norma delle disposizioni costituzionali dei due paesi.
In Buenos Aires, addi' tredici del mese di ottobre del
millenovecentoquarantasette.
Per l'Italia Per l'Argentina
G. ARPESANI FIDEL L. ANADON
MIGUEL MIRANDA
ORLANDO - MAROGLIO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Scambi di note

Buenos Aires, 13 ottobre 1947
Signor Ministro,
con riferimento all'Accordo per lo sblocco firmato oggi tra il Governo argentino ed il Governo italiano, ho l'onore di portare a Sua conoscenza che l'Ufficio italiano dei Cambi, per quanto riguarda l'Italia, e' stato incaricato dal mio Governo dell'applicazione delle disposizioni di detto Accordo.
Mi permetto far presente che l'Ufficio italiano dei Cambi inviera'
periodicamente all'organismo ufficiale argentino che V. E. mi indichera', copia dei certificati che emettera' per lo sblocco degli averi italiani in Argentina. Gli originali di detti certificati saranno consegnati agl'interessati ai fini della loro presentazione all'organismo argentino rispettivo.
Mi e' gradita l'occasione per porgerle, Signor Ministro, i sensi
della mia piu' alta considerazione.
ARPESANI
A S. E. il Signor
Contrammiraglio Don Fidel L. ANADON
Ministro ad interim degli Affari Esteri e del Culto
BUENOS AIRES
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
------------------------
MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Parte di provvedimento in formato grafico
------------------------
Buenos Aires, 13 ottobre 1947
Signor Ministro,
nel corso delle recenti conversazioni avvenute tra i Rappresentanti
del Governo argentino e quelli del Governo italiano, sono state esaminate le modalita' secondo cui potrebbero revocarsi le misure generali di blocco emanate nei riguardi degli averi italiani esistenti nella Repubblica, Argentina e degli averi argentini esistenti in Italia.
Si e' cercato di evitare che potessero essere liberati beni ed
interessi di proprieta' nemica o che abbiano formato oggetto di trasferimenti in violazione delle misure di blocco adottate dalle Nazioni Unite.
Per conseguenza, si e' convenuto che la liberazione dalle
disposizioni sul controllo politico che colpiscono gl'interessi italiani esistenti nella Repubblica Argentina e gl'interessi argentini esistenti in Italia verra' subordinata, in ogni caso particolare, alla presentazione di un Certificato rilasciato da un Agente del Governo italiano o argentino rispettivamente, all'uopo designato che attestera':
I. Per i Certificati che rilascia il Governo italiano per lo sblocco di averi esistenti in Argentina.
Che al 10 giugno 1940 non avevano partecipazione nei beni, diritti
ed interessi in questione:
a) persone fisiche di nazionalita' tedesca, giapponese, bulgara o
ungherese, qualunque sia, il luogo del loro domicilio o residenza;
b) persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato,
residenti o domiciliate in Germania o Giappone,
c) persone giuridiche nelle quali la partecipazione delle persone
indicate nei punti a) e b) sia maggiore del 25%.
II. - Per i Certificati che rilasci il Governo argentino per lo sblocco di averi esistenti in Italia.
Che al 10 giugno 1940 non avevano partecipazione nei beni, diritti
o interessi in questione:
a) persone fisiche di nazionalita' tedesca o giapponese,
qualunque sia il luogo del loro domicilio o residenza; e
b) persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato,
residenti o domiciliate in Germania o Giappone, e
c) persone giuridiche nelle quali la partecipazione delle persone
indicate nei punti a) e b) sia, maggiore del 25%.
III. - Le modalita' di applicazione di questo Accordo saranno le seguenti:
1. S'intendono per averi bloccati i conti di effettivo, i crediti
di ogni specie, i titoli o valori di qualsiasi natura e tutti gli altri beni mobili od immobili esistenti in Italia ed in Argentina che alla data del presente Accordo siano di proprieta' o figurino al nome di persone fisiche o giuridiche domiciliate in Argentina ed in Italia rispettivamente, nonche' gl'interessi, dividendi o rendite di qualsiasi natura maturati anteriormente alla data indicata sui beni ed investimenti accennati.
2. Non si considerano bloccati:
a) i beni o averi di proprieta' o che figurino al nome di
organismi non bancari ufficiali di entrambi i Paesi nonche' delle Banche: Central de la Republica Argentina, da la Nacion Argentina, de Credito Industrial Argentino, de la Provincia de Buenos Aires e Ripote cario Nacional e: della Banca d'Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Commerciale italiana, Credito italiano, Banca d'America e d'Italia, Istituto di San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Novara;
b) gli averi che le persone fisiche o giuridiche domiciliate o
residenti in Italia ed in Argentina acquistino nell'altro Paese mediante operazioni che compiano a partire dalla data del presente Accordo;
c) gli averi o beni esistenti nei Paesi Contraenti di pertinenza
dei propri cittadini residenti o domiciliati nell'altro;
d) gli averi o beni esistenti in Italia di proprieta' di persone
di nazionalita' argentina domiciliate o residenti in quel Paese.
3. Il Governo italiano potra' esimere dalla presentazione del
citato Certificato le persone fisiche, eccettuate le tedesche o giapponesi, che prima della guerra avevano il loro domicilio in Italia, abbiano risieduto in Argentina e ritornino in Italia, sempreche' dimostrino che, nonostante la loro assenza, hanno conservato in Italia la sede principale dei loro affari o famiglia.
Il Governo argentino potra' esimere dalla presentazione del
Certificato precedentemente indicato le persone fisiche che non siano di nazionalita' tedesca, giapponese, bulgara od ungherese, che prima della guerra avevano costituito il loro domicilio nella Repubblica Argentina, abbiano risieduto in Italia e ritornino in Argentina, sempreche' dimostrino che nonostante la loro assenza, hanno conservato nella Repubblica Argentina la sede principale dei loro affari o famiglia.
4. Per quanto riguarda i beni di persone giuridiche stabilite nei
Paesi Contraenti e nelle quali abbiano interesse persone non residenti in essi entrambi i Governi non rilasceranno il Certificato di sblocco fino a quando non abbiano ottenuto dal Governo del Paese interessato assicurazioni che nessuna delle persone indicate nel punto I, per quanto riguarda i beni esistenti nell'Argentina, e nei punto II, per quanto riguarda i beni esistenti in Italia, aveva al 10 giugno 1940 partecipazione nella proprieta' o nel controllo di detti enti.
Ciononostante, i Governi dell'Argentina e dell'Italia potranno
sotto la loro responsabiliti, rilasciare il Certificato di sblocco a favore degli enti indicati, quando la partecipazione in essi di persone residenti in terzi Paesi o considerate come nemiche non superi il 25%.
5. Non si applicheranno ai Certificati di sblocco le disposizioni
sul visto o legalizzazione di documenti vigenti nei Paesi Contraenti.
6. Entrambe le Parti si manterranno in contatto per esaminare e
risolvere di comune accordo i casi che eventualmente si presentino che, per le loro peculiarita', non possono essere risolti con l'applicazione delle disposizioni precedenti. A tal uopo, si scambieranno tutte le informazioni che fossero necessarie.
7. Il presente Accordo sara' ratificato secondo la procedura
costituzionale di ciascuna delle Alte Parti Contraenti e lo scambio delle relative ratifiche verra' effettuato nella citta' di Roma appena, possibile.
Restando impregiudicata la sua ratifica a tempo debito, il presente
Accordo entrera' in vigore, provvisoriamente, in data odierna.
La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
ARTURIANI
A S. E. il Signor
Contrammiraglio Don Fidel L. ANADON
Ministro ad interim degli Affari Esteri e del Culto -
BUENOS AIRES
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
------------------------
MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Parte di provvedimento in formato grafico
------------------------
AMBASCIATA D'ITALIA
Buenos Aires, 13 ottobre 1917
Signor Ministro,
Ho l'onore di rivolgermi al Signor Presidente riferendomi all'Accordo Commerciale e Finanziario Firmato in data odierna tra i Governi della Repubblica Argentina ed italiana.
Al riguardo, mi e' gradito portare a conoscenza del Signor Presidente che il Governo italiano e' d'accordo a che, con l'entrata in vigore del citato Accordo si addebiti al conto "Credito" che si aprira' presso il "Banco Central de la Republica Argentina" al nome dell'Ufficio italiano dei Cambi, la somma totale di cui il Governo italiano e' debitore verso codesto Istituto, in seguito all'acquisto dei prodotti argentini esportati in Italia, piu' il margine di cambio, le spese inerenti a dette operazioni e gl'interessi che fossero maturati, calcolati in ragione del 2,75% annuo, durante il periodo compreso tra la data in cui le merci furono messe a disposizione dell'Italia ed il giorno in cui si effettui l'addebitamento nel citato conto "Credito".
Mi e' gradita l'occasione per porgerLe, Signor Presidente, i sensi della mia piu' distinta considerazione.
ARTURIANI
Al Signor Don D. Orlando MAROGLIO
Presidente dell'"Istituto Argentino de Promocion
del Intercambio". - BUENOS AIRES
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
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