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048U1057

IT - Decreti Legislativi

048U1057

Agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di societa' e norme per la registrazione degli aumenti di capitale derivanti da rivalutazione monetaria. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 1057)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni adesso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio, con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per l'industria e commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948.

Art. 1

Gli atti di fusione delle societa' nazionali di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di una attivita' commerciale, sempreche' risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire cento.
Nel caso di fusioni effettuate ai sensi del presente articolo non si fa luogo nei confronti cosi' delle societa' come dei soci ad alcuna tassazione per imposta di ricchezza mobile fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta gia' definitivamente accertata alla data della deliberazione di fusione.

Art. 2

La disposizione di cui ai primo comma del precedente articolo si applica altresi' alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anziche' mediante fusione, mediante apporto di attivita' in societa' esistenti o da costituire, quando anche, in conseguenza di tali apporti, l'oggetto delle societa' apportanti venga limitato, per essersi l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce, in tutto o in parte trasferito alle altre societa'.

Art. 3

L'imposta fissa di registro e' applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e concentrazioni ed in occasione di queste.

Art. 4

Ai fini tributari non e' necessaria la stima, di cui all' art. 2343 del Codice civile , per i conferimenti in natura, effettuati ai sensi dell'art. 2.

Art. 5

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle fusioni ed alle concentrazioni deliberate entro un anno dalla entrata in Vigore del presente decreto, sempre che la societa' incorporante o risultante dalla fusione ovvero quella alla quale e' effettuato l'apporto sia costituita nella forma di societa' per azioni.

Art. 6

Le trasformazioni delle societa' per azioni, che al giorno della entrata in vigore del Codice civile avevano un capitale inferiore a L. 500.000 in alcuno dei tipi sociali previsti dal Codice stesso, sono soggette alla imposta fissa di registro di L. 100 qualora siano effettuate entro il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 215 delle disposizioni per l'attuazione del ripetuto Codice e transitorie, approvate col regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 , e successive modificazioni e proroghe.
Sono parimenti soggette alla detta imposta fissa di registro le trasformazioni in societa' a responsabilita' limitata delle societa' per azioni che al giorno dell'entrata in vigore del Codice civile avevano un capitale non inferiore a L. 500.000, ma inferiore a L. 1.000.000, qualora siano effettuate nel termine indicato nel comma precedente.

Art. 7

L'imposta del 4% dovuta, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49 , per gli aumenti di capitale effettuati con saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario, ha carattere di imposta speciale di registro e non e' soggetta ad alcuna addizionale.

Art. 8

L'aumento di capitale di cui all'articolo precedente deve risultare da atto o delibera da assoggettarsi a registrazione a tassa fissa entro i termini legali, salva la riscossione dell'imposta speciale entro il termine di sei mesi dalla data del decreto di omologazione ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 49 , previa denuncia delle parti interessate.
Per l'applicazione dell'imposta speciale, in quanto non espressamente stabilito, si osservano tutte le norme che regolano la imposta ordinaria di registro.

Art. 9

L' art. 7 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 49 , e' sostituito dal seguente:
"Le somme devolute allo Stato in applicazione dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 241 , sono considerate come anticipato pagamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle societa' e degli enti morali, istituita col titolo secondo del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e sono, quindi, portate in detrazione dall'imposta medesima, accertata a mente delle disposizioni contenute nel titolo sopra indicato.
Resta escluso il rimborso della eventuale eccedenza rispetto all'ammontare della imposta straordinaria patrimoniale".

Art. 10

Le societa' che, ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 241 , hanno consegnato proprie azioni all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, otterranno in restituzione le azioni stesse su domanda, so del caso, da presentarsi entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.
La disposizione del primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49 , si applica anche alle societa' che, all'entrata in vigore di detto decreto, erano ancora in termini per effettuare il versamento dell'importo della devoluzione per saldi attivi di rivalutazione trasferiti a capitale prima della entrata in vigore del decreto stesso.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - GRASSI - DEL VECCHIO - TREMELLONI - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23 foglio n. 36. - FRASCA
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