Monitoring Gesetzessammlung

048U0839

IT - Decreti Legislativi

048U0839

Norme integrative della legge 16 settembre 1940, n. 1450, riguardante il trattamento del personale dipendente dall'Amministrazione dell'Africa italiana trattenuto nel territorio metropolitano a causa dello stato di guerra. (DECRETO LEGISLATIVO 08 maggio 1948 n. 839)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1

Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , si applicano anche al personale che sia rimpatriato successivamente alla data dell'11 giugno 1940.

Art. 2

Il trattamento economico previsto dall' art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , e' quello stabilito per il personale con sede di servizio nel territorio metropolitano e va attribuito nella misura fissata per la sede cui il personale e' destinato o comandato in servizio.

Art. 3

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , con le integrazioni previste dai precedenti articoli 1 e 2 dei presente decreto, sono estese al personale straordinario dei Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia o degli enti da questi dipendenti, il quale possa essere destinato in temporaneo servizio presso altre Amministrazioni dello Stato.
In caso di mancata assegnazione ad altre Amministrazioni o di rifiuto di assumere servizio, detto personale straordinario e' licenziato dal giorno di scadenza del congedo coloniale.
Qualora il comando di detto personale presso altre Amministrazioni, per causa di forza maggiore, decorra da data posteriore alla scadenza del congedo coloniale di cui esso puo' fruire nel territorio metropolitano, nessuno assegno e' dovuto al personale medesimo per il periodo intercorrente fra la scadenza del congedo e la data del comando stesso.

Art. 4

Sono convalidati i comandi disposti in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , e relativi al personale rimpatriato solo successivamente alla data dell'11 giugno 1940.
Sono altresi' convalidati i comandi di personale straordinario dei Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia o degli enti da questi dipendenti, disposti successivamente al 15 aprile 1947.

Art. 5

I provvedimenti per l'applicazione del presente decreto sono emanati di concerto fra i Ministri interessati e quello per il tesoro.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 8 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 106. - FRASCA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht