Monitoring Gesetzessammlung

048U0657

IT - Decreti Legislativi

048U0657

Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tramviarie nello stesso centro urbano. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 657)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;

Art. 1

Il personale effettivo di servizi automobilistici e filoviari urbani, avente la qualifica di conducente, fattorino e controllore e dipendente da aziende esercenti anche servizi tranviari nello stesso centro urbano, e' inquadrato nella categoria del personale di ruolo di cui all' art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Il personale ordinario dei servizi indicati nell'articolo precedente, avente la qualifica di operaio, aiuto - operaio e manovale con un minimo di cinque anni di effettivo servizio, al 1 luglio 1947, e che sia in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali, e' inquadrato nella predetta categoria del personale di ruolo dalla data di cui al precedente articolo.
Gli operai, aiuto-operai e manovali che, in quanto mancanti della indicata anzianita', non abbiano titolo all'inquadramento nella categoria del personale di ruolo, conservano "ad personam" i diritti acquisiti con la qualifica C.A.P. (ordinari ad personam) ed hanno la preferenza assoluta nelle assunzioni in ruolo che potranno aver luogo nelle rispettive qualifiche.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - SCELBA - GRASSI - DEL VECCHIO - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 54. - FRASCA
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