048U0380
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Concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie. (DECRETO LEGISLATIVO 02 aprile 1948 n. 380)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948;
Art. 1
A decorrere dal 1 marzo 1948, sino al 30 giugno 1948, e' concessa agli esercenti di aziende minerarie una integrazione di prezzo per ogni tonnellata venduta e consegnata di antraciti, ligniti picee, xiloidi e torbose ed in genere di combustibili fossili ad eccezione delle torbe e del carbone sulcis prodotto dalla Societa' Carbonifera Sarda.
A decorrere dalla stessa data e' concesso un contributo per ogni tonnellata dei combustibili indicati nel comma precedente, consumata da stabilimenti industriali appartenenti agli stessi esercenti o ad imprenditori con essi consociati, con esclusione dei combustibili impiegati per i consumi interni della miniera.
Art. 2
La misura dell'integrazione e del contributo di cui all'articolo precedente e' determinata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto col Ministro per il tesoro.
Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie alla esecuzione del presente decreto.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 2 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 2. - FRASCA