048U0936
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Sistemazione in ruolo dei segretari comunali non di ruolo. (DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948 n. 936)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
I posti di segretario comunale di grado 7° e 8°, vacanti alla data di pubblicazione della graduatoria di cui al successivo art. 2, sono conferiti mediante unico concorso per titoli riservato a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a segretario, con esenzione dal limite massimo di eta', ed abbiano prestato complessivamente, a partire dal 10 gennaio 1940, almeno quattro anni di lodevole servizio in qualita' di segretario comunale reggente o supplente.
Il periodo minimo di lodevole servizio previsto dal precedente comma e' ridotto ad un anno per i mutilati ed invalidi di guerra e per gli ex combattenti, nonche' per coloro cui sono applicabili i benefici concessi ai mutilati ed invalidi di guerra ed agli ex combattenti.
Art. 2
Gli aspiranti che risultino idonei vengono compresi in una unica graduatoria, secondo l'ordine di merito di ciascuno di essi, applicate a parita' di merito le preferenze stabilite dalla legge.
L'assegnazione dei posti e' fatta secondo l'ordine della graduatoria, ferme restando le disposizioni di cui all' art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 , all' art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 , ed all' articolo 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397 , e successive modificazioni ed estensioni, relative alla assunzione ai pubblici impieghi dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti, degli orfani di guerra e categorie assimilate.
Art. 3
I segretari comunali di ruolo di grado 8° possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 per la nomina di posti di grado 7°.
I posti di grado 8° che si renderanno vacanti a seguito della nomina al grado 7° degli aspiranti di grado inferiore saranno conferiti agli altri concorrenti di gradi idonei, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Art. 4
Per quanto non e' previsto dal presente decreto si applicano le norme contenute nella legge 27 giugno 1942, n. 851 , e sue successive modificazioni ed aggiunte.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 24 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 137. - FRASCA