048U0691
048U0691
Modificazioni al regime fiscale del cacao, dei prodotti fabbricati con impiego di alcoli tassabili, nonche' al repertorio doganale ed alla tariffa generale dei dazi doganali per metterli in relazione al regime fiscale degli zuccheri e degli alcoli. (DECRETO LEGISLATIVO 03 maggio 1948 n. 691)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206 , e' sostituito dal seguente:
"E istituita a favore dello Stato una imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao, nelle seguenti misure per quintale a peso netto:
a) cacao in grani non torrefatto; bucce e
pellicole di cacao........................... L. 20.000
b) cacao in grani torrefatto, non
decorticato.................................. L. 22.000
c) cacao torrefatto, decorticato,
infranto, in pasta o in polvere; e burro di
cacao........................................ L. 25.000".
Art. 2
All' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206 , e' aggiunto il seguente comma:
"Sono inoltre esenti dalla imposta di consumo di cui al precedente articolo le bucce e le pellicole di cacao impiegate nella fabbricazione di surrogati del caffe', osservate le norme e le condizioni che saranno stabilite, su proposta del Ministro per le finanze, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri".
Art. 3
L' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206 , e' abrogato.
Art. 4
Alla tariffa generale dei dazi doganali e al repertorio per la sua applicazione, sono apportate le modificazioni e aggiunte risultanti, rispettivamente, dagli annessi allegati A e B che formano parte integrante del presente decreto.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 134. - FRASCA
Allegato A
ALLEGATO A
Nella tariffa generale del dazi doganali sono Introdotto le seguenti modificazioni ed aggiunte:
I) Voce n. 26-b-2-alfa "Latte condensato con zucchero in misura non superiore a 40 per cento". - Sostituire la nota con la seguente:
Sul latte condensato con zucchero in misura non superiore a 40 per cento si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto.
II) Voce n. 26-b-2-beta "Latte condensato con zucchero in misura superiore a 40 per cento". - Sostituire la nota con la seguente:
Sul latte condensato con zucchero in misura superiore a 40 per cento si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.
III) Voce n. 27-a "Farina lattea, contenente zucchero In misura non superiore a 33 per cento". - Sostituire la nota con la seguente:
Sulla farina lattea contenente zucchero in misura non superiore a 33 per cento si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 33 per ogni quintale di prodotto.
IV) Voce n. 27-b "Farina lattea, contenente zucchero in misura superiore a 33 per cento". - Sostituire la nota con la seguente:
Sulla farina lattea contenente zucchero in misura superiore a 33 per cento si riscuotono, oltre il dazio la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 45 per ogni quintale di prodotto.
V) Voce n. 39 "Zucchero". - Aggiungere alla nota i seguenti comma:
Sullo zucchero, tanto di prima che di seconda classe, destinato a qualsiasi uso, diverso dal consumo diretto della popolazione, si riscuote, inoltre, la sovrimposta addizionale la misura uguale all'ammontare dell'imposta addizionale interna.
Sul cacao misto a zucchero in misura superiore al 60 per cento, da classificare come "zucchero di prima classe", si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nonche' l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. In ragione delle quantita' di zucchero e di cacao effettivamente contenute nel miscuglio, accertate mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle Dogane.
VI) Voce n. 39-bis "Zucchero invertito". - Modificare la sottovoce a) come segue:
a) liquido, avente un contenute zuccherino totale non superiore a 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito (dazio invariato).
VII) Voce n. 42 "Miele di ogni sorta". Aggiungere la seguente nota:
Sul miele artificiale si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione stabilita per lo zucchero invertito, secondo la specie.
VIII) Voce n. 43 "Frutti e scorze di frutti, canditi" - Sostituire la nota con la seguente:
Sui frutti e sulle scorze di frutti, canditi, si riscuotono oltre il dazio la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 80 per ogni quintale di canditi alla portoghese, alla parigina e di quelli con l'ultima cottura, e di chilogrammi 60 per ogni quintale di altri canditi.
IX) Voce n. 44 "Marmellate, gelatine e altre conserve di frutti". - Sostituire la nota con la seguente:
Sulle marmellate, sulle gelatine e sulle altre conserve di frutti si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nelle misura di chilogrammi 60 per ogni quintale di prodotto.
X) Voce n. 45 "Caramelle, confetti, pastiglie e altri lavori di zucchero". - Sostituire la nota con la seguente:
Sulle caramelle, sui confetti, sulla pastiglie e sugli altri lavori di zucchero si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 80 per ogni quintale di prodotto.
Sulle caramelle, sul confetti, sulle pastiglie e sugli altri lavori di zucchero, contenenti cacao, si riscuote inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.
XI) Voce n. 46 "Torroni, mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero o miele". Sostituire la nota con la seguente:
Sui torroni, sul mandorlati e sui prodotti di pasticceria con zucchero o miele si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.
Sui torroni, sul mandorlati e sui prodotti di pasticceria, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.
XII) Voce n. 47 "Biscotti". - Sostituire la nota con la seguente:
Sui biscotti di qualsiasi specie contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto decorticato, ecc. nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.
XIII) Voce n. 47-b-1 "Biscotti con zucchero in misura non superiore a 18 per cento". - Sostituire la nota con la seguente:
Sui biscotti contenenti zucchero fino a 18 per cento si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 18 per ogni quintale di prodotto.
XIV) Voce n. 47-b-2 "Biscotti con zucchero in misura superiore a 18 per cento". - Sostituire la nota con la seguente:
Sui biscotti contenenti piu' di 18 per cento di zucchero si riscuotono, oltre il dazio la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 35 per ogni quintale di prodotto.
XV) Voce n. 48 "Prodotti a base di zuccheri, non nominati". - Il secondo comma della nota e' sostituito con i seguenti:
Sui prodotti a base di zuccheri, non nominati, contenenti zuccheri o nella fabbricazione dei quali siano stati consumati zuccheri, in misura non superiore a 50 per cento, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto.
Sui prodotti a base di zuccheri non nominati, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.
XVI) Voce n. 49 "Amidi, farine e fecole, aromatizzati, ecc. o altrimenti preparati, ecc., per uso alimentare". - Sostituire la nota con la seguente:
Sugli amidi, farine e fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati, destrinizzati o altrimenti preparati, ecc., per uso alimentare, contenenti zuccheri in misura non superiore al 18 per cento, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 18 per ogni quintale di prodotto.
Sugli amidi, farine e fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati, destrinizzati o altrimenti preparati, ecc., per uso alimentare, semplicemente aggraziati con cacao, si riscuote, inoltre, la imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di chilogrammi 5 per ogni quintale di prodotto.
XVII) Voce n. 50 "Cacao". - Aggiungere alla voce la seguente nota:
Sul cacao si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.
XVIII) Voce n. 50-a "Cacao in grani". - Sostituire la nota con la seguente:
Seguono il trattamento del cacao in grani anche le bucce e le pellicole di cacao; quelle destinate alla estrazione della teobromina od alla fabbricazione di surrogati di caffe' sono ammesse In esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.
XIX) Voce n. 51 "Cioccolata". - Sostituire la nota con la seguente:
Sulla cioccolata si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale. sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 60 per ogni quintale di prodotto.
Sulla cioccolata si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di chilogrammi 35 per ogni quintale di prodotto.
Sul cacao misto con zucchero in misura non superiore al 60 per cento, da classificare come "cioccolata", si riscuotono, oltre ti dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nonche' l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., in ragione delle quantita' di zucchero e di cacao effettivamente contenute nel miscuglio, accertate mediante analisi chimica dal Laboratori chimici delle Dogane.
XX) Voce n. 106-a "Vini in fusti, damigiane o vagoni cisterna". - Sostituire il primo periodo del terzo comma della nota con il seguente:
Sul vino genuino, la cui ricchezza alcoolica sorpassi i 12 gradi, oltre il dazio proprio del vino, si riscuote il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione, sull'alcool eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcool etilico anidro per grado e per ettolitro.
XXI) Voce n. 107 "Vino vermut". - Aggiungere alla nota della voce i seguenti comma:
Sul vermut genuino si riscuote; oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione, sull'alcool eccedente i 12 gradi, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5 decimi e calcolando per un grado intero quelli superiori.
Sul vermut genuino si riscuotono, inoltre, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 4 per ogni ettolitro di vermut secco e di chilogrammi 15 per ogni ettolitro di vermut comune.
XXII) Voce n. 110 "Acquaviti". - Sostituire il primo comma della nota con il seguente:
Sulle acquaviti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sta applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione, da commisurare sopra una forza alcoolica non inferiore a 70 gradi. La dogana, quando ritenga che tali bevande abbiano una forza superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporne alla analisi e di commisurare detti tributi sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.
XXIII) Voce n. 111 "Liquori ed altre bevande spiritose, dolcificate o aromatizzate". Sostituire la nota con la seguente:
Sui liquori e sulle altre bevande spiritose, dolcificate o aromatizzate, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione, da commisurare sopra una forza alcoolica non inferiore a 70 gradi. La dogana, quando ritenga che tali bevande abbiano una forza superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporne all'analisi e di commisurare detti tributi sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.
Sui liquori dolcificati si riscuotono, inoltre, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 20 per ogni ettolitro.
XXIV) Voce n. 112 "Sciroppi per bibite". - Sostituire il secondo comma della nota con il seguente:
Sui sciroppi per bibite si riscuotono, oltre Il dazio, la sovraimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 60 per ogni quintale di prodotto.
XXV) Voce n. 722 "Etere". - Aggiungere alla nota il seguente comma:
Sull'etere si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione, sulla quantita' di alcool etilico che fu consumata nella sua preparazione. La misura dei detti tributi e' determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei Periti doganali.
XXVI) Voce n. 771-b "Cassia in polpa con o senza zucchero". - Sostituire la nota con la seguente:
Sulla cassia in polpa, contenente zucchero, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto.
XXVII) Voce n. 772-a "Tamarindo naturale". - Sostituire la nota con la seguente:
Sul tamarindo naturale, contenente piu' di 30 per cento di zuccheri (calcolati come zucchero invertito), oltre il dazio proprio del tamarindo naturale, si riscuotono il dazio dello zucchero di seconda classe e le relative sovrimposta di fabbricazione e sovrimposta addizionale sulla quantita' di zuccheri eccedente detto limite.
XXVIII) Voce n. 772-b "Tamarindo in polpa, con o senza zucchero". - Sostituire la nota con la seguente:
Sul tamarindo in polpa, contenente zucchero, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto.
XXIX) Voce n. 781 "Preparazioni farmaceutiche non nominate". - Aggiungere alla nota il seguente comma:
Sulle preparazioni farmaceutiche non nominate, contenenti zuccheri, si riscuotono, inoltre, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.
XXX) Voce n. 782 "Specialita' medicinali". - Aggiungere dopo il penultimo comma della nota il seguente:
Sulle specialita' medicinali, contenenti zuccheri, si riscuotono, inoltre, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.
D'ordine: il Ministro per le finanze: PELLA
Allegato B
ALLEGATO B
Parte di provvedimento in formato grafico