048U0119
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Retribuzione mensile dei direttori provinciali e del segretari regionali degli Uffici del Lavoro. (DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948 n. 119)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
Art. 1
La retribuzione lorda mensile per i direttori provinciali e i segretari regionali degli Uffici del Lavoro e' stabilita, a decorrere dal 31 maggio 1947, nella misura di L. 13.900.
L'assegno speciale annuo lordo di L. 2400, stabilito a favore dei direttori provinciali, con l'annotazione alla tabella A, annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450 , e' soppresso.
Art. 2
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 17. - FRASCA