091G0255
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Disciplina delle modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. (DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1991 n. 212)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 19/07/1991 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo della anagrafe tributaria; Visto l' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Le amministrazioni pubbliche possono richiedere al Ministero delle finanze di essere autorizzate ad accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria per accertamenti necessari per contrastare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita. La disposizione si applica anche alle pubbliche amministrazioni, agli istituti e agli enti che per legge erogano ai cittadini benefici assistenziali, al fine di verificare i limiti di reddito cui la erogazione stessa e' condizionata. L'accesso e' autorizzato, per il raggiungimento delle finalita' indicate nella richiesta e con riferimento ai dati disponibili nel sistema al momento dell'accesso stesso, dal dirigente generale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 407/1990 reca: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993".
Si trascrive il testo del relativo art. 4:
"Art. 4 (Modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria). - 1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonche' per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi:
a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;
b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , ove cio' non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalita' per le quali e' stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;
c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ".
- L' art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' cosi' formulato:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
Art. 2
1. L'accesso ai dati, alle notizie ed alle informazioni autorizzati puo' avvenire mediante interrogazione via terminale, per l'effettuazione di operazioni giornaliere che riguardano un numero limitato di soggetti, ovvero mediante collegamento diretto tra elaboratori.
2. Le modalita' di interconnessione, ancorche' diverse in relazione alle architetture, agli ambienti di sistema collegati ed al tipo di applicazione previste devono essere conformi a quelle codificate da organismi internazionali e di piu' ampia diffusione.
3. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari indichera' all'amministrazione richiedente le caratteristiche necessarie per l'accesso nelle varie forme previste dal comma 1.
4. I costi per consentire l'accesso, periodicamente determinati, sono a carico delle amministrazioni richiedenti e sono determinati, per ciascun tipo di collegamento, dal centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari sulla base del visto di congruita' dell'ufficio tecnico erariale. I relativi versamenti devono essere annualmente effettuati presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o a mezzo di conto corrente postale sul capitolo 2319 in conto entrate eventuali e di- verse concernenti il Ministero delle finanze; copia della quietanza della tesoreria provinciale e' inviata al centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari.
Art. 3
1. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti richiedenti sono tenuti ad utilizzare i dati acquisiti mediante accesso al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, esclusivamente per il raggiungimento dei fini per i quali l'accesso e' stato autorizzato nonche' al rispetto del segreto d'ufficio di cui all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , ove cio' non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalita' per le quali e' stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria; ai fini della applicazione di questa disposizione ciascun operatore deve essere previamente identificato.
2. Le pubbliche amministrazioni, gli istituti e gli enti previsti nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 una volta acquisiti dati concernenti i limiti di reddito devono dare notizia dell'avvio del procedimento relativo alla revisione dei benefici assistenziali mediante comunicazione personale all'interessato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 15 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e' il seguente:
"Art. 15 (Segreto d'ufficio). - I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.
Il Ministero delle finanze ha facolta' di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente".
- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".
Art. 4
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 luglio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI