Monitoring Gesetzessammlung

048U0509

IT - Decreti Legislativi

048U0509

Proroga al 31 dicembre 1948 della disposizione del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, in materia di modalita' di pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici provinciali. (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948 n. 509)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

L' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462 , prorogato con l' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354 , e' cosi' modificato ed ulteriormente prorogato: "Fino al 31 dicembre 1948 e' data facolta' alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere mediante l'emissione di ordini di accreditamento al pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui all' art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , gia' previsti sotto la denominazione di premi di operosita' e rendimento dall' art. 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182 e da altre analoghe disposizioni, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici.
L'esercizio di tale facolta' e' subordinato al preventivo assenso del Ministro per il tesoro che lo concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale.
Il Ministro per il tesoro puo' - ove se ne appalesi la necessita' - revocare la concessione".

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dal 1 luglio 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 82. - FRASCA
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