048U0305
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Concessione di un assegno straordinario a carico dello Stato ai titolari di pensioni liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. (DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948 n. 305)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro, per il bilancio e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
Ai titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale sino al 31 marzo 1948, e' concesso, in via, straordinaria per il secondo trimestre 1948, un assegno da corrispondersi unitamente alla rata di pensione relative, al mese di maggio 1948.
Art. 2
La misura dell'assegno e' fissata come segue:
a) per i pensionati di vecchiaia di eta' fino ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di riversibilita' in seguito a: morte di assicurato o pensionato, L. 1000;
b) per i pensionati di vecchiaia di eta' superiore ai 65 anni e per i pensionati di invalidita', L. 1500.
Art. 3
L'assegno da corrispondersi ai superstiti sara' ripartito, in caso di concorso di piu' di uno di essi, seconde le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di riversibilita'.
Al titolare di una o piu' pensioni liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza, sociale e' dovuto, un solo assegno.
Non hanno diritto all'assegno i titolari di pensioni del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 , i quali gia fruiscono dell'integrazione supplementare a carico dello Stato prevista dall' art. 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 .
Art. 4
L'onere derivante dalla esecuzione del presente decreto fara' carico ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1947-1948 e ad esso si fara' fronte mediante storno dei fondi disponibili iscritti al capitolo 59 del predetto stato di previsione, relativo alla spesa per la integrazione a carico dello Stato concessa per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, nonche' delle forme di previdenza sostitutive della stessa, di cui al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera' al versamento anticipato all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei fondi necessari per la esecuzione del presente decreto, nei limiti della somma di L. 1900 milioni, salvo conguaglio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO - EINAUDI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 175. - FRASCA