Monitoring Gesetzessammlung

048U0303

IT - Decreti Legislativi

048U0303

Garanzia dello Stato alle anticipazioni per commesse estere di costruzioni navali. (DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 1948 n. 303)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio, coi Ministri per gli affari esteri, per il commercio con l'estero, per l'industria, e commercio e per la marina mercantile; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

L'importo massimo complessivo della garanzia statale fissato all' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 987 , e' elevato a dollari U.S.A. 32.970.053 o equivalente in altre valute.

Art. 2

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il commercio con l'estero, e' autorizzato a concedere, non oltre l'esercizio 1949-50, ed entro il limite stabilito al precedente art. 1, la garanzia dello Stato anche direttamente ai committenti esteri, a fronte degli anticipi da questi corrisposti a cantieri navali italiani, quando l'esecuzione delle commesse presenti un interesse evidente per l'economia nazionale, e siano soddisfatte le condizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 987 .

Art. 3

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 13 marzo 1918 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI - SFORZA - MERZAGORA - TREMELLONI - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 99. - FRASCA
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