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048U1040

IT - Decreti Legislativi

048U1040

Approvazione della convenzione stipulata con la Societa' italiana degli autori ed editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 1040)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Articolo unico

E' approvata l'allegata convenzione stipulate, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze, con il rappresentante della, Societa' italiana degli autori ed editori addi' 20 dicembre 1947, con la quale viene rinnovata, con modificazioni, la convenzione 15 dicembre 1937, approvata col regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68 , per l'accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse a libro e al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere compresi i concorsi pronostici abbinati a manifestazioni sportive, a gare di qualsiasi genere o con qualunque mezzo effettuate, disciplinati dalle leggi vigenti, nonche' dell'imposta generale sull'entrata derivante dai detti pubblici spettacoli e scommesse e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni e radio diffusioni di opere cadute in pubblico dominio.
La durata della predetta convenzione e' limitata al previsto periodo iniziale obbligatorio di tre anni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 27. - FRASCA

Convenzione - art. 1

Convenzione
Art. 1.
Con la presente convenzione che sostituisce le precedenti del 21 ottobre 1922, con scadenza 30 giugno 1927; del 5 settembre 1924, con scadenza al 30 giugno 1928; del 6 novembre 1926, con scadenza al 31 dicembre 1931; del 21 giugno 1927, con scadenza al 31 dicembre 1937 e del 15 dicembre 1937, con scadenza al 31 dicembre 1947, modificata con le convenzioni aggiuntive del 7 febbraio 1940, del 22 gennaio 1942 e del 13 gennaio 1945, la Societa' italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) assume il servizio di accertamento, di liquidazione e di riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse al libro e al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere compresi i concorsi pronostici abbinati a manifestazioni sportive, a gare di qualsiasi genere o con qualunque mezzo effettuate, disciplinati dalle leggi vigenti, nonche' della imposta generale sull'entrata derivante dai detti pubblici spettacoli e scommesse e del diritto demaniale sulle rappresentazioni ed esecuzioni e radio diffusioni di opere cadute in pubblico dominio.
La Societa' assume inoltre il servizio di reparto al Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti in forza dell' art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 , e degli altri tributi che ai Comuni stessi venissero devoluti in forza di successive disposizioni legislative.
La presente convenzione ha inizio col 1 gennaio 1948 e scadra' il 31 dicembre 1957.
Nel periodo dal 10 gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 la convenzione e' obbligatoria per entrambi i contraenti e continuera' ad essere obbligatoria nel due successivi periodi, il primo triennale ed il secondo quadriennale, qualora non venga dall'una o dall'altra parte data disdetta mediante preavviso non inferiore a sei mesi per ciascun periodo.

Convenzione - art. 2

Art. 2.
A titolo di compenso per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del diritti e dell'imposta indicati all'art. 1 la Societa' italiana degli Autori ed Editori ha diritto:
a) sulle riscossioni lorde del diritti indicati all'art. 1 (escluse quelle relative all'imposta generale sull'entrata) all'aggio del 5 per cento fino alla concorrenza di lire nove miliardi e del 4 per cento sugli ulteriori incassi;
b) sulle riscossioni dell'imposta generale sull'entrata all'aggio del 3 per cento.
Le stesse percentuali d'aggio sono altresi' dovute sui diritti erariali, escluse le pene pecuniarie, che in dipendenza di accertamenti contravvenzionali provocati dagli agenti della Societa', verranno riscossi dagli Uffici del registro e che dagli Uffici stessi dovranno essere riversati alla Societa'.
Inoltre a titolo di compenso per le operazioni di reparto ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti in forza dell' art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 , e degli altri tributi che ai Comuni stessi venissero devoluti in forza di successive disposizioni legislative la Societa' ha diritto all'aggio di lire una per ogni cento lire di diritti lordi liquidati a favore dei detti Comuni.
La Societa' e' autorizzata a trattenere gli aggi predetti al l'atto di ciascun versamento in Tesoreria.
Tali percentuali d'aggio sono comprensive di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato nei confronti dello Stato e dei Comuni, nessuna esclusa ed eccettuata.
Quanto al diritto demaniale sul pubblico dominio il compenso accennato e' comprensivo anche di tutte le spese necessarie per raccogliere gli elementi idonei ad accertare la situazione di fatto e di diritto delle varie opere in relazione al diritto di autore, disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 .

Convenzione - art. 3

Art. 3.
Le percentuali di cui all'art. 2 ed i limiti entro I quali esse debbono essere applicate, sono suscettibili di revisione alla scadenza di ciascun anno solare, con effetto dall'anno successivo, qualora negli elementi di costo dei servizi erariali, sui quali si basano le percentuali da rivedere, si siano verificate variazioni in aumento o in diminuzione non inferiore al 10%, tenute presenti le percentuali di aggio realizzate e le eventuali modificazioni di tariffa.
Alla revisione delle percentuali si provvedera' con decreto del Ministro per le finanze.

Convenzione - art. 4

Art. 4.
L'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali, della imposta generale sull'entrata e del diritto demaniale di che alla presente convenzione devono essere effettuati nella misura, nei modi, forme e termini di cui alle disposizioni di legge regolatrici delle singole materie e secondo le istruzioni che l'Amministrazione finanziaria riterra' di impartire sia per le riscossioni a percentuale, sia per le riscossioni in somma fissa previste in casi eccezionali.

Convenzione - art. 5

Art. 5.
La determinazione dei diritti erariali, della imposta generale sulla entrata e del diritto demaniale per i concerti, spettacoli e trattenimenti di ogni genere che hanno luogo nell'interno dei compendi demaniali di Montecatini, Salsomaggiore, Recoaro, S.
Cesarea, Sirmione e Castrocaro, e' fatta con diretto accordo tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e la Direzione generale della Societa' italiana degli Autori ed Editori, esclusa ogni ingerenza degli agenti locali della societa'.

Convenzione - art. 6

Art. 6.
Nei casi di gravi e manifeste frodi a danno dell'Erario, di recidivita' nella identica infrazione o di mancato pagamento del diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata, la Societa' italiana degli Autori ed Editori, a mezzo dei propri rappresentanti, puo' provocare la immediata chiusura dei locali da parte del competente intendente di finanza, il quale, con l'urgenza e la tempestivita' richiesta da ogni singolo caso, provvedera' ai sensi dell' art. 6 della legge 9 gennaio 1929, n. 4 e dell' art. 10 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 .
La Societa' deve trasmettere, nei tre giorni successivi a quello della constatazione della trasgressione, alla Polizia tributaria investigativa, il verbale di constatazione redatto a carico degli esercenti o organizzatori di pubblici spettacoli, che siano risultati non osservanti delle disposizioni legislative sui diritti erariali demaniali e sulla imposta generale sull'entrata di cui alla presente convenzione, affinche' la Polizia tributaria investigativa proceda immediatamente al regolare verbale di accertamento.

Convenzione - art. 7

Art. 7.
La Societa' italiana degli Autori ed Editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari un elenco completo dei Comuni nei quali ha un proprio rappresentante con le indicazioni del suo nome, cognome ed indirizzo, e deve ogni trimestre comunicare alla predetta Direzione generale le varianti verificatesi nell'elenco stesso.
Nei Comuni minori, nei quali non esiste un agente della Societa' italiana degli Autori ed Editori o nei quali non funzioni quello del Comune vicino o nei casi in cui manchi temporaneamente l'agente per morte o trasferimento o rinunzia alla carica o esonero, nulla osta a che l'incarico dell'accertamento, della liquidazione e riscossione del diritto erariale, del diritto demaniale e dell'imposta generale sull'entrata venga assunto dai procuratori del registro o da altri funzionari ed agenti dell'Amministrazione governativa.
In tali casi detti procuratori del registro, funzionari ed agenti, dopo aver detratto a proprio favore dall'introito totale la percentuale fissata a favore degli agenti della Societa' e le spese postali, verseranno il residuo all'agente della Societa' italiana degli Autori ed Editori residenti nel capoluogo di provincia.

Convenzione - art. 8

Art. 8.
Entro i primi venti giorni di ciascun mese, a cominciare dal mese di marzo 1948, la Societa' italiana degli Autori ed Editori deve trasmettere alle Intendenze di finanza competenti per territorio, con le modalita' che saranno determinate dal Ministero delle finanze di concerto con la Societa':
a) un prospetto in triplice esemplare, debitamente firmato dal rappresentante della Societa', contenente l'indicazione per ciascun Comune della provincia delle somme introitate nel mese precedente per diritti erariali devoluti ai Comuni, ai sensi dell' art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 e di eventuali successive disposizioni legislative, al netto dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 e degli aggi di cui all'art. 2 della presente convenzione;
b) un prospetto dei diritti e dell'imposta di cui all'art. 1 riscossi nel mese precedente, al netto degli aggi di cui all'articolo 2.
Entro i tre mesi successivi alla scadenza di ciascun esercizio finanziario la Societa' deve trasmettere al Ministero delle finanze in triplice esemplare, la liquidazione definitiva dei proventi netti dovuti a ciascun Comune sulle riscossioni dell'esercizio precedente, ai fini del conguaglio finale.

Convenzione - art. 9

Art. 9.
Le somme che in ciascuna Provincia, la Societa' incassa mensilmente per conto dello Stato, devono essere versate alle Sezioni di tesoreria provinciale nei primi venticinque giorni del mese successivo, al netto degli aggi di cui all'art. 2, con versamenti distinti secondo le varie voci di esazione e con imputazione agli articoli di bilancio dell'entrata che saranno indicati in ciascun esercizio finanziario dall'Amministrazione.
In caso di ritardo dei versamenti allo Stato degli incassi mensili, la Societa' e' tenuta a corrispondere gli interessi di mora dell'8%.

Convenzione - art. 10

Art. 10.
La Societa' italiana degli Autori ed Editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il tramite dell'ispettore compartimentale di cui all'art. 13, entro i tre mesi successivi a ciascun mese, un rendiconto mensile degli incassi fatti per conto dello Stato.
Tale rendiconto deve essere distinto per ciascuna voce di esazione e per ciascun Comune e deve contenere gli estremi della quietanza di Tesoreria dei versamenti effettuati mensilmente in ciascuna Provincia.

Convenzione - art. 11

Art. 11.
Per le riscossioni che vengono effettuate in base alle distinte degli incassi, la Societa' italiana degli Autori ed Editori e' tenuta a conservare le figlie delle dette distinte, fino a che non saranno state verificate dall'Ufficio ispettivo di cui all'art. 13.

Convenzione - art. 12

Art. 12.
La Societa' italiana degli Autori ed Editori e' responsabile verso lo Stato dei diritti ed imposte indicati nell'art. 1 che, per ogni spettacolo ordinario, sportivo e cinematografico e sulle scommesse dovrebbe incassare in base a distinta ovvero in somma fissa.
Per la esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione, la Societa' italiana degli Autori ed Editori dichiara di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilita' del mandato.

Convenzione - art. 13

Art. 13.
Per il regolare svolgimento del servizio di controllo, dell'accertamento, della liquidazione, riscossione e riparto dei diritti ed imposta di cui all'art. 1 da espletarsi dall'Ufficio di controllo contabile-amministrativo dipendente dalla Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, la Societa' deve tenere a disposizione dell'ispettore compartimentale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari preposto a tale ufficio tutte le contabilita' relative ai servizi previsti dalla presente convenzione nonche' i documenti, registri e carte ai detti servizi inerenti, comprese le originali quietanze di tesoreria relative ai versamenti effettuati.

Convenzione - art. 14

Art. 14.
L'ispettore compartimentale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari, ed il personale d'ispezione da lui all'uopo delegato, sono autorizzati ad accedere direttamente presso le agenzie della Societa' per eseguire le verifiche contabili ed i controlli di merito sullo svolgimento dei servizi per quanto riguarda l'applicazione delle norme tributarie, sia per quanto si riferisce alle riscossioni ed ai versamenti di competenza erariale.
L'ispettore, all'atto dell'inizio della verifica, e' tenuto a darne notizia alla Direzione generale della Societa' italiana degli Autori ed Editori alla quale l'ispettore compartimentale, capo del servizio di controllo, deve dare, a verifica ultimata, comunicazione del risultato delle verifiche.

Convenzione - art. 15

Art. 15.
La presente convenzione, fatta in triplice esemplare, sara' registrata gratuitamente.
Roma, addi' 20 dicembre 1947
Il Ministro per le finanze
PELLA
Il presidente della Societa degli Autori ed Editori
MARIO VINCIGUERRA
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