Monitoring Gesetzessammlung

048U0043

IT - Decreti Legislativi

048U0043

Divieto delle associazioni di carattere militare. (DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948 n. 43)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 14 febbraio 1948:

Art. 1

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, e' punito con la reclusione da uno a dieci anni.
Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione fino a diciotto mesi.
La pena e' da uno a cinque anni se e' trovato in possesso di armi.
Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.
Non e' ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.
(3) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il presente provvedimento. ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 297) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 ".

Art. 2

Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici e' vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti.
Sono eccettuate le associazioni od organizzazioni costituite a fine sportivo e gli istituti di carattere culturale od educativo.
I trasgressori sono puniti con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni e le uniformi sono confiscate.
(3) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il presente provvedimento. ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 297) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 ".

Art. 3

Il Ministro per l'interno e' autorizzato a vietare, limitatamente a determinati periodi di tempo, l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.
(3) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il presente provvedimento. ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 297) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 ".

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (3) ((2)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - SCELBA - FACCHINETTI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 93. - FRASCA ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il presente provvedimento. ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 297) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 ".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht