048U0116
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Modificazioni alle norme sulla durata dei corsi di addestramento teorico-pratico presso le scuole di polizia per gli allievi guardie ai pubblica sicurezza. (DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948 n. 116)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:
Art. 1
E' data facolta' al Ministro per l'interno, fino a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di limitare a due mesi la durata minima dei corsi di addestramento teorico-pratico presso le Scuole di polizia per gli allievi guardie di pubblica sicurezza.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' incerto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alle corte dei conti, addi' 8 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 34. - FRASCA