091G0045
091G0045
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di criterio della proporzionale e di requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nelle assunzioni presso l'ente "Ferrovie dello Stato". (DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 1991 n. 32)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 16/2/1991 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visti gli articoli 89, 100 e 107, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210 , recante istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 768 del 22 giugno 1988 ; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, secondo comma, del citato testo unico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Nel presente decreto l'ente Ferrovie dello Stato e' denominato ente, la provincia autonoma di Bolzano e' denominata provincia ed il comitato di cui al comma 2 e' denominato comitato.
2. Nel comitato sono rappresentati l'ente e la provincia; questa e' rappresentata da tre membri del consiglio provinciale, eletti dal consiglio stesso ai sensi dell' art. 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Gli articoli 89, 100 e 107, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R.
n. 670/1972 , sono cosi' formulati:
"Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.
L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
Al personale dei ruoli al primo comma e' garantita la stabilita' di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari i trasferimenti per esigenze di servizio per addestramento del personale.
I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.
Le disposizioni sulla riserva e ripartizione della proporzionale tra gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilita' nella sede della provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
"Art. 100. - I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati della provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.
Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali, in tale provincia puo' essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.
Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corripondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui e' destinata.
Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norma di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinata alla generalita' dei cittadini, negli atti individuali destinata ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralita' di uffici - e' riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".
"Art. 107, primo e secondo comma. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma, e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenenre al gruppo linguistico tedesco; uno dei quelli in rappresentanza della provincia deve appartenenre al gruppo linguistico italiano".
- La sentenza della Corte costituzionale n. 768 del 22 giugno 1988 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 13 luglio 1988 , 1a serie speciale.
Nota all'art. 1:
- Il testo del quarto comma dell'art. 13 del D.P.R. n. 752/1976 (per l'argomento si veda nelle premesse al presente decreto) e' il seguente: "Le prove di concorso devono tener conto, a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico-amministrativo, nonche' della storia e della geografia locali".
Art. 2
1. Le assunzioni comunque effettuate e denominate per gli uffici, i servizi e gli impianti dell'ente in provincia di Bolzano sono riservate a ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione della provincia di Bolzano e avvengono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei di ciascun gruppo fino a concorrenza della quota ad esso spettante.
2. Le riserve di cui al comma 1 operano per ogni profilo professionale di assunzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro e sono determinate dal comitato.
3. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unita' di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.
4. Qualora, in esito ad una procedura di assunzione, gli assunti appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo alla assunzione di idonei di altri gruppi secondo il predetto ordine di graduatoria, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili necessita' del servizio ferroviario, detto limite puo' essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di cio' si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.
5. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.
6. Le prove di selezione si svolgono a Bolzano; possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facolta' di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di partecipazione al concorso. Le prove di selezione per l'assunzione di personale amministrativo tengono conto anche dell'ordinamento della provincia, nonche' della storia e geografia locali.
7. Le commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca.
8. Il comma 1 non si applica alle assunzioni con contratto a tempo determinato effettuate nei casi indicati nell' art. 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 . In deroga a quanto disposto dall'art. 2, secondo comma, della citata legge ed a ogni altra disposizione, sono nulli e privi di effetto gli atti ed i comportamenti che prevedano o consentano la continuazione del rapporto.
9. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42 .
Note all'art. 2:
- Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 230/1962 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) e' il seguente:
"E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:
a) quando cio' sia richiesto dalla speciale natura dell'attivita' lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro e termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
c) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate, e limitatamente alle fasi complementari o integrative per le quali non via sia continuita' di impiego nell'ambito dell'azienda;
e) nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli;".
- Il testo del secondo comma dell'art. 2 della medesima legge n. 230/1962 e' il seguente: "Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore. Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge".
- La legge n. 42/1979 reca: "Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato".
Art. 3
1. La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e' requisito per l'assunzione del personale di cui all'art. 2, escluso quello di cui al comma 8, ed e' accertata ed attestata secondo le norme di cui agli articoli 3 , 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521 . Per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale e' richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al predetto art. 4, comma terzo, n. 4.
2. Mediante convenzione tra l'ente e la provincia sono istituiti corsi di addestramento linguistico specificatamente inerente all'attivita' delle ferrovie. I relativi oneri fanno carico per meta' alla provincia e per meta' all'ente.
Nota all'art. 3:
- Il testo degli articoli 3 , 4 e 5 del D.P.R. n. 752/1976 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto) e' il seguente:
"Art. 3. (come modificato dal D.P.R. n. 327/1982 e dal D.P.R. n. 571/1978 ). - L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e' affidata ad una o piu' commissioni nominate, di intesa con la provincia, con decreto del commissario del Governo.
Le commissioni nominate per un triennio, sono composte di quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per meta' tra i cittadini di madre lingua italiana e per meta' tra i cittadini di madre lingua tedesca della provincia di Bolzano.
Un impiegato appartenente alla quarta, quinta o sesta qualifica funzionale dell'amministrazione dello Stato o dell'amministrazione provinciale di Bolzano svolge le funzioni di segretario.
Tutti i commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame deve essere trasmesso al commissario del Governo ed alla provincia di Bolzano.
La conoscenza della lingua ladina viene accertata con un colloquio da una commissione composta da due membri appartenenti al gruppo ladino nominati, d'intesa con la provincia, con decreto del commissario del Governo".
"Art. 4 (come modificato dal D.P.R. n. 327/1982 ). - Le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. I due commissari che svolgono funzioni di presidente sono indicati nel decreto di cui al precedente art. 3.
Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
Le comissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioe':
1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
4) diploma di laurea.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di eta'.
Gli attestati hanno validita' di sei anni.
La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio".
"Art. 5 (cosi' sostituito dal D.P.R. n. 327/1982 ). - L'esame per l'accertamento della conoscenza delle due lingue consiste nelle seguenti prove:
1) per l'attestato di conoscenza delle due lingue riferito al titolo di studio di cui al numero 1) del precedente articolo, una traduzione orale e una conversazione di difficolta' equivalente nelle due lingue;
2) per gli altri tre attestati, due prove scritte e una orale graduate in rapporto ai tre diversi titoli di studio.
Le prove scritte consistono in traduzioni scritte di testi originali di difficolta' equivalente delle due lingue nell'altra lingua. Per esse il candidato puo' consultare un dizionario della lingua italiana ed uno della lingua tedesca. La prova orale consiste in una conversazione di difficolta' equivalente nelle due lingue.
D'intesa tra commissario del Governo e provincia verranno periodicamente concordati i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue onde assicurare il buon andamento del servizio e corrispondere sempre meglio alle esigenze delle popolazioni, nonche' le modalita' per consentire l'effettuazione delle prove di esame da parte dei ciechi, sordomuti e altre categorie di invalidi.
Tali criteri e modalita' devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione".
Art. 4
1. Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento, della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico degli aspiranti all'assunzione di cui all'art. 2, l'ente comunica periodicamente alla provincia il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali, nonche' i tempi previsti per le assunzioni stesse. Entro i successivi trenta giorni il comitato puo' proporre modifiche al predetto programma di assunzioni ed ai tempi previsti per i concorsi.
Art. 5
1. Il personale ferroviario in servizio nella provincia di Bolzano e' costituito in entita' organica locale, la cui consistenza e' determinata in base ai criteri e parametri adottati per gli uffici, i servizi e gli impianti della rete ferroviaria nazionale.
2. La corretta determinazione del fabbisogno, disaggregato per settori, aree e profili, del personale di cui al comma 1 e' accertata periodicamente dal comitato, in corrispondenza con le variazioni generali.
3. Il personale di cui al comma 1 rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facolta' dell'ente di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna.
4. Per il personale di cui al comma 1, il collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dall' art. 7, comma sesto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 , siede in Bolzano; in difetto di accordo, il terzo componente del collegio e' nominato dal presidente della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.
5. Le funzioni di competenza compartimentale per l'amministrazione del personale in servizio nella provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla Direzione generale. A detta struttura e' preposto un dirigente.
Nota all'art. 5:
- Il testo del comma sesto dell'art. 7 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente: "Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare puo' promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio".
Art. 6
1. L'ente riferisce al Ministro dei trasporti ed al presidente della giunta provinciale in ordine all'applicazione del presente decreto ed in particolare:
a) alle eventuali divergenze non risolte dal comitato;
b) alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 1.
2. Le divergenze di cui al comma 1, lettera a), sono risolte dal Ministro dei trasporti con proprio decreto non soggetto a registrazione. Parimenti il Ministro dei trasporti dichiara, con proprio decreto, la nullita' delle assunzioni effettuate in violazione dell'art. 2.
3. Avverso i decreti di cui al comma 2 e' ammesso ricorso ai sensi dell' art. 3, comma secondo, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 .
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 3, secondo comma, n. 2), del D.P.R.
n. 426/1984 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano) e' il seguente:
"La sezione autonoma di Bolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo statuto alla sua competenza inderogabile, decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:
(omissis);
2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia e' limitata al territorio della provincia medesima".
Art. 7
1. Il personale ferroviario in trasferta o in trasloco temporaneo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici, i servizi e gli impianti della provincia di Bolzano non fa parte dell'entita' organica locale di cui all'art. 5, comma 1, e sara' restituito gradualmente alle sedi di provenienza, in correlazione con le nuove assunzioni.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, il personale di cui al comma medesimo puo', entro i quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di far parte dell'entita' organica locale. Le domande sono accolte entro sessanta giorni ed in misura non superiore al quattro per cento del fabbisogno di cui all'art. 5, comma 2, quale risulta alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale la cui domanda e' stata accolta deve produrre, entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda stessa, il certificato di residenza in provincia di Bolzano, nonche', entro trenta mesi, l'attestato di conoscenza delle due lingue.
3. Il personale di cui al comma 2, la cui domanda e' stata accolta, entra a far parte dell'entita' organica locale quando il comitato ha accertato la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
Art. 8
1. Salvo quanto disposto nel presente decreto, anche al personale di cui all'art. 5 si applicano le norme legislative, regolamentari e del contratto collettivo nazionale di lavoro relative al personale ferroviario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali BERNINI, Ministro dei trasporti DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI