048U0742
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Trattamento economico per i servizi di istituto resi fuori del proprio ufficio dal personale dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici. (DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948 n. 742)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, a. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta dei Ministri per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Al personale dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici, di ruolo e non di ruolo, che sia incaricato di servizi di istituto per sopraluoghi e lavori in localita' distanti piu' di un chilometro dal proprio ufficio, ma meno di quanto previsto perche' sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, e' concesso in aggiunta, al rimborso delle spese di trasporto, una indennita' pari rispettivamente ad un decimo o ad un quinto della diaria normale di missione, escluso il supplemento di pernottazione, a seconda che l'espletamento dell'incarico richieda un'assenza dall'ufficio di durata non superiore o superiore alle cinque ore.
Il tempo impiegato in piu' servizi nella medesima giornata si somma agli effetti del precedente comma.
Nessuna indennita' viene corrisposta quando gli incarichi di cui sopra abbiano per scopo la semplice richiesta di notizie o di informazioni presso altri uffici ovvero l'esame di atti o disegni.
In tal caso verranno rimborsate le sole spese di trasporto.
Art. 2
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.
Art. 3
Il presente decreto ha effetto dal 1 maggio 1948 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 225. - FRASCA