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099G0349

IT - Decreti Legislativi

099G0349

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274. (DECRETO LEGISLATIVO 08 luglio 1999 n. 270)

Art. 1

(Natura e finalita' dell' amministrazione straordinaria).
1. L'amministrazione straordinaria e' la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attivita' imprenditoriali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria).
1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.
1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
((1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attivita' di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 , nonche' le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 , quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a quaranta da almeno un anno)) ((23)) --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 2024, n. 28 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che la presente modifica si applica "alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell' articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ". CAPO II TITOLO II DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA CAPO I PROCEDIMENTO

Art. 3

(Accertamento dello stato di insolvenza).
1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale ((competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza)) , su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. 2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (" legge fallimentare "), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Art. 4

(Dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale).
1. La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale e' soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge fallimentare . 2. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano le disposizioni dell' articolo 12 della legge fallimentare .
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 10 , 11 e 12 del R.D. n. 267/1942 :
"Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). - L'imprenditore che per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".
"Art. 11 (Fallimento dell'imprenditore defunto). - L'imprenditore defunto puo' essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.
L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche' l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio.
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile ".
"Art. 12 (Morte del fallito). - Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione e' fatta dal giudice delegato.
Nel caso previsto dall' art. 528 del codice civile , la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredita' giacente e nel caso previsto dall' art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice".

Art. 5

(Obblighi dell 'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza).
1. L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 2 e 27. 2. L'imprenditore deve altresi' depositare presso la cancelleria del tribunale:
a) le scritture contabili; b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata; c) una situazione patrimoniale aggiornata a non piu' di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso; d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.

Art. 6

(Ricorso dei creditori).
1. Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito. 2. Se l'elezione di domicilio manca, ovvero e' insufficiente o inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che debbono effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento sono eseguite presso la cancelleria del tribunale.

Art. 7

(Procedimento).
1. Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il quale puo' designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto.
L'audizione puo' essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio. 2. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine puo' essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. 3. L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari e' stabilito dal tribunale.

Art. 8 - (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza)

(Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza) 1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, ((osservati gli articoli 356 e 358 del codice della crisi e dell'insolvenza,)) se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'articolo 7, comma 3;
c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2;
d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera a, si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si proceda a norma dell'articolo 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale.
2. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall' articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare , salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.
3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare , si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

Art. 9

(Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza).
1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza puo' essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione. 2. L'opposizione e' proposta con atto di citazione notificato al commissario giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonche' all'imprenditore dichiarato insolvente, se l'opponente e' soggetto diverso da quest'ultimo. 3. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 10

(Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).
1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3. 2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Art. 11

(Accoglimento dell 'opposizione per mancanza dei requisiti per l 'ammissione all 'amministrazione straordinaria).
1. L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'articolo 2 non comporta la revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza. 2. Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie l'opposizione per tale motivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dispone, con decreto, la conversione della procedura in fallimento, sempre che questo non sia stato gia' dichiarato a norma degli articoli 30, 69 e 70. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 2 e 3.

Art. 12

(Rigetto del ricorso).
1. Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motivato. 2. Contro il decreto il ricorrente puo', entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante e l'imprenditore. 3. La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
CAPO III CAPO II ORGANI

Art. 13

(Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza).
1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.

Art. 14

(Giudice delegato).
1. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto. 2. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.

Art. 15

(Commissario giudiziale).
1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da almeno due di essi. 3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli ((articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 del codice della crisi e dell'insolvenza)) , salvo quanto previsto dagli artieoli 39, eomma 1, e' 47 del presente decreto.

Art. 16 - (Sostituzione del commissario giudiziale.

(Sostituzione del commissario giudiziale. 1. Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale il tribunale richiede al Ministro dell'industria di indicare il nuovo eommissario, stabilendo il termine entro il quale l'indicazione deve pervenire. 2. Il tribunale nomina il nuovo eommissario in conformita' dell'indicazione del Ministro, ovvero autonomamente, se l'indicazione stessa non e' pervenuta nel termine.

Art. 17

(Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale).
1. Contro gli atti di amministrazione del eommissario giudiziale chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo al giudice delegato, che decide con decreto motivato. 2. Il decreto del giudice delegato e' impugnabile nei modi indicati dall'articolo 14, comma 2.
CAPO IV CAPO III EFFETTI E PROWEDIMENTI IMMEDIATI

Art. 18

(Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza).
1. La sentenza ehe dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli artieoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare . Si applica, altresi', nei medesimi limiti ehe nel fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo eomma, della legge fallimentare . 2. Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 45 , 52 , 167 , 168 e 169 del R.D. n. 267/1942 :
"Art. 45 (Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). - Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori".
"Art. 52 (Concorso dei creditori). - Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stablite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge".
"Art. 167 (Amministrazione dei beni durante la procedura). - Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato".
"Art. 168 (Effetti della presentazione del ricorso). - Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente".
"Art. 169 (Norme applicabili). - Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63".
- Si riporta il testo dell' art. 54, comma 3 , del R.D. n. 267/1942 :
"L'estensione del diritto di prelazione agli interessi e' regolata dagli articoli 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile , intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento".

Art. 19

(Andamento della gestione dell 'impresa al commissario giudiziale).
1. L'affidamento della gestione dell'impresa al eommissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, puo' essere disposto dal tribunale con successivo decreto. 2. Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 142, 143, 144, 146 e 147 del codice della crisi e dell'insolvenza, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresi' al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni ((degli articoli 10, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell'insolvenza)) , salva la facolta' del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri. 4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e' affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 231 del codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 20

(Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa).
1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell' articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare . Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell' art. 111, comma 1 , numero 1), del R.D. n. 267/1942 :
"Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine.
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato autorizzato".

Art. 21

(Provvedimenti conservativi).
1. Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura.

Art. 22 - (Avviso ai creditori per l 'accertamento del passivo)

(Avviso ai creditori per l 'accertamento del passivo) (( 1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo. )) ((2. I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l' articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267 , sostituendo al curatore il commissario giudiziale.)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92 , 171 , 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall' articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ."
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria." CAPO V CAPO IV SOCETA CON SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

Art. 23

(Dichiarazione dello stato di insolvenza di societa' con soci illimitatamente responsabili).
1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una societa' con soci illimitatamente responsabili previsti dagli articoli 18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamente responsabili.
2. Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza e' pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.
3. Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. Contro la sentenza il socio puo' proporre opposizione a norma dell'articolo 9 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 24

(Accertamento successivo dell 'esistenza di un socio illimitatamente responsabile).
1. Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della societa' o di una impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei suoi confronti con sentenza in camera di consiglio, che e' comu nicata ed affissa a norma dell'articolo 8, comma 3. 2. Il tribunale provvede su ricorso dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, di altro socio, del commissario giudiziale, ovvero d'ufficio. 3. Se la societa' o l'impresa individuale e' stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, il ricorso puo' essere proposto anche dal commissario straordinario. 4. Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e 4, sostituita alla dichiarazione dello stato di insolvenza la sentenza di estensione.

Art. 25

(Estensione dell 'amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci illimitatamente responsabili).
1. I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure, previsti dal presente decreto, si estendono ai soci illimitatamente responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti.

Art. 26

(Societa' cooperative).
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle societa' cooperative.
CAPO VI TITOLO III AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CAPO I APERTURA DELLA PROCEDURA

Art. 27 - Condizioni per l 'ammissione alla procedura

Condizioni per l 'ammissione alla procedura 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali ((o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali)) , sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione");
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti") . (16) (17)
2-bis. Per le imprese di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.
--------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all' articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , anche qualora gia' prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003 , aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi". --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 , come modificato dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all' articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , anche qualora gia' prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003 , aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022".

Art. 28 - (Relazione del commissario giudiziale).

(Relazione del commissario giudiziale). 1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissariogiudiziale deposita delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle con dizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. 2. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. 3. Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione. 4. Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione e' affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere. ((5. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne copia. La stessa e' trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.)) ---------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92 , 171 , 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall' articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ."
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria."

Art. 29

(Parere del Ministero dell 'industria e osservazioni).
1. Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale provvede a norma dell'articolo 30 anche in mancanza del parere, se lo stesso non e' depositato nel termine. 2. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione.

Art. 30

(Apertura della procedura Dichiarazione di fallimento).
1. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonche' degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 27.
In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento. 2. I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma dell'articolo 8, comma 3. Di essi e' data altresi' comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Art. 31

(Dichiarazione di fallimento).
1. Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, salvo quanto previsto dall'articolo 34. 2. L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Art. 32

(Provvedimenti per la prosecuzione dell 'esercizio dell 'impresa).
1. Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del commissario straordinario.

Art. 33

(Reclamo avverso il decreto di apertura dell 'amministrazione straordinaria o di dichiarazione del fallimento).
1. Contro i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per il Ministro dell'industria, per l'imprenditore insolvente e per il creditore che ha richiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, dalla data della comunicazione; per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione. 2. Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto. 3. Con il reclamo non possono dedursi motivi che avrebbero potuto o che possono farsi valere con l'opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. 4. La corte di appello provvede in camera di consiglio, sentiti i soggetti indicati nel comma 1. Prima di provvedere, la corte sente altresi' il commissario giudiziale, anche se cessato dalle funzioni, nonche' il commissario straordinario o il curatore, secondo che il reclamo sia proposto avverso il decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria o il decreto che dichiara il fallimento. Se il commissario straordinario non e' stato ancora nominato, e' sentito esclusivamente il commissario giudiziale. 5. La pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non costituisce motivo di sospensione del procedimento di reclamo a norma dell' articolo 295 del codice di procedura civile . 6. Se la corte accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale affinche' adotti i provvedimenti previsti dagli articoli 30, 31 e 32, in conformita' della decisione della corte stessa.
Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Nota all'art. 33:
- Si riporta il testo dell' art. 295 del codice di procedura civile :
"Art. 295 (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa".

Art. 34

(Giudizi in corso nei confronti del commissario giudiziale).
1. Se i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, sono emessi mentre e' in corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il commissario straordinario o il curatore, secondo che sia stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria o dichiarato il fallimento, intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario giudiziale. 2. In mancanza dell'intervento, il giudizio prosegue nei confronti del commissario giudiziale, salva la facolta' delle parti di chiamare nel processo il commissario straordinario o il curatore. 3. Se alla data dei decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, non e' ancora scaduto il termine per proporre opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, l'atto di opposizione e' notificato al commissario straordinario, ove nominato, o al curatore, in luogo del commissario giudiziale. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri giudizi in corso nei quali e' parte il commissario giudiziale.

Art. 35

(Conversione del fallimento a seguito di accoglimento dell
'opposizione).
1. L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita, dei requisiti indicati dall'articolo 2 non comporta la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in base alle disposizioni della legge fallimentare . 2. Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie per tale motivo l'opposizione prevista dall' articolo 18 della legge fallimentare , il tribunale che ha dichiarato il fallimento, ove non sia esaurita la liquidazione dell'attivo, invita con decreto il curatore a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione dell'impresa fallita alla procedura di amministrazione straordinaria. 3. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, con decreto motivato dispone la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, ovvero dichiara che non sussistono le condizioni per farvi luogo. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito al commissario giudiziale il curatore.
Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo dell' art. 18 del R.D. n. 267/1942 :
"Art. 18 (Opposizione alla dichiarazione di fallimento). - Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza.
L'opposizione non puo' essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.
L'opposizione e' proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza".

Art. 36

(Disposizioni applicabili all'amministrazione straordinaria).
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto eompatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario.
CAPO VII CAPO II ORGANI

Art. 37

(Vigilanza sulla procedura).
1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie ad essi affidate. 2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto il Ministero puo' avvalersi dell'opera di esperti o di societa' specializzate, a norma dell' articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 . 3. Il Ministero dell'industria puo' altresi' avvalersi del personale della Guardia di finanza per le verifiche ed i controlli necessari ai fini dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza e dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
Nota all'art. 37:
- Il testo dell' art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 , e' il seguente:
"Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale). - 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall' art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999".

Art. 38 - Nomina del commissario straordinario

Nomina del commissario straordinario 1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre eommissari straordinari. In quest'ultimo caso, i eommissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da almeno due di essi.
1-bis. Non puo' essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma.
2. La nomina di tre eommissari e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. ((2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico puo' nominare lo stesso organo commissariale)) ((6)) 3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale ehe ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune in cuil'impresa ha la s ci, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94.
4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34.
------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 8, comma 3, lettera c)) che "Gli articoli 38, comma 2-bis , 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 39

(Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti).
1. Con regolamento del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabili i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari. 2. Il Ministro dell'industria stabilisce altresi' preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui opera e' richiesta dalla procedura ((e gli obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura)) .

Art. 40

(Poteri del commissario straordinario).
1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall' articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare . Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli e' pubblico ufficiale.
1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformita' a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente e' trasmessa al predetto Ministero con modalita' telematiche ((ed e' depositata in cancelleria)) . (11)
------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , ha disposto (con l'art. 20, comma 6) che la presente modifica si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del presente D.Lgs.

Art. 41

(Intrasmissibilita' delle attribuzioni del commissario straordinario).
1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facolta' di delegare ad altri, sotto la propria responsabilita', le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega puo' essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero dell'industria. ((L'onere per il compenso del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.)) (( 2. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilita' e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita' e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa. ))

Art. 42

(Controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario).
1. Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza:
a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende; b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni.

Art. 43

(( (Revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori) )) 1. Il Ministro dell'industria puo' in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver in vitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni. (( 1-bis. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del commissario straordinario per conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza, se ritiene fondata la richiesta, provvede alla nomina del nuovo commissario straordinario. 1-ter. Il debitore e i creditori ammessi possono altresi' chiedere al comitato di sorveglianza la revoca dell'autorizzazione concessa al commissario straordinario ai sensi dell'articolo 41, comma 2, alla nomina per la designazione di coadiutori in presenza di conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il comitato di sorveglianza provvede sentito il commissario straordinario. ))

Art. 44

(Rendiconto del commissario straordinario).
1. Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 75.

Art. 45

(Nomina del comitato di sorveglianza).
1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.
2. Il Ministro nomina, altresi', tra i membri del comitato, il presidente.
2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. ((Gli esperti possono far parte di non piu' di tre comitati)) .(19)
3. Il decreto di nomina del comitato e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, nonche' alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
4. I membri del comitato nominati in qualita' di esperti hanno diritto a compenso secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 47; gli altri membri al solo rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal Ministero dell'industria.
-------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 5 gennaio 2023, n. 2 , convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023, n. 17 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che "I soggetti gia' nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , senza fissazione del termine massimo di durata della carica, di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 46

(Funzioni del comitato di sorveglianza).
1. Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno. 2. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi componenti. 3. Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi entro un termine piu' breve, comunque non inferiore a tre giorni. 4. Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura e possono chiedere chiarimenti al commissario straordinario e all'imprenditore insolvente.

Art. 47 - Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza).

Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza). 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30 , recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo" nonche' dei seguenti ulteriori criteri:
a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attivita' gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa ((, solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto)) ; un compenso remunerativo dell'attivita' concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza della procedura;
b-bis) corresponsione di acconti sul compenso spettante ai sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa;
b-ter) subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorita' vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicita' ((e in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attivita')) : 1) adempimento, sotto il profilo della tempestivita' e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 ; ((per il rimanente 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 )) .
(( b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 ;
b-quinquies) incremento del 10 per cento del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo)) c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.
CAPO VIII CAPO III EFFETTI

Art. 48

(Divieto di azioni esecutive individuali).
1. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.

Art. 49

(Azioni revocatorie).
1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se e' stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. 2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.
Nota all'art. 49:
- La sezione III del capo III del titolo II del R.D. n. 267/1942 , reca: "Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori".

Art. 50 - Contratti in corso

Contratti in corso 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario puo' sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.
2. Fino a quando la facolta' di scioglimento non e' esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. ((4)) 3. Dopo che e' stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente puo' intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti;
b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria e' il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario.
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 agosto 2008, n. 134 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facolta' di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, ne' comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall' articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999 ."

Art. 50-bis

(( (Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza).
1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attivita' prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.)) ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 8, comma 3, lettera c)) che "Gli articoli 38, comma 2-bis , 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 51

(Diritti dell 'altro contraente).
1. I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare . 2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'articolo 74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio. 3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente
puo' chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, a norma dell' articolo 55, terzo comma, della legge fallimentare .
Note all'art. 51:
- La sezione IV del capo III del titolo II del R.D. n. 267/1942 , reca: "Degli effetti del fallimento sugli atti giuridici preesistenti".
- Si riporta il testo dell' art. 74, comma 2 , del R.D. n. 267/1942 :
"Tuttavia il curatore che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute".
- Si riporta il testo dell' art. 55, comma 3 , del R.D. n. 267/1942 :
"I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 95 e 113. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale".

Art. 52

(Crediti sorti per la continuazione dell 'esercizio dell 'impresa).
1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell' articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare , anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.
Nota all'art. 52:
- Per il testo dell' art. 111, comma 1 , n. 1), del R.D. n. 267/1942 , si veda la nota all'art. 20.
CAPO IX CAPO IV ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Art. 53

(Accertamento del passivo).
1. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare , sostituito al curatore il commissario straordinario. 2. Se e' ammessa all'amministrazione straordinaria una societa' con soci illimitatamente responsabili si applicano altresi' le disposizioni dell' articolo 148, terzo , quarto e quinto comma, della legge fallimentare .
Note all'art. 53:
- Si riporta il testo degli articoli 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 del R.D. n. 267/1942 :
"Art. 93 (Domanda di ammissione al passivo). - La domanda di ammissione al passivo deve contenere il cognome e il nome del creditore, l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi.
Se il creditore non e' domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.
I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati prima dell'adunanza di verifica.
Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo".
"Art. 94 (Effetto della domanda). - La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento".
"Art. 95 (Formazione dello stato passivo). - Il cancelliere forma un elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo e lo rimette al giudice delegato.
Questi con l'assistenza del curatore, sentito il fallito ed assunte le opportune informazioni, esamina le domande e predispone in base ad esse lo stato passivo del fallimento.
Il giudice indica distintamente i crediti che ritiene di ammettere, specificando se sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi dell'esclusione totale o parziale di essi o delle relative garanzie.
I crediti indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 e quelli per i quali non sono stati ancora presentati i documenti giustificativi sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.
Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, e' necessaria l'imputazione se non si vuole ammettere il credito.
Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere depositato in cancelleria almeno tre giorni prima di quello fissato dall'art. 16, n. 5. I creditori possono prenderne visione".
"Art. 96 (Verificazione dello stato passivo). - Nell'adunanza prevista dall'art. 16, n. 5, e' esaminato, alla presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo predisposto dal giudice. Sono inoltre esaminate le domande di ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate nell'adunanza stessa.
Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, nonche' dei nuovi documenti esibiti, apporta allo stato passivo le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie.
Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
Il giudice ha in ogni caso facolta' di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo fino a quindici giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni".
"Art. 97 (Esecutivita' dello stato passivo). - Lo stato passivo del fallimento e' sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e si chiude con decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a decorrere dalla data in cui l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni o da quella successiva prevista nel quarto comma dell'articolo precedente.
Lo stato passivo col decreto del giudice e' depositato in cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione.
Se vi sono domande di ammissione al passivo, che non sono state accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne da' immediatamente notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva mediante raccomandata con avviso di ricevimento".
"Art. 98 (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva). - I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonche' il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto.
Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata.
Possono intervenire in causa gli altri creditori".
"Art. 99 (Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa). - Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell' art. 189 del codice di procedura civile .
Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.
Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli sono rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi prevista dall' art. 279, primo comma, del codice di procedura civile , il tribunale puo' ammettere provvisoriamente al passivo tutto o in parte il credito contestato.
La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed e' provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere da' immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell' art. 136 del codice di procedura civile .
Il termine per appellare e' di giorni quindici dall'affissione della sentenza. Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza ed e' ridotto della meta'.
Non e' ammesso l'appello per le controversie non eccedenti la competenza del pretore".
"Art. 100 (Impugnazione dei crediti ammessi). - Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore puo' impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonche' il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma.
Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.
Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni".
"Art. 101 (Dichiarazioni tardive di crediti). - Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonche' il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si sostituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma.
Possono intervenire gli altri creditori.
Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito e' ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile .
Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile".
"Art. 102 (Istanza di revocazione contro crediti ammessi). - Se prima che sia chiuso il fallimento si scopre che l'ammissione di un credito o d'una garanzia e' stata determinata da falsita', dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, il curatore o qualunque creditore puo' proporre domanda di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale, relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa.
L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a se' delle parti, nonche' il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Quindi provvede all'istruzione della causa.
Il curatore puo' intervenire in giudizio.
Finche' la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice puo' disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati.
Se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale".
"Art. 103 (Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili). - Le disposizioni degli articoli da 93 a 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.
In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.
Se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'art. 101, il giudice delegato puo' sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o separate, con cauzione o senza.
In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.
Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e possono essere fatte valere sulle somme ancora da distribuire".
- Si riporta il testo dell'art. 148, commi 3 , 4 , e 5 del R.D. n. 267/1942 :
"Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa' si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva.
I creditori partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso".
CAPO X CAPO V DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 54

(Predisposizione del programma).
1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2. 2. Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessita'. 3. Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario. 4. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.

Art. 55

(Criteri di definizione del programma).
1. Il programma e' redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformita' degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unita' operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori. ((1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unita' operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.)) ((6)) 2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 8, comma 3, lettera c)) che "Gli articoli 38, comma 2-bis , 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 56 - Contenuto del programma

Contenuto del programma 1. Il programma deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione.
d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.
2. Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.
3. Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le mo dalita' di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.
3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall' articolo 2112 del codice civile . ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 29 settembre 2023, n. 131 , convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 169 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " In coerenza con l' articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 , l' articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall' articolo 2112 del codice civile , le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuita' economica fra cedente e cessionario".

Art. 57

(Autorizzazione all 'esecuzione del programma).
1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione. 3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo. 4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'articolo 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione. (( 4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga e' comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto. ))

Art. 58 - (Autorizzazione all 'esecuzione del programma in casi particolari)

(Autorizzazione all 'esecuzione del programma in casi particolari) 1. Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', i termini per l'autorizzazione del programma previsti dall'articolo 57, commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa. 2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non e' concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni. 3. Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dall'articolo 57, commi 2 e 3, sono ridotti della meta'.

Art. 59 - (Comunicazione al tribunale del programma autorizzato).

(Comunicazione al tribunale del programma autorizzato). 1. Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione.
2. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1. ((L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l' articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267 , sostituendo al curatore il commissario straordinario.)) ((8))
---------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92 , 171 , 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall' articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ."
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria."

Art. 60

(Modifica o sostituzione del programma autorizzato).
1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario puo' chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'articolo 27, comma 2. 2. La modifica o la sostituzione e' autorizzata a norma degli articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione e' inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di ristruttura ione con un programma di cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che e' trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo programma. 3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo stabilito a norma dell'articolo 27, comma 2, si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma. 4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare sono so spese sino a quando e' in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza prevista dall' articolo 297 del codice di procedura civile deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma stesso.
Note all'art. 60:
- Circa le disposizioni di cui alla sezione III del capo III del titolo II del R.D. n. 267/1942 , si veda la nota all'art. 49.
- Il testo dell' art. 297 del codice di procedura civile e' il seguente:
"Art. 297 (Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione). - Se col provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all' art. 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295.
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e' notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice".

Art. 61 - (Esecuzione del programma).

(Esecuzione del programma). 1. Il commissario straordinario compie tutte le attivita' dirette all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito dall'articolo 42. 2. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma. 3. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli obiettivi indicati nell'articolo 27 siano stati o meno conseguiti. 4. Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato e' depositata entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato puo' prenderne visione ed estrarne copia. ((Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.)) ((8))
-------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92 , 171 , 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall' articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ."
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria."

Art. 62

(Alienazione dei beni).
1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformita' dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria.
2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a lire cento milioni e' effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicita'.
3. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o piu' esperti nominati dal commissario straordinario.
((3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il comitato di sorveglianza, puo' rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore)) ((23)) --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 2024, n. 28 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che la presente modifica si applica "alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell' articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ".

Art. 63

(Vendita di aziende in esercizio).
1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell'articolo 62, comma 3, tiene conto della redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo. 2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attivita' imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita. 3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilita' dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali. 4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall' articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti
dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia. 5. Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 , convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 , come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 , ha disposto (con l'art. 9, comma 2-bis) che "L' articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimita' della vendita".

Art. 64

(Cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni).
1. La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti e' ordinata dal Ministero dell'industria con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.

Art. 65

(Impugnazione degli atti di liquidazione).
1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, e' ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. 2. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo a norma dell' articolo 739 del codice di procedura civile . 3. Il ricorso non ha efietto sospensivo. 4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti dall'articolo 64, il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.
Nota all'art. 65:
- Il testo dell' art. 739 del codice di procedura civile e' il seguente:
"Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo".

Art. 65-bis - (Misure per la salvaguardia della continuita' aziendale).

(Misure per la salvaguardia della continuita' aziendale). 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.
((1-bis. Ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27 e da 54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'articolo 27, comma 2, sono ridotti alla meta' e decorrono dalla data di autorizzazione all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della predetta autorizzazione il decreto di cui all'articolo 73, se adottato, cessa di avere efficacia)) ((12)) ------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 , convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 , ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 ". ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 1 ottobre 2015, n. 154 , convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2015, n. 189 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1-ter) che "Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 66

(Proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali).
1. Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non e' ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il commissario straordinario puo' chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma. 2. La proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. 3. Il tribunale provvede con decreto motivato. 4. Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario presenta una ulteriore relazione a norma dell'articolo 61, commi 3 e 4.
CAPO XI CAPO VI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO Art. 67.

Art. 67

(Ripartizione dell'attivo).
1. Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo a norma dell' articolo 97 della legge fallimentare , se successiva, il commissario straordinario presenta al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, corredato dal parere del comitato di sorveglianza
2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115 e 117, secondo e terzo comma, della legge fallimentare .
3. La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario a norma dell'articolo 75.
Note all'art. 67:
- Per il testo dell'art. 97 si veda la nota all'art. 53.
- Si riporta il testo degli articolo 110 , commi 2 e 3 , 111, 112, 113, 114, 115 e 117, commi 2 e 3 , del R.D. n. 267/1942 :
"Art. 110 (Progetto di ripartizione). - (Omissis).
Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati.
I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di riparto rendendolo esecutivo".
"Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato autorizzato;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato".
"Art. 112 (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente). - I creditori ammessi a norma dell'art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione. Se pero' dalla sentenza pronunciata a norma dell'art. 101 risulta che il ritardo e' dipeso da causa ad essi non imputabile, i creditori sono ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni".
"Art. 113 (Ripartizioni parziali). - Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione;
2) ai creditori per i quali e' stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonche' ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;
3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;
4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore".
"Art. 114 (Restituzione di somme riscosse). - Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme riscosse con gli interessi legali".
"Art. 115 (Pagamento ai creditori). - Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato".
"Art. 117 (Ripartizione finale). - (Omissis).
Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 113, se la condizione non si e' ancora verificata, la somma e' depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perche' a suo tempo possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.
Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta e' depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza".
CAPO XII CAPO VI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Art. 68

(Acconti ai creditori).
1. In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del giudice delegato, puo' distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione. 2. Nella distribuzione degli acconti e' data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le vendite e somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal tipo di programma adottato fra quelli alternativamente previsti dall'articolo 27, comma 2.
CAPO XIII CAPO VII CESSAZIONE DELLA PROCEDURA SEZIONE I CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO

Art. 69

(Conversione in corso di procedura).
1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non puo' essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento. 2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria.

Art. 70

(Conversione al termine della procedura).
1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:
a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'articolo 66; b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.

Art. 71

(Decreto di conversione).
1. La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, a norma degli articoli 69 e 70, e' disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dell'industria, il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente. 2. Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza.
L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. 3. Il decreto e' comunicato e affisso a norma dell'articolo 8, comma 3. 4. Contro il decreto che dispone la conversione o rigetta la richiesta del commissario straordinario chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente ed il commissario straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.
5. La corte provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario straordinario, l'imprenditore ed il reclamante. Il decreto che accoglie il reclamo e' comunicato e affisso a norma del comma 3.

Art. 72

(Applicabilita' delle disposizioni relative alla chiusura).
1. In tutti i casi in cui e' disposta la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto della gestione a norma dell'articolo 75.
CAPO XIV SEZIONE II CHIUSURA DELLA PROCEDURA

Art. 73

(Cessazione dell'esercizio dell'impresa).
1. Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'articolo 66, e' avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
((1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo puo' essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72)) ((23)) 2. Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria e' considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.
4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65.
--------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 2024, n. 28 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che la presente modifica si applica "alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell' articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ".

Art. 74

(Chiusura della procedura).
1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono' state proposte domande di ammissione al passivo;
b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.
2. Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresi':
a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
b) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo.
((b-bis) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis))

Art. 74-bis - Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura).

Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura). 1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b), non e' impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.
2. In caso di chiusura della procedura ai sensi del comma 1, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.
3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalita' indicate dal tribunale, nonche' le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale. ((Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , sostituito al curatore il commissario straordinario)) .
4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76.
5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.
6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente articolo non comporta la cancellazione della societa' dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attivita' liquidatorie che si siano rese necessarie.
7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e ((di autorizzare)) la chiusura del conto vincolato.
Il tribunale provvede con decreto.
8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della societa' dal registro delle imprese.

Art. 75 - (Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario)

(Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario) 1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. ((Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformita' a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalita' telematiche.)) Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario. ((11)) 2. Un avviso dell'avvenuto deposito e', a cura del cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni. Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria. (8) 3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare . (8) 4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.
------------ AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92 , 171 , 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall' articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ."
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria." ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , ha disposto (con l'art. 20, comma 6) che la presente modifica si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del presente D.Lgs.

Art. 76

(Decreto di chiusura).
1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e' dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d'ufficio. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 3, 4 e 5.

Art. 76-bis

(( (Esdebitazione dei soci illimitatamente responsabili) )) (( 1. Ai soci illimitatamente responsabili cui sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 278, 279, 280 e 281 del codice della crisi e dell'insolvenza. ))

Art. 77

(Riapertura della procedura).
1. Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, puo' ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre ga ranzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi. 2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:
a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo; b) nomina il curatore; c) impartisce l'ordine previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c); d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e), abbreviandoli di non oltre la meta'. 3. La sentenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
CAPO XV SEZIONE III CONCORDATO

Art. 78

(Concordato).
1. Dopo il decreto previsto dall' articolo 97 della legge fallimentare , il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell' articolo 152 della legge fallimentare , se si tratta di societa'. 2. L'autorizzazione e' concessa tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilita' con il fine conservativo della procedura. 3. Si applicano le disposizioni dell' articolo 214, secondo , terzo , quarto e quinto comma della legge fallimentare , sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario. I termini per proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad impugnazione.
Note all'art. 78:
- Per il testo dell'art. 97 si veda la nota all'art. 53.
- Si riporta il testo dell' art. 152 del R.D. n. 267 267/1942 :
"Art. 152 (Proposta di concordato). - La proposta di concordato per la societa' fallita e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
La proposta e le condizioni del concordato nelle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, e nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poter siano stati delegati agli amministratori.
- Si riporta il testo dell' art. 214, commi 2 , 3 , 4 e 5 del R.D. n. 267/1942 :
"La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa e' depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.
Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza e' pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato".

Art. 79

(Concordato particolare del socio).
1. Nell'amministrazione straordinaria di una societa' con soci a responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla procedura puo' proporre un concordato ai creditori sociali e particolari che concorrono sul suo patrimonio con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 78.
CAPO XVI TITOLO IV GRUPPO DI IMPRESE CAPO I ESTENSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ALLE IMPRESE DEL GRUPPO

Art. 80

(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:
a) per "procedura madre", la procedura di amministrazione straordinaria di una impresa che ha i requisiti previsti dagli articoli 2 e 27, facente parte di un gruppo; b) per "imprese del gruppo":
1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la societa' sottoposta alla procedura madre;
2) le societa' direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;
3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre. 2. Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall' articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile .
Nota all'art. 80:
- Il testo dell'art. 2359, commi l e 2 , del codice civile e' il seguente:
"Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi".

Art. 81

(Amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo).
1. Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e fino a quando la stessa e' in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti nell'articolo 2. 2. Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 27, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

Art. 82

(Accertamento dei presupposti per l 'ammissione alla procedura).
1. L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo e' effettuato dal tribunale del
luogo in cui essa ha la sede principale con l'osservanza delle disposizioni del titolo II e del capo I del titolo III. 2. Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa del gruppo puo' essere proposto anche dal commissario straordinario della procedura madre.

Art. 83

(Informazioni sui rapporti di gruppo).
1. Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati nell'articolo 80, comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministero dell'industria ed il commissario straordinario possono chiedere informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio. Possono chiedere, altresi', alle societa' fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome. 2. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
Nota all' art. 83:
- La legge 23 novembre 1939, n. 1966 , reca: "Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione".

Art. 84

(Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria).
1. Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre e' emesso dopo la sentenza di fallimento di una impresa del gruppo, il tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo 81 e sempre che non sia gia' esaurita la liquidazione dell'attivo. Il tribunale provvede su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio. 2. Ai fini indicati nel comma 1, il tribunale invita con decreto il curatore ed il commissario straordinario a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa la sussistenza dei presupposti per la conversione. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30 e 33, sostituiti al commissario giudiziale il curatore ed il commissario straordinario.

Art. 85

(Organi della procedura e imputazione delle spese).
1. Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, salva l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza, anche in eccedenza rispetto al numero massimo dei componenti stabilito dal comma 1 dell'articolo 45, al fine di assicurare il rispetto della disposizione prevista dal secondo periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 45. 2. Le spese generali della procedura sono imputate alle singole imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

Art. 86

(Programma delle imprese del gruppo).
1. Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate nell'articolo 27, il commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal com ma 2 del medesimo articolo. 2. Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura in assenza delle condizioni indicate nell'articolo 27, ed in considerazione della opportunita' della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario predispone un programma integrativo di quello approvato a norma dell'articolo 57 nell'ambito della proce
dura madre o in relazione ad altra impresa del gruppo ammessa alla procedura. 3. Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini stabiliti dall'articolo 54, ridotti della meta'.

Art. 87

(Conversione dell 'amministrazione straordinaria in fallimento).
1. La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre a norma degli articoli 11, 69, 70 e 74, comma 1, determinano la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo in rapporto alle quali non sussistono le condizioni previste dall'articolo 27.
CAPO XVII CAPO II RESPONSABILITA E AZIONI REVOCATORIE

Art. 88

(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:
a) per "impresa dichiarata insolvente", l'impresa dichiarata insolvente a norma dell'articolo 3, anche se successivamente ammessa alla procedura di all'amministrazione straordinaria o dichiarata fallita, nonche' l'impresa che, nel caso previsto dall'articolo 35, avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo articolo 3; b) per "imprese del gruppo", le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 80, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente; c) per "societa' del gruppo", le imprese del gruppo costituite in forma societaria.

Art. 89

(Denuncia al tribunale).
1. Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia prevista dall' articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle societa' del gruppo. 2. Nel caso di accertamento delle gravi irregolarita' denunciate, il commissario o il curatore denunciante puo' essere nominato amministratore giudiziario della societa' del gruppo a norma del terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile .
Nota all'art. 89:
- Si trascrive il testo dell' art. 2409, comma 3 , del codice di procedura civile :
"Se le irregolarita' denunziate sussistono, il tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata".

Art. 90

(Responsabilita' nei casi di direzione unitaria).
1. Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle societa' che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della societa' dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla societa' stessa in conseguenza delle direttive impartite.

Art. 91

(Azioni revocatorie).
1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1, il commissario straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre l'azione revocatoria prevista dall' articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle imprese del gruppo relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicatinel numer 2. Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario ed il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'articolo 83.
Nota all'art. 91:
- Si riporta il testo dell' art. 67 del R.D. n. 267/1942 :
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti.
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".
CAPO XVIII TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI DI PROCEDURA

Art. 92

(Composizione collegiale del tribunale).
1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione collegiale. 2. Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto, il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nelle cause relative all'accertamento del passivo previste dagli articoli 98 e seguenti della legge fallimentare e nelle cause di approvazione del concordato previste dall'articolo 214, terzo comma, della medesima legge.
Note all'art. 92:
- Per il testo degli articoli 98 e seguenti del R.D. n. 267/1942 si veda la nota all'art. 53.
- Per il testo dell'art. 214 si vedano le note all'art. 78.

Art. 93

(Sospensione dei termini processuali).
1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 , non si applica:
a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima; b) al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo; c) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche' ai relativi procedimenti di reclamo.
Nota all' art. 93:
- La legge 7 ottobre 1969, n. 742 , reca: "Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale".

Art. 94

(Affissione con mezzi informatici).
1. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante rinvio a disposizioni della legge fallimentare , l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa e' effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio.
CAPO XIX TITOLO VI DISPOSIZIONI PENALI

Art. 95

(Applicabilita' delle disposizioni penali della legge fallimentare ).
1. La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3 e 82 e' equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare . 2. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 220 della legge fallimentare , l'obbligo previsto dall'articolo 16, secondo comma, numero 3), della medesima legge si intende sostituito dall'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto. Note all'art. 95:
- Il titolo VI del R.D. n. 267/1942 reca: "Disciplina penale". I capi I, II e IV disciplinano rispettivamente: "Reati commessi dal fallito"; "Reati commessi da persone diverse dal fallito" e "Disposizioni di procedura".
- Si riporta il testo dell' art. 220 del R.D. n. 267/1942 :
"Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito). - E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 26, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, numeri 3 e 49.
Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno".
- Si riporta il testo dell' art. 16, commi 1 e 2 , numeri 1) , 2) e 3) del regio decreto n. 267/1942 :
"La sentenza dichiarativa di fallimento e' pronunciata in camera di consiglio.
Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;".

Art. 96

(Reati del commissario giudiziale e del commissario straordinario).
1. Si applicano al commissario giudiziale ed al commissario straordinario le disposizioni degli articoli 228 , 229 e 230 della legge fallimentare . 2. Le stesse disposizioni si applicano, altresi', alle persone che coadiuvano il commissario giudiziale o il commissario straordinario nell'amministrazione della procedura.
Nota all'art. 96:
- Si riporta il testo degli articoli 228 , 229 e 230 del R.D. n. 267/1942 :
"Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento). - Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 3l8, 319, 321, 322 e 323 del codice penale , il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire 400.000.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici".
"Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta). - Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a l.000.000.
Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni".
"Art. 230 (Omessa consegna a deposito di cose del fallimento). - Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare a depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi a la multa fino a lire 600.000".

Art. 97

(Costituzione di parte civile).
1. La facolta' di costituzione di parte civile prevista dall' articolo 240, primo comma, della legge fallimentare e' esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario.
Nota all'art. 97:
- Si riporta il testo dell' art. 240, comma 1 , del R.D. n. 267/1942 :
" Art. 240 (Costituzione di parte civile). - Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito".
CAPO XX TITOLO VII DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 98

(Modifica dell ' articolo 50-bis del codice di procedura civile ).
1. Nel numero 2) del primo comma dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile , aggiunto dall' articolo 56 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le parole "al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 ," sono soppresse.
Nota all'art. 98:
- Si riporta il testo dell' art. 50-bis, comma 1, n. 2, del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto:
"Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) (Omissis);
2) nelle cause di opposizione, impugnazione e revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;".

Art. 99

(Modifica della disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa).
1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 203 della legge fallimentare e' abrogato. 2. L' articolo 237 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente: "Art. 237. (Liquidazione coatta amministrativa).
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.".
Nota all'art. 99:
- Il testo dell' art. 203, comma 1 , del R.D. n. 267/1942 , come modificato dal presente decreto, e il seguente:
"Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' illimitata".
- Per il testo degli articoli 228 , 229 e 230 del R.D. n. 267/1942 si vedano le note all'art. 96.

Art. 100

(Modifica dell ' articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 ).
1. Nel primo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , le parole "societa' in amministrazione straordinaria" sono sostituite dalle parole "imprese in amministrazione straor dinaria".
Nota agli articoli 100 e 101:
- Il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio l979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , come modificato dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 2-bis (Garanzia dello Stato) - Il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire.
Le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie sa-
ranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio".

Art. 101

(Adeguamento delle disposizioni attuative dell ' articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 ).
1. Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adegua le disposizioni attuative in ordine alle condizioni e modalita' di prestazione della garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, previste dall' articolo 2-bis, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e alle disposizioni del presente decreto.
Nota agli articoli 100 e 101:
- Il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio l979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , come modificato dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 2-bis (Garanzia dello Stato) - Il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire.
Le condizioni e modalita' della prestazione delle garanzie sa-
ranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio".

Art. 102

(Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia).
1. Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro aventi causa, previsti dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dall' articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 , possono essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della citata legge n. 297 del 1982 .
Note all' art. 102:
- La legge 29 maggio 1982, n. 297 , reca: "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica". Si riporta il testo del relativo art. 2:
"Art. 2 (Fondo di garanzia). - E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il ''Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto'' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all' articolo 2120 del codice civile spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell' articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all' articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all' articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall' articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467 , con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del laoratore. Si applicano altresi le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ''Giovanni Amendola'' e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 , reca: "Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro". Si riporta il testo del relativo art. 2:
"Art. 2 (Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 29 ). - 1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell' art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 . Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1; c) con l'indennita' di mobilita' riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 , nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.
6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennita' eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/87 , trovano applicazione i termini, le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4.
L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 103

(Impiego della Guardia di finanza ai fini dell 'espletamento dei compiti di vigilanza).
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 37, comma 3, il Ministero dell'industria, previa intesa con il Ministero delle finanze, puo' chiedere il distacco presso di esso di un contingente del personale della Guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del Corpo.

Art. 104

(Termine per l 'emanazione dei regolamenti in materia di scelta dei commissari e di compensi).
1. I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai commissari straordinari i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari.

Art. 105 - Termine per l 'emanazione del regolamento in materia di pubblicita' con mezzi informatici).

Termine per l 'emanazione del regolamento in materia di pubblicita' con mezzi informatici). 1. Il regolamento previsto dall'articolo 94 e' emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche' nei casi di indisponibilita presso gli uffici giudiziari delle dotazioni necessarie ai fini dell'effettuazione della pubblicita' con mezzi informatici, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal presente decreto, e' eseguita con mezzo cartaceo presso la porta esterna del tribunale; nei casi in cui e' prevista l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, unestratto d cia a cura del cancelliere. 3. Il regolamento stabilisce adeguate modalita' di informazione del pubblico in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione con mezzi informatici da parte dei singoli tribunali per indisponibilita' delle necessarie dotazioni. 4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la pubblicita' prevista dall'articolo 38, comma 3, secondo periodo, e' eseguita mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 106

(Procedure di amministrazione straordinaria in corso).
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amninistrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, anche per quanto attiene al successivo assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle societa' o imprese controllate, a direzione unica e garanti a norma dell' articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , eonverti to, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 . 2. La procedura di amministrazione straordinaria si considera in eorso quando, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa, ancorche' non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 1, quinto comma3. Alle procedure di amministrazion so le disposizioni degli articoli 46, eomma 3, 77 e 78 del presente decreto.
Note all'art. 106:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 :
"Art. 3 (Societa' o imprese controllate, a direzione unica e garanti). - Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale e' stata disposta l'amministrazione straordinaria di una societa' di cui al primo comma dell'art. 1, sono soggette alla medesima procedura a norma del presente decreto-legge, ancorche' non si trovino nelle condizioni previste nel detto comma:
a) la societa' che controlla direttamente o indirettamente la societa' in amministrazione straordinaria;
b) le societa' direttamente o indirettamente controllate dalla societa' in amministrazione straordinaria o dalla societa' che la controlla;
c) le societa' che in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi risultano sottoposte alla stessa direzione della societa' in amministrazione straordinaria;
d) le societa' che hanno concesso crediti o garanzie alla societa' in amministrazione straordinaria e alle societa' di cui alle precedenti lettere per un importo superiore, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio, ad un terzo del valore complessivo delle proprie attivita'.
L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle societa' suindicate e' compiuto dal tribunale ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, anche per iniziativa del commissario o dei commissari. Alla procedura di amministrazione straordinaria, da disporre con separato decreto per ciascuna societa', devono essere preposti gli stessi organi nominativi con decreto di cui al primo comma, salvo eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell' art. 198 della legge fallimentare .
Nei confronti delle societa' di cui al primo comma, ancorche' non sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario o i commissari delle societa' poste in amministrazione straordinaria possono esperire l'azione revocatoria di cui all' art. 67 della legge fallimentare , relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della societa' in amministrazione straordinaria, e relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma di detto articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.
Ai fini dell'esperimento dell'azione il commissario o i commissari possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornire entro trenta giorni. Possono altresi' chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le societa' in amministrazione straordinaria e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma precedente, le indagini consentite dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 . L'accertamento deve compiersi entro 120 giorni dalla data della richiesta.
Il commissario e' legittimato a proporre la denuncia prevista dall' articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle societa' indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle piu' gravi irregolarita' di cui al terzo comma nel citato articolo 2409 il commissario potra' essere nominato amministratore giudiziario della societa' i cui amministratori hanno compiuto le gravi irregolarita' sopra indicate.
Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilita' cui il commissario e' legittimato a norma dell' articolo 206, primo comma, della legge fallimentare , vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 1, secondo comma, con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 . Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.
Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli atti e ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i commissari, allo scopo di accertare la esistenza di societa' nelle condizioni di cui al primo comma, possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.
Al medesimo fine possono richiedere alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 le generalita' degli effettivi proprietari dei titoli azionari intestati al proprio nome. Tali societa' sono parimenti tenute a rispondere entro quindici giorni.
Nei casi di societa' collegate a norma del primo comma del presente articolo, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle societa' che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della societa' in amministrazione straordinaria dei danni da questi cagionati alla societa' stessa.
- Si riporta il testo dell' art 1, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 :
"Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare , d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'art. 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilita' di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria".

Art. 107

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273 ))

Art. 108

(Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni).
1. Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall' articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilita' stabiliti dall' articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274 . 2. La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1, costituisce criterio di priorita' ai fini della concessione dei trattamenti ivi indicati.
Note all' art. 108:
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 , reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro". Si riporta il testo del relativo art. 3:
"Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali). - 1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita', anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in mobilita', ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni.
Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non e' dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1 gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'.
4-ter. Ferma restando la previsione dell' art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270 , e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilita' e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilita'.
5. Sono abrogati l' art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni, e l' art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 , e successive modificazioni.
5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilita' prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facolta' attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali".
- Il testo dell' art. 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274 , e' il seguente:
"1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999".

Art. 109

(Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , e successive modificazioni, fatta eccezione per l'articolo 2-bis; b) l' articolo 8, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784 ; c) l' articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544 ; d) il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n. 381 ; e) l' articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212 ; f) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19 ; g) l' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 ; h) la legge 23 agosto 1988, n. 391 ; i) l' articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 . 2. E abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

Art. 110

(Norma di coordinamento).
1. I riferimenti contenuti in norme vigenti, non abrogate esplicitamente o implicitamente dal presente decreto, alle disposizioni del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del com mercio e dell'artigianato Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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