048U0663
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Maggiorazione del 40% degli assegni familiari per i figli e del 25% per la moglie e i genitori dei giornalisti professionisti. (DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948 n. 663)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali e' modificata nella misura stabilita per gli impiegati dalla tabella A-1 allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1104 .
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti e' autorizzato a provvedere alle operazioni di conguaglio secondo le disposizioni del precedente comma con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1947.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 720 , ai fini della modifica della misura del contributo e del limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione.
Art. 2
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi di cui all'art. 1 e' comprensiva degli assegni familiari di caropane e del relativo contributo supplementare previsti dall' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 .
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 15 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO - GRASSI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 43. - FRASCA