Monitoring Gesetzessammlung

21G00046

IT - Decreti Legislativi

21G00046

Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. (21G00046) (DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021 n. 39)

Art. 1 - Oggetto

Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all' articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonche' in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non come determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L' art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
- Si riporta il testo dell' articolo 5, comma 1, lettera a) , b) , c) , d) , e) , f) , g) , h) , i) , l) , m) , n), della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di lavoro sportivo). - 1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema dello sport, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attivita' sportiva, quale strumento di miglioramento della qualita' della vita e della salute, nonche' quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
b) riconoscimento del principio della specificita' dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonche' del principio delle pari opportunita', anche per le persone con disabilita', nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attivita' sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle societa' e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attivita';
e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarita' di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91 , apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;
h) riordino della disciplina della mutualita' nello sport professionistico;
i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 ;
l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;
m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;
n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attivita' sportive.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27 , recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O. n. 16:
«Art. 1. - (Omissis).
3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 , i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»:
«Art. 99. - Nella regione la lingua tedesca e' parificata a quella italiana che e' la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto e' prevista la redazione bilingue.»
«Art. 100. - I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia puo' essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca. Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui e' destinata. Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralita' di uffici - e' riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.».
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1972, n. 95, recante «Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine»:
«Art. 17. - Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale.»
«Art. 18. - I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attivita' in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime. Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- L' articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 , recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 , recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175 - S.O. n. 131, abrogato dall'articolo 17 del presente decreto, recava: «Disposizioni in materia di attivita' sportiva dilettantistica».
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , recante « Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125 - S. O. n. 133.
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2016, n. 302:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - (Omissis).
630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 )», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286.

Art. 2 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Associazione o Societa' sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva ((anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche)) che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica;
b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport;
f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale;
g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;
h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
(( l) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa; )) m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico;
n) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata;
o) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica da esso delegata in materia di sport.

Art. 3 - Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

Competenze legislative di Stato,
regioni e province autonome 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2 , 3 , 18 , 117, primo , secondo e terzo comma della Costituzione , nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.
2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione , nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Note all' art. 3:
- La legge 15 aprile 2003, n. 86 , recante «Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94. Dispone che agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, puo' essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino in condizione di grave disagio economico. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio e' commisurato alle esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Sara' una Commissione a decidere a chi assegnare il vitalizio.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
CAPO II Titolo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE Capo I Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Art. 4

Istituzione del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche
1. Presso il Dipartimento per lo sport e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».
2. Il Registro e' interamente gestito con modalita' telematiche. Il trattamento dei relativi dati e' consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. ((E' altresi' consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.))

Art. 5 - Struttura del Registro

Struttura del Registro (( 1. Nel Registro sono iscritte tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all' articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attivita' nei casi in cui l'attivita' dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.
L'Autorita' politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attivita' sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza. )) 2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Societa' e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.
(( 3. Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro le Societa' e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP. ))

Art. 6 - Iscrizione nel Registro

Iscrizione nel Registro (( 1. La domanda di iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformita' dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalita' stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11. )) 2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica;
(( a-bis) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica; )) b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attivita' sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalita' del legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.
3. Ogni associazione e societa' sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori. ((Il medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalita' di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.)) 4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, ((verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonche' delle altre condizioni previste)) , puo':
a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell' articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 .
(( 4-bis. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport.
I rappresentanti del CONI attestano la conformita' ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Societa' sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformita' ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Societa' sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza settimanale.
Con proprio decreto, l'Autorita' politica delegata in materia di sport definisce le modalita' di funzionamento del Comitato.
All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati. )) 5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avra' validita' dalla data di presentazione della domanda.
6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport ((, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza,)) diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.
(( 6-bis. Alle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30. ))

Art. 7

Istanza di riconoscimento della personalita' giuridica
1. Con la domanda di iscrizione al Registro puo' essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalita' giuridica di cui all'articolo 14.

Art. 8 - Certificati

Certificati 1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Art. 9 - Cancellazione

Cancellazione 1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorita' giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Art. 10

Opponibilita' ai terzi degli atti depositati
1. Gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza.

Art. 11 - Funzionamento e revisione del Registro

Funzionamento e revisione del Registro 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.
2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.
3. Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e' istituita una apposita sezione del Registro, alla quale possono accedere le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalita' di accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del personale della provincia.
4. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalita' di accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport.
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 12 - Trasmigrazione

Trasmigrazione 1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le societa' e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

Art. 13 - Gestione del Registro

Gestione del Registro 1. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della societa' Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all' articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 .
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti normativi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) si veda nelle note alle premesse.
CAPO III Capo II Ulteriori misure di semplificazione

Art. 14

Acquisto della personalita' giuridica
1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118 .
(( 1-bis. All'istanza di cui all'articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.
1-ter. Per le associazioni gia' in possesso della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e' sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalita' giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 . Dell'avvenuta iscrizione al registro nonche' dell'eventuale successiva cancellazione, e' data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.
1-quater. Per le associazioni gia' in possesso della personalita' giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al comma 2 dell'articolo 11. )) (( 2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica gia' costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonche' del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione gia' iscritta al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalita' giuridica. )) 3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.
(( 3-bis. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da' comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attivita' sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
3-ter. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. ))

Art. 15 - Certificati

Certificati 1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attivita' sportive svolte dalle Societa' e dalle Associazioni sportive dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.
CAPO IV Titolo III CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Art. 16 - Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport

Fattori di rischio e contrasto
della violenza di genere nello sport 1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attivita' sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validita' quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Societa' sportive e delle persone tesserate.
2. Le Associazioni e le Societa' sportive dilettantistiche e le Societa' sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attivita' sportiva nonche' codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a piu' Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.
3. Le Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche e societa' sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.
4. Le Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche e le Societa' sportive professionistiche, gia' dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.
5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale .
6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Societa' sportive dilettantistiche e le Societa' sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , si veda nelle note alle premesse.
CAPO V Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Abrogazioni

Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l' articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 , convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 17:
- Per i riferimenti normativi dell' articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 , abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

Art. 17-bis - (Disposizione finale)

(Disposizione finale) 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal ((31 agosto 2022)) .
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