094G0174
094G0174
Istituzione dell'Ente nazionale per le strade. (DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1994 n. 143)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 02-03-1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Istituzione dell'Ente nazionale per le strade
e disciplina della sua attivita' 1. E' istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma.
L'Ente e' dotato di autonomia organizzativa, amministrativa a contabile ed ha personalita' giuridica di diritto pubblico;
2. L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private;
3. Lo statuto dell'Ente e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;
4. L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta gli indirizzi programmatici;
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell' art. 1, lettera b), della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente:
"1. Il Governo e' delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) (omissis);
b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche".
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Art. 2
Compiti dell'Ente 1. L'Ente provvede a:
a) gestire le strade e le autostrade di proprieta' dello Stato nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;
e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;
f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;
g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione;
h) costituire e partecipare a societa' per lo svolgimento all'estero di attivita' infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;
i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;
l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 .
2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
3. L'Ente esercita ogni competenza gia' attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.
4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada ) modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , e' il seguente:
"3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'ANAS;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza; nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7".
- Il testo dell' art. 23 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ) e' il seguente:
"Art. 23 (Esame di qualificazione). - 1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'art. 12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneita' per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all'art. 12, comma 3, lettera b), del codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice, le modalita' e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre anni.
3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonche' alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della strada.
4. Al personale di cui al comma 1 e' rilasciata apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che fa parte integrante del presente regolamento (fig. I.1); essa ha validita' quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validita'.
5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 e' consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza dell'amministrazione di appartenenza".
Art. 3
Finanziamento e programmazione dell'attivita' 1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, nonche' dai canoni di concessioni autostradali, salvo quanto previsto dall' art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e da altre entrate proprie indicate dallo statuto. I trasferimenti sono stabiliti, ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 , tenendo conto delle entrate dell'Ente. I trasferimenti sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sono erogati all'Ente con le modalita' stabilite negli accordi di cui al comma 3. L'Ente non puo' impegnare ne' erogare somme eccedenti le entrate.
2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilita', ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione.
3. Il programma di cui al comma 2 e' realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente.
4. Il Ministro del tesoro puo' autorizzare, in conformita' al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato.
5. L'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e' riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato) e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a) - c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
- Il testo dell' art. 15 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5".
Art. 4
Patrimonio dell'Ente 1. L'Ente e' dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili, diversi dalle strade, strumentali alle sue attivita'.
Art. 5
Organi dell'Ente 1. Sono organi dell'Ente:
a) il consiglio;
b) l'amministratore;
c) il collegio dei revisori.
2. La nomina, lo stato giuridico ed economico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto.
3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgano attivita' o studi nel campo delle opere pubbliche. Il mandato dell'amministratore e dei membri del consiglio di amministrazione e' rinnovabile per un solo quinquennio.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi
dell'Ente.
Art. 6
Il consiglio 1. Il consiglio e' nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni. Esso e' presieduto dall'amministratore ed e' composto da quattro membri scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche, ed economiche.
2. Il consiglio sottopone al Ministro dei lavori pubblici lo schema di programma annuale di attivita' dell'Ente ed approva i bilanci preventivo e consuntivo, gli accordi di cui all'art. 3, i regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilita' e del personale, i capitolati generali, gli schemi delle concessioni autostradali ed i progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi di lire. Esso delibera su ogni altra questione attribuita dalla legge o dallo statuto.
3. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
Art. 7
L'amministratore 1. L'amministratore e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici ed e' scelto tra soggetti che abbiano amministrato, per almeno cinque anni, aziende pubbliche o private di adeguata dimensione.
2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico e' revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attivita' tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonche' qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarita' amministrative o contabili.
3. L'amministratore presiede il consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Ente e adotta gli atti di gestione, con possibilita' di delega, nei limiti stabiliti dallo statuto, ad uffici centrali e periferici.
Art. 8
Il collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri designati:
a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti generali amministrativi o tecnici dell'Amministrazione dello Stato in servizio, con funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro dei lavori pubblici, scelto tra dirigenti generali amministrativi o tecnici in servizio;
c) uno dal Ministro del tesoro, scelto tra dirigenti generali amministrativi in servizio, esperto in materia di revisione aziendale.
2. Per ognuno dei membri del collegio dei revisori e' prevista la nomina di un membro supplente.
3. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni.
4. Il collegio dei revisori verifica la regolarita' delle scritture contabili, l'economicita', efficienza ed efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.
5. Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarita' amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro dei lavori pubblici.
6. Il collegio dei revisori, in sede di esame del bilancio consuntivo, certifica lo stato di attuazione del programma di cui all'art. 3.
Art. 9
Ordinamento contabile 1. Non si applicano all'Ente le norme di contabilita' dello Stato.
2. Con lo statuto sono definite le modalita' della gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione di bilanci preventivo e consuntivo ed un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attivita' agli obiettivi programmatici valutandone comparativamente costi, modi e tempi.
3. Il controllo della Corte dei conti, si svolge secondo le modalita' previste dall' art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
4. L'Ente nazionale per le strade e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni e integrazioni. Dopo un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento dell'Ente dalla tabella A alla tabella B con le modalita' previste dall'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720 del 1984 . All'Ente si applica la normativa prevista dall' art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 12 dellalegge n. 259/1958 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) e' il seguente:
"Art. 12. - Il controllo previsto dall' art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione".
- La legge n. 720/1984 istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. La tabella A annessa alla legge elenca gli enti e gli organismi pubblici tenuti ad effettuare operazioni di incasso e di pagamento mediante istituti ed aziende di credito, in qualita' di tesorieri o cassieri degli enti e organismi suddetti, a valere sulle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; la tabella B riporta gli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, aventi un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, che non possono mantenere disponibilita' depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti.
- Il testo dell'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720/1984 e' il seguente: "Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B".
- Il testo dell' art. 25 della legge n. 468/1978 , gia' citata, e' il seguente:
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'.
Gli enti territoriali presentato in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni od ai consuntivi in termini di cassa".
Art. 10
Il personale 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.
2. Fermo quanto previsto dall' art. 5 del codice di procedura civile , continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda.
3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196 .
4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonche' i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre province, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni.
Note all' art. 10:
- La legge n. 196/1978 reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta".
- Il D.P.R. n. 752/1976 reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego".
Art. 11
Norme transitorie 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la modalita' di cui all'art. 7, comma 1, e' nominato un amministratore straordinario per la provvisoria gestione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, che assume le funzioni del direttore generale e del consiglio di amministrazione. L'amministratore straordinario puo' utilizzare strutture di servizio esterne, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Alla nomina dell'amministratore si applica la legge 24 gennaio 1978, n. 14 .
2. Il compenso dell'amministratore straordinario e' stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione dello statuto, l'ANAS e' trasformata nell'Ente nazionale per le strade, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.
4. La provvisoria gestione dell'Ente e' affidata all'amministratore di cui al comma 1, il quale, con la nomina degli organi ordinari, acquista le funzioni di cui all'art. 7 per un quinquennio.
5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda nazionale per le strade statali, e in particolare in quelli relativi al patrimonio e al personale. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici sono individuati i beni del patrimonio indisponibile dello Stato destinati ad uffici di pertinenza dell'Ente.
6. Il fondo di dotazione iniziale dell'Ente e' costituito da lire 50 miliardi a carico del capitolo 709 dello stato di previsione di spesa del bilancio dell'ANAS.
7. All'Ente sono attribuiti per l'anno 1994 i fondi stanziati nello stato di previsione delle entrate dell'ANAS per l'esercizio 1994 e non ancora utilizzati nel corso dell'anno, nonche' i residui passivi alla data di costituzione. Resta ferma la garanzia dello Stato per i mutui stipulati dall'ANAS.
8. Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.
9. In sede di prima applicazione non puo' essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Al personale in servizio continua ad applicarsi il regime previdenziale e pensionistico previsto all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 , per il pagamento dei trattamenti di quiescenza e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilita'.
11. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del tesoro sono stabiliti criteri e modalita' per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.
Note all' art. 11:
- La legge n. 14/1978 reca: "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici".
- Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- Il D.P.R. n. 138/1986 reca: "Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a) , b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni".
Art. 12
Norma finale 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MERLONI, Ministro dei lavori pubblici CASSESE, Ministro per la funzione pubblica BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO