Monitoring Gesetzessammlung

097G0179

IT - Decreti Legislativi

097G0179

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. (DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997 n. 181)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 10-7-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ; Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417 ; Visto l' articolo 1, comma 5, del decreto - legge 14 giugno 1996, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Contributi 1. Il contributo destinato al finanziamento delle prestazioni pensionistiche per il personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI):
a) ove iscritto successivamente al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1 gennaio 1997 e' stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensione lavoratori dipendenti. A decorrere dalla predetta data, per i medesimi soggetti l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta ((di 3,72 punti percentuali)) e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e' ridotta di 0,14 punti percentuali;
b) ove iscritto antecedentemente al 1 gennaio 1996, a decorrere dal 1 gennaio 1997 e' stabilito secondo le disposizioni di cui al comma 2.
2. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), le aliquote contributive sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con le seguenti modalita':
a) dal 1 gennaio 1997, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 19,36 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Dalla medesima data, l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta ((di 1,36 punti percentuali)) e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e' ridotta di 0,14 punti percentuali;
b) dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 22,36 per cento e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta ((di 1,5 punti percentuali)) ;
c) dal 1 gennaio 1999, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta ((di 0,86 punti percentuali)) .
3. Per i lavoratori di cui al comma 1, sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, si applica l'aliquota aggiuntiva di cui all' articolo 3 -ter del decreto - legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 .
4. In caso di ricongiunzione dei periodi di contribuzione riconosciuti dall'INPDAI presso altre forme obbligatorie di previdenza, per le aliquote contributive versate nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1996 e la data di definitivo adeguamento ai sensi del comma 2, la ricostruzione della posizione assicurativa avviene sulla base dell'aliquota effettivamente in vigore tempo per tempo presso l'Istituto medesimo.
5. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), privo di anzianita' contributiva alla data del 1 gennaio 1996, trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con applicazione dei benefici fiscali e contributivi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 .
6. Il versamento del contributo dovuto all'INPDAI in base alle aliquote stabilite ai commi 1 e 2 ed a conguaglio di quelli gia' versati allo stesso Istituto e' effettuato entro il terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I contributi piu' elevati gia' versati all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1997 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Regime pensionistico degli iscritti all'INPDAI 1. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva complessiva di almeno 18 anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con applicazione dell' articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva complessiva inferiore a 18 anni interi, la pensione e' determinata in base all' articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
4. Per i lavoratori iscritti all'INPDAI successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita', l'Istituto medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". Detta pensione e' interamente liquidata secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 3, commi 10, 11, 12 e 13.
Note all' art. 2 :
- Il comma 17 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 e' il seguente: "17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3 e 7 , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimne intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto".
- Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , e' il seguente:
"12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retnutivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data,
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo".
- Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , e' il seguente: "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".

Art. 3

Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
delle prestazioni pensionistiche 1. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non puo' essere superiore all'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
2. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, la quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1996 e' calcolata secondo le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento indicate nell'allegata tabella A. Per tutti i lavoratori iscritti all'INPDAI, per le anzianita' contributive maturate tra il 31 dicembre 1994 e la data di entrata in vigore del presente decreto trova applicazione l'aliquota di rendimento del 2 per cento relativamente alla prima fascia di retribuzione pensionabile.
4. L'importo del trattamento pensionistico complessivo non puo' comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
5. I massimali relativi a ciascuna fascia di retribuzione pensionabile di cui alla tabella A restano congelati fino al raggiungimento dei corrispondenti limiti risultanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, dcl decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , ad eccezione di quanto previsto al comma 7. A partire dal medesimo momento, trova applicazione la normativa vigente in materia nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
6. L'anzianita' contributiva massima computabile ai fini del calcolo della pensione e' fissata in 40 anni. Per le quote parti di pensione riferite ai rendimenti applicati alle fasce di retribuzione successive alla prima di cui alla tabella A rimangono confermate le previgenti anzianita' contributive massime fino al raggiungimento, ai sensi del comma 5, delle corrispondenti quote di retribuzione di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .
7. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto di opzione di cui all' articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , il massimale annuo della base contributiva e pensionabile e' stabilito nella misura di lire 250 milioni ed e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.
8. Nel caso in cui, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico, il dirigente instauri un nuovo rapporto di impiego con la stessa qualifica che prefiguri la reiscrizione all'INPDAI, alla cessazione della predetta attivita' lavorativa l'importo del trattamento pensionistico e' incrementato con un supplemento di pensione ai sensi dell' articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
In materia di cumulo rimangono confermate le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
9. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano le norme in materia di pensione minima e di integrazione al trattamento minimo vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Sono abrogati gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58 , nonche' l' articolo 12, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 .
10. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall' articolo 1, commi 6 , 7 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
11. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 10 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all' articolo 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
12. I criteri di calcolo di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all' articolo 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
13. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 4, si applica l' articolo 1, commi 20 , 21 e 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
Note all' art. 3 :
- Il terzo comma dell'art. 1 del D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58 (Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44 , sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 , e successive modificazioni), ora abrogato dal presente decreto, era il seguente: "Il dirigente che consegua il diritto a pensione o che comunque lo eserciti posteriormente al 65 anno di eta' se uomo, o al 60 se donna, beneficia, per l'anzianita' contributiva di cui al primo comma del presente articolo, di un aumento della relativa prestazione nella misura prevista dalla tabella A, di cui all' art. 8 della legge 15 marzo 1973, n. 44 ".
- Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell' art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e' il seguente:
"1. La tabella di cui all' art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' cosi' modificata:
Quote di pensione
Quote di retribuzione eccedenti il corrispondenti per ogni anno limite (espresse in percentuale del di anzianita' contributiva limite stesso) complessiva
__ __
Sino al 33 per cento 1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento 1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento 1,10
Oltre il 90 per cento 0,90"
- Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , si veda in nota all'art. 2.
- L' art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) cosi' recita:
"Art. 7 (Pensioni supplementari e supplementi di pensione). - Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell' art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
Per la determnazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensione non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi alineno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento puo' essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'eta' pensionabile.
La disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potra', peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
Il supplemento di pensione si somma aila pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
E' abrogato l' art. 23 - septiesdecies del decreto - legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 ".
- Gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1976 , ora abrogati dal presente decreto, cosi' recitavano:
"Art. 15 (Cumulo di anzianita' contributive in caso di morte o di invalidita'). - In caso di morte o di invalidita' la quota parte di pensione spettante in conseguenza della contribuzione all'I.N.P.D.A.I. non potra' essere inferiore ai minimi di cui agli articoli 12 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 , e successive modificazioni, fermi restando gli effetti del trasferimento dei periodi contributivi di cui all' art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , ed all' art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44 ".
"Art. 16 (Pensione minima). - L'importo annuo delle pensioni dirette, indirette o di reversibilita' erogate dall'I.N.P.D.A.I. non puo' in ogni caso essere inferiore, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, al 40 per cento del minimale soggetto a contributo vigente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto".
- Il secondo comma dell'art. 12 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 914 (Norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali), ora abrogato dal presente decreto, era il seguente: "In ogni caso, e' garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta, se l'invalidita' e' di grado compreso fra il 50 e l'80 per cento, e di 15/30simi se di grado superiore all'80 per cento".
- I commi 6 , 7 e 11 della legge n. 335/1995 cosi' recitano:
"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.
Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
8-10. (Omissis).
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di varzione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6".
- I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 cosi' recitano:
"8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi".
- Per il testo del comma 12, lettera b), dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , si veda in nota all'art. 2.
- I commi 20 , 21 e 22 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 cosi' recitano:
"20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7.
Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a vore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modallta' e i termini per il conseguimento dell'indennita'.
21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccente il tratamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi".

Art. 4

Pensione di invalidita' 1. Agli iscritti all'INPDAI, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano ((esclusivamente)) le disposizioni in materia di invalidita' e di inabilita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresi' l' articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. I contributi versati all'INPDAI successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidita' danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all' articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 1998, N. 278 )) .

Art. 5

Pensione ai superstiti 1. Agli iscritti all'INPDAI, si applicano le disposizioni in materia di pensione ai superstiti vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresi' l' articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. Sono abrogati gli articoli 15 , 16 , 17 , 18 , 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 .
Note all' art. 5 :
- Il comma 41 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , cosi' recita: "41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario ficcia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenzali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".
- Gli articoli 15 , 16 , 17 , 18 , 19 e 20 del D.P.R. n. 914/1955 , ora abrogati dal presente decreto, erano del seguente tenore:
"Art. 15. - In caso di morte di dirigente in attivita' di servizio e non pensionato che, al momento del decesso, sia iscritto ed abbia maturato almeno due anni di anzianita' contributiva, spetta al coniuge superstite e, sino al compimento del 21 anno di eta', ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati, adottivi e affiliati, una pensione indiretta nella misura indicata al successivo art. 16.
Il periodo di 2 anni di anzianita' contributiva indicato nel comma precedente, non e' richiesto qualora il decesso del dirigente sia dovuto ad infortunio per cause di servizio.
In mancanza di coniuge ed orfani, la pensione indiretta, nella misura indicata dal successivo art. 16, spetta ai genitori e agli adottanti o agli affilianti viventi a carico.
In mancanza anche dei genitori, adottanti o affilianti viventi a carico, la pensione spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
Per i figli superstiti, che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato, qualora frequentino l'universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre al 26 anno di eta'".
"Art. 16. - La pensione indiretta e' stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione che sarebbe spettata al dirigente, al momento del decesso, in caso di inabilita' permanente assoluta:
a) il 60 per cento per il coniuge:
il 20 percento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
La pensione di cui alla precedente lettera a) non puo' in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore alla pensione che sarebbe spettata al dirigente, al momento del decesso in caso di inabilita' permanente assoluta;
b) il 30 per cento per ciascun genitore o adottante o affiliante a carico, sempreche' manchino coniuge ed orfani;
c) il 15 per cento per ciascun fratello celibe e sorella nubile a carico e permanentemente inabili, sempreche' manchino i superstiti di cui alle precedenti lettere a) e b)".
"Art. 17. - Le pensioni di invalidita' e vecchiaia sono reversibili in favore dei superstiti indicati nel primo comma dell'art. 15, secondo le aliquote previste alle lettere a), b) e c) del precedente art. 16, con le modalita' di cui alIart. 19".
"Art. 18. - Il diritto a pensione del coniuge superstite e' subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi.
Quando superstite sia il marito, il suo diritto a pensione e' subordinato altresi' alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie, gia' iscritta all'Istituto e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro generico in modo assoluto e permanente.
Non ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando, dopo la decorrenza della pensione stessa, il dirigente abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni, o, se in eta' inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni e qualora, in entrambi i casi, la differenza di eta' tra i due coniugi sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di eta' tra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio. Non hanno uguamente diritto a pensione i figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi e gli affiliati quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione e l'affiliazione abbiano avuto luogo dopo la decorrenza della pensione in favore del dirigente. Le pensioni di invalidita' sono tuttavia reversibili quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione o l'affiliazione abbiano avuto luogo prima del compimento, da parte del dirigente, del 65 anno di eta', se uomo, o del 60 , se donna.
Limitatamente ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, sono equiparati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni che, alla morte del dirigente, siano riconosciuti inabili al lavoro generico in modo assoluto e permanente.
Per l'accertamento dell'inabilita' dei figli e del coniuge superstite, ove questi sia il marito, valgono le stesse norme di cui all'art. 13.
La ripartizione del capitale, liquidato ai sensi dell'art. 21, secondo comma, ha luogo secondo le disposizioni di legge sulle successioni".
"Art. 19. - La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte del dirigente, sempreche' gli aventi diritto presentino domanda all'Istituto, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro due anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione e' liquidata, senza pagamento d'arretrati, dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda".
"Art. 20. - Perdono il diritto a pensione, dal 1 del mese successivo a quello in cui si sono verificati i seguenti eventi:
1) il coniuge, quando passi a nuove nozze;
2) il vedovo, quando cessi lo stato di invalidita';
3) i figli e le figlie al compimento del 21 anno di eta' o, se studenti universitari, al termine del corso legale di studi e comunque al 26 anno di eta', o, se inabili, quando cessi lo stato di invalidita', ovvero quando contraggano matrimonio, qualunque sia la loro eta';
4) i fratelli celibi e le sorelle nubili, permanentemente inabili ed a carico, quando cessi lo stato di invalidita'".

Art. 6

Norme transitorie e finali 1. Per quanto non disciplinato dalla normativa dell'INPDAI, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
2. Al dirigente assunto dalle societa' concessionarie di pubblici servizi di telefonia e dalle societa' di cui all' articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 , dopo l'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58 , e' data facolta', su richiesta del dirigente ed in deroga alla richiamata legge, di mantenere il rapporto previdenziale con l'INPDAI, ove, al momento dell'assunzione, per il dirigente interessato fosse costituita presso il predetto Istituto la relativa posizione previdenziale.
3. La facolta' di cui al comma 2 e' concessa anche ai dirigenti di societa' che hanno iniziato l'attivita' nel settore dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 58 del 1992 , oppure si sono fuse con societa' gia' operanti nel settore stesso.
4. La domanda per il mantenimento del rapporto previdenziale di cui al comma 2, da inviarsi al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ed all'INPDAI, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'obbligo di iscrizione del dirigente al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. Per coloro che risultino gia in servizio presso le societa' di cui al comma 2 detto termine decorrera' dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia deve trasferire all'INPDAI l'importo dei contributi corrispondenti ai periodi di iscrizione con la qualifica di dirigente, secondo i criteri di computo di cui all' articolo 5, commi 4 e 5, della legge 15 marzo 1973, n. 44 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick Note all' art. 6 :
- L' art. 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 (Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1996, n. 1450 ) cosi' recita:
"Art. 4. - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo art. 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle societa' che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse societa' concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all' art. 5, commi secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute ne l'art. 5. della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 ".
- La legge 29 gennaio 1992, n. 58 (Disposizioni per la riforam del settore delle telecomunicazioni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1992 .
- Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44 (Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali) e' il seguente:
"4. Coloro i quali, avendo maturato i 5 anni di anzianita' contributiva di cui al primo comma, possano far valere periodi di contribuzione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino la esclusione o l'esonero hanno facolta' di chiedere, prima della liquidazione della pensione sia da parte delle forme previdenziali predette che dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconosciinento presso l'Istituto medesimo dei periodi contributivi, precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, mediante versamento da parte delle gestioni di provenienza dei contributi, determinati secondo le aliquote vigenti nelle gestioni medesime per ciascun periodo di paga, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo.
5. I trasferimenti di cui ai commi precenti sono richiesti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e sono dovuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli altri enti, fondi e casse che gestiscono i trattamenti previdenzali di cui al comma precedente".

Tabella A

Tabella A
(art. 3, comma 3)
=====================================================================
Retribuzione lorda Aliquota di riferimento
(lire)
_____________________________________________________________________ 0 - 65.000.000 2,00
65.000.000 - 130.000.000 1,60
130.000.000 - 195.000.000 1,35
195.000.000 - 230.000.000 1,10
230.000.000 - 250.000.000 0,90
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