048U0610
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Modificazione degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 17 luglio 1942, n. 1180, per la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati. (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948 n. 610)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Sentita la Corte dei conti; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
L' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , e' sostituito dal seguente:
"I verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e tutti gli altri atti prodotti ai sensi dei precedenti articoli sono sottoposti all'esame di un Comitato nominato, presso ogni Ministero, escluso quello della difesa, e presso ogni azienda autonoma con bilancio autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, presieduto da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 4°, designato dal Presidente della Corte dei conti e composto di un rappresentante dell'Amministrazione interessata e di un rappresentante del Ministero del tesoro.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza voto deliberativo, funzionari esperti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni interessate od anche di altre Amministrazioni, quando necessario, in relazione alla particolare natura degli elaborati da esaminare.
Per il Ministero della difesa saranno nominati, nelle forme previste dai precedenti comma, tre distinti Comitati competenti, rispettivamente, per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica.
I Comitati possono valersi dei servizi dell'Amministrazione interessata e richiedere ispezioni, indagini e mezzi di prova per gli indispensabili accertamenti".
Art. 2
L' art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , e' sostituito dal seguente:
"La costituzione degli uffici di cui al precedente articolo 6 non potra' dar luogo ad aumento di organici del personale.
Il personale dei ruoli centrali distaccato presso gli uffici di cui al precedente articolo e' collocato nella posizione di comando nei limiti numerici e di grado che saranno determinati con decreti Ministeriali da adottare di concerto col Ministro per il tesoro.
Al detto personale si applicano le disposizioni di cui all' art. 8 del decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 e successive modificazioni.
Per il pagamento dell'indennita' commisurata alla missione, al premio giornaliero di presenza e al compenso per il lavoro straordinario spettante al predetto personale potra' provvedersi con ordini di accreditamento da emettersi anche in eccedenza alle limitazioni d'importo previste dalle norme generali e speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 175. - FRASCA