048U0466
048U0466
Approvazione degli Accordi finanziari conclusi a Roma tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito il 17 aprile 1947. (DECRETO LEGISLATIVO 06 marzo 1948 n. 466)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi, conclusi a Roma, a mezzo scambio di Note, tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito, il 17 aprile 1947:
a) Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline;
b) Promemoria concernente l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo VIII dell'Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline;
c) Accordo concernente i debiti ed i crediti postliberazione;
d) Accordo relativo ai beni italiani detenuti da custodi del Regno Unito ed al pagamento dei debiti dovuti dall'Italia a persone nel Regno Unito.
Art. 2
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere in bilancio le spese occorrenti per l'esecuzione degli accordi suddetti.
Art. 3
Gli accordi di cui alle lettere a), b), c), d) entrano in vigore nei modi e nei termini stabiliti negli scambi di Note effettuati in data 17 aprile 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 6 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 169. - FRASCA
Accordi finanziari
Accordi finanziari tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito.
Roma, 17 aprile 1947
Caro Conte Sforza,
Le discussioni che hanno avuto luogo recentemente tra le Autorita' italiane e le Autorita' del Regno Unito in vista della conclusione di un Accordo di pagamenti tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito hanno portato ad un accordo, subordinato all'approvazione dei due Governi, sulle disposizioni allegate alla presente nota, cioe':
1° Accordo anglo-italiano di pagamenti in sterline;
2° Promemoria concernente l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo VIII dell'Accordo anglo-italiano di pagamenti in sterline.
Sono lieto di essere in grado di informarLa che tali disposizioni sono state ora approvate dal Governo del Regno Unito, per la sua parte, e ritengo che esse sono state similmente approvate dal Governo italiano. Proporrei pertanto che la presente comunicazione insieme con la Sua risposta comportante che le stesse disposizioni sono parimente accette al Governo italiano siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia, Accordo da porre immediatamente in vigore.
Il Governo del Regno Unito proporrebbe altresi' che l'ammontare del saldo minimo di cui all'articolo III dell'Accordo venga fissato a Lst. 10.000.000.
Mi creda, caro Conte Sforza, sinceramente Suo
NOEL CHARLES
Conte CARLO SFORZA
Ministro degli Affari Esteri - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Art. I
ALLEGATO 1
ACCORDO ITALO-BRITANNICO DI PAGAMENTI IN STERLINE
Articolo I
(i) Tutti i pagamenti commerciali e finanziari tra i residenti in Italia ed i residenti nell'area della sterlina debbono essere regolati in sterline.
(ii) I pagamenti dovuti a, oppure da, residenti nell'area della sterlina che debbono essere effettuati in lire saranno regolati mediante l'acquisto o la vendita di sterline da parte dei residenti in Italia, in conformita' con le disposizioni dell'articolo II.
(iii) Tutti gli altri pagamenti espressi in monte che non siano la sterlina e la lira, i quali debbono essere regolati in sterline, dovranno essere convertiti e regolati in sterline sulla base dei tassi ufficiali di Londra.
Art. II
Articolo II
Il Governo italiano e l'Ufficio italiano dei Cambi (d'ora innanzi indicato come "l'Ufficio") dovranno adottare le misure necessarie per assicurare quotazioni d'acquisto e di vendita della sterlina e del dollaro S.U., che siano tra loro collegate sulla base del tasso medio della Banca d'Inghilterra per il dollaro, S.U.
Art. III
Articolo III
(i) L'Ufficio aprira' presso la Banca d'Inghilterra un Conto N. 1 e questo sara' un cauto italiano.
(ii) L'Ufficio manterra' in detto Conto N. 1 presso la Banca di Inghilterra un saldo minimo, il cui importo dovra' essere determinato mediante accordo tra il Governo del Regno Unito e il Governo italiano.
Art. IV
Articolo IV
Tutti i pagamenti in sterline a residenti in Italia, che residenti nell'area della sterlina o fuori dell'area della sterlina sono autorizzati a fare all'Italia ai termini delle disposizioni valutarie in vigore nel Regno Unito, dovranno essere fatti mediante accreditamento nei conti italiani.
Art. V
Articolo V
Subordinatamente alle disposizioni dell'art. III (ii), le somme a credito di un conto italiano possono essere liberamente trasferite a qualsiasi altro conto italiano o a residenti nell'area della sterlina.
Art. VI
Articolo VI
Il Governo italiano non porra' restrizioni all'accettazione da parte di residenti in Italia di sterline a disposizione di residenti fuori d'Italia in regolamento di pagamenti per transazioni correnti.
Art. VII
Articolo VII
(i) L'Ufficio dovra', sulla base dei tassi fissati secondo l'articolo II:
a) acquistare, qualora richiesto, le sterline trasferite a credito di un conto italiano contro pagamento del controvalore in lire;
b) vendere a residenti in Italia le sterline a sua disposizione che possano occorrere per qualsiasi pagamento che i residenti in Italia sono autorizzati a fare a residenti nell'area della sterlina secondo le disposizioni di controllo valutario in vigore di volta in volta in Italia.
(ii) Il Governo italiano non limitera' la disponibilita' delle lire derivanti da transazioni correnti consentite e spettanti a residenti nell'area della sterlina.
Art. VIII
Articolo VIII
Il Governo del Regno Unita non limitera' la disponibilita' delle sterline esistenti nel Conto N. 1 dell'Ufficio presso la Banca d'Inghilterra in eccedenza del saldo minimo convenuto, stabilito secondo l'articolo III, per fare pagamenti per transazioni correnti a residenti in Paesi fuori dell'Italia e dell'area della sterlina.
Art. IX
Articolo IX
Le sterline possedute dall'Ufficio dovranno essere tenute ed investite soltanto nel modo che potra' essere convenuto con la Banca d'Inghilterra.
Art. X
Articolo X
(i) Se l'uno o l'altro dei Governi mutera' la sua politica monetaria in modo da interferire con le disposizioni del presente Accordo, i due Governi riesamineranno l'Accordo stesso al fine di introdurvi gli emendamenti che si renderanno necessari.
(ii) Per la durata del presente Accordo, i due Governi coopereranno per assicurarne l'esecuzione con la necessaria flessibilita' secondo le circostanze. La Banca d'Inghilterra e l'Ufficio, quali agenti dei loro rispettivi Governi, si terranno in contatto per tutte le questioni tecniche sorgenti dall'Accordo e collaboreranno strettamente nelle questioni di controllo valutario interessanti le due aree.
Art. XI
Articolo XI
Agli effetti del presente Accordo:
a) l'espressione "l'area della sterlina" avra' il significato ad essa di volta in volta conferito dalle disposizioni di controllo valutario in vigore nel regno Unito;
b) l'espressione "conto italiano" significhera' un conto di un residente, in Italia che nel momento e' riconosciuto dalla Banca d'Inghilterra come un conto italiano agli effetti del presente Accordo.
Art. XII
Articolo XII
Finche' non sara' istituita nel Territorio Libero di Trieste una moneta separata, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai residenti nel Territorio Libero nello stesso modo che ai residenti in Italia, subordinatamente, tuttavia, a qualsiasi accordo che potra' esser concluso tra l'Italia ed il Territorio Libero.
Art. XIII
Articolo XIII
Il presente Accordo, che e' suscettibile di revisione e adeguamento previe consultazioni reciproche, entrera' in vigore ad una data da convenire fra i due Governi. In qualsiasi momento dopo lo scadere di un anno da quella data, ciascuno dei due Governi potra' notificare all'altro la sua intenzione di porre termine all'Accordo stesso, e l'Accordo cessera' di produrre effetto dopo tre mesi dalla data della denuncia. Esso, in ogni caso, verra' a termine tre anni dopo la data della sua entrata in vigore a meno che i due Governi convengano altrimenti.
Promemoria
ALLEGATO 2
PROMEMORIA CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VIII DELL'ACCORDO ITALO-BRITANNICO DI PAGAMENTI IN STERLINE
Nell'articolo VIII dell'Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline il Governo del Regio Unito si impegna a non limitare la disponibilita' di sterline tenute nel Conto N. 1 dell'Ufficio italiano dei Cambi presso la Banca d'Inghilterra in eccedenza di un saldo minimo convenuto; e secondo l'articolo V dello stesso Accordo le sterline esistenti presso qualsiasi altro conto italiano possono essere trasferite al Conto N. 1 dell'Ufficio. Lo scopo e la conseguenza di queste disposizioni sono che il Governo del Regno Unito si impegna a non limitare la disponibilita' di tutte le sterline italiane (al di sopra del saldo minimo anzidetto del Conto N. 1 dell'Ufficio) per trasferimenti al di fuori dell'area della sterlina e dell'Italia; ma che a richiesta del Governo italiano questa facilitazione si applichera' per il momento soltanto attraverso il Conto N. 1 dell'Ufficio. In altre parole, il Conto Conto N. 1 sara' un conto trasferibile e nessun altro conto trasferibile sara' aperto al nome di organismi bancari italiani o di altri residenti in Italia senza previa consultazione tra l'Ufficio e la Banca d'Inghilterra e la loro approvazione.
L'impegno del Governo del Regno Unito di non limitare la spendibilita' in qualsiasi Paese e' subordinato ad un'importante precisazione che richiede illustrazioni ulteriori. Il Governo del Regno Unito si propone di accordarsi al piu' presto possibile con le autorita' monetarie di tutti gli altri Paesi fuori dell'area della sterlina, nel senso che esse accettino le sterline dell'Ufficio in relazione a transazioni correnti (e, oppure, consentano ai residenti nei loro territori di accettarle). Per motivi di tempo e di distanza tuttavia questi accordi possono essere conclusi soltanto gradualmente, e non e' possibile dire se o quando tutti i Paesi adotteranno le misure necessarie per rendere effettiva la spendibilita' delle sterline in tutto il mondo. Comunque, alla data di entrata in vigore dell'Accordo di pagamenti, le sterline a disposizione dell'Ufficio saranno gia' trasferibili per transazioni correnti nei seguenti Paesi (oltre che nell'area della sterlina):
Area dei conti americani, ossia:
Stati Uniti d'America
Dipendenze degli Stati Uniti d'America
Isole Filippine
Columbia
Costarica
Cuba
Repubblica
Dominicana
Ecuador
Guatemala
Salvador
Haiti
Honduras
Messico
Nicaragua
Panama
Venezuela
Canada' e Terranuova
Argentina.
Area del Belgio, ossia:
Belgio
Lussemburgo
Congo
Belga
Ruanda-Urundi
Area olandese, ossia:
Olanda
Indie orientali olandesi
Indie occidentali olandesi
Area portoghese, ossia:
Portogallo (incluse Madera e le Azzorre)
Impero coloniale portoghese.
Cio' significa che le sterline possono essere trasferite dal Conto N. 1 dell'Ufficio al conto di un residente in qualsiasi dei territori su menzionati; e che, inoltre, per quanto concerne transazioni correnti nell'area dei conti americani, le sterline possono essere trasferite a un conto americano, e quindi, sia essere convertite in dollari S.U. a Londra, al tasso ufficiale corrente, sia ceduti contro dollari S.U. nel mercato di New York.
Si prevede altresi' che le sterline a disposizione dell'Ufficio potranno essere entro breve trasferite all'area francese, al Brasile e all'Uruguay. La Banca d'Inghilterra terra' l'Ufficio pienamente informato in merito agli sviluppi di trattative con altri Paesi.
Resta inteso, tuttavia che il grado di spendibilita' assicurato fin dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo sara' tale da consentire all'Ufficio di rendere interamente operante l'articolo VI dell'Accordo stesso a partire da detta data.
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Roma, 17 aprile 1947
Caro Sir Noel Charles,
In relazione alla Sua lettera in data odierna, sono lieto di
confermarLe che il Governo italiano ha approvato le disposizioni di cui agli allegati alla Sua surriferita, e precisamente:
1° Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline;
2° Promemoria concernente l'interpretazione e l'applicazione
dell'articolo VIII dell'Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline; ed e' d'accordo che la Sua comunicazione insieme con la presente risposta vengano considerate come costituenti un Accordo fra i nostri due Governi sulla materia, il quale entra immediatamente in vigore.
Sono lieto altresi' di farLe conoscere che il Governo italiano
accetta la proposta che l'ammontare del saldo minimo di cui all'articolo III dell'Accordo venga fissato a Lst. 10.000.000.
Mi e' grata l'occasione, caro Sir Noel, per rinnovarLe
l'espressione della mia viva cordialita'.
SFORZA
Sir NOEL CHARLES Bt., K. C.M.G. , M.C.
Rappresentante di Sua Maesta Britannica - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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Roma, 17 aprile 1947
Caro Conte Sforza,
Le discussioni che hanno avuto luogo recentemente tra le Autorita'
italiane e le Autorita' del Regno Unito per la sistemazione di alcuni debiti tra il Governo italiano e il Governo del Regno Unito derivanti dalla presenza in Italia di Forze britanniche, hanno portato ad un Accordo, subordinato all'approvazione dei due Governi, sulle disposizioni contenute nell'Allegato alla presente lettera. Sono lieto di essere in grado di informarLa che tali disposizioni sono state ora approvate dal Governo del Regno Unito, per la sua parte, e ritengo che esse sono state similmente approvate dal Governo italiano.
Proporrei pertanto che la presente comunicazione insieme con la Sua
risposta comportante che le stesse disposizioni sono parimente accette al Governo italiano siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia, Accordo da porre immediatamente in vigore.
Mi creda, caro Conte Sforza, sinceramente Suo
NOEL CHARLES
Conte CARLO SFORZA
Ministro degli Affari Esteri - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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ALLEGATO
ACCORDO CONCERNENTE I DEBITI ED I CREDITI POST- LIBERAZIONE
1. Il Governo del Regno Unito accreditera' al Governo italiano il
controvalore in sterline di tutta la moneta italiana spesa dalle Forze britanniche in Italia (dopo aver detratto le ricevute degli spacci militari, ecc.) e dei beni e servizi messi a disposizione delle Forze britanniche in Italia dal Governo italiano, a partire dal 1 giugno 1946, fino alla data della loro definitiva partenza dall'Italia, ossia, non piu' tardi di 90 giorni dall'entrata in vigore del Trattato di pace.
2. Il Governo del Regno Unito accreditera' anche al Governo
italiano il controvalore in sterline delle lire fornite dal Governo italiano alle Forze britanniche prima del 1 giugno 1946, che siano state corrisposte dalle Forze britanniche a italiani i quali aiutarono prigionieri di guerra britannici ad evadere.
3. Il Governo del Regno Unito accreditera' al Governo italiano
anche il controvalore in sterline delle lire fornite dal Governo italiano alle Forze britanniche prima del 1 giugno 1946, che furono utilizzate dalle Forze britanniche per rifornimenti inviati alle Forze britanniche in Austria.
4. Subordinatamente alle disposizioni del seguente paragrafo 5, le
somme da accreditare al Governo italiano di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 saranno computate a fronte delle seguenti partite:
a) il valore dei depositi definiti surplus dalle Forze
britanniche in Italia, consegnati dal Governo del Regno Unito al Governo italiano in conformita' agli Accordi gia' in vigore e
b) il valore di:
i) alcuni depositi, rifornimenti e servizi forniti sino alla
presente data al Governo italiano, diversi da quelli destinati alle Forze armate;
ii) impianti fissi trasferiti al Governo italiano in
conformita' agli Accordi gia' in vigore;
iii) quegli articoli di equipaggiamento militare per l'uso
delle Forze italiane che il Governo del Regno Unito potra' convenire di consegnare al Governo italiano dai depositi surplus in Italia dopo la data del presente Accordo;
c) il valore dei depositi, rifornimenti e servizi messi a
disposizione delle Forze italiane dalle Forze del Regno Unito dal 3 settembre 1943 fino alla presente data.
Per il saldo dovuto al Regno Unito dopo il predetto regolamento, il
Governo del Regno Unito ricevera', ed il Governo italiano conviene di corrispondere, una somma di 8.000.000 di sterline quale sistemazione definitiva.
5. Poiche' il Governo del Regno Unito non ha facolta' di rinunziare
a richieste di pagamento per qualsiasi parte di depositi surplus, rifornimenti o impianti fissi, di cui al precedente paragrafo 4, che sono di origine americana e che sono stati forniti dal Governo degli Stati Uniti in base alle disposizioni "affitti e prestiti", il Governo italiano rimarra' responsabile per il controvalore di dette parti di depositi surplus, rifornimenti o impianti fissi, se e nella misura nella quale il Governo degli Stati Uniti avanzera' al riguardo richieste al Governo italiano.
6. Il Governo del Regno Unito rinunzia a favore del Governo
italiano a qualsiasi diritto che il Governo del Regno Unito possa, avere nei riguardi del materiale bellico e dei depositi germanici catturati in Italia come bottino di guerra.
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Roma, 17 aprile 1947
Caro Sir Noel Charles,
In relazione alla Sua lettera, in data odierna sono lieto di
confermarLe che il Governo italiano ha approvato le disposizioni di cui all'Allegato alla lettera surriferita concernenti la sistemazione di alcuni debiti tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito derivanti dalla presenza in Italia di Forze britanniche.
Sono lieto inoltre di comunicarLe che il Governo italiano e'
d'accordo che la Sua comunicazione insieme con la presente risposta vengano considerate come costituenti un Accordo fra i nostri due Governi sulla materia, il quale entra immediatamente in vigore.
Mi e' grata l'occasione, caro Sir Noel, per rinnovarLe
l'espressione della mia viva cordialita'.
SFORZA
Sir NOEL CHARLES Bt., K. C.M.G. , M.C.
Rappresentante di Sua Maesta Britannica - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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Roma, 17 aprile 1947
Caro Conte Sforza,
Con riferimento allo scambio di lettere cui abbiamo proceduto in
data odierna, concernente il regolamento di alcuni debiti tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito derivanti dalla presenza delle Forze britanniche in Italia, Le comunico, per informazione del Governo italiano, le seguenti valutazioni delle partite menzionate nell'Allegato alla mia lettera. Nessun accertamento e' stato peraltro compiuto per calcolare l'effettivo valore di realizzo dei depositi e degli impianti fissi in Italia.
Paragrafo 1
Lire spese dalle Forze britanniche dal
1° giugno 1946 fino alla data del
loro ritiro definitivo dall'Italia Lst. 12.000.000
Beni e servizi messi a disposizione
delle Forze britanniche dal
Governo italiano durante lo stesso
periodo........................... Lst. 13.000.000
Paragrafo 2
Pagamenti effettuati dalle Forze
britanniche in lire prima del 1°
giugno 1946 a italiani che
aiutarono prigionieri di guerra
britannici ad evadere............. Lst. 500.000
Paragrafo 3
Rifornimenti inviati alle Forze
britanniche in Austria
anteriormente al 1° giugno 1946... Lst. 750.000
Paragrafo 4
a) Materiali residuati surplus
del Governo del Regno Unito....... Lst. 75.000.000
b) 1) a) Forniture delle Forze
britanniche alle Ferrovie italiane
ecc............................... Lst. 2.500.000
b) Spese per il
mantenimento, ecc. di civili
italiani nel territorio occupato.. Lst. 500.000
c) Trasporti marittimi,
rifornimenti e servizi............ Lst. 700.000
2) Impianti fissi............ Lst. 8.500.000
3) Surplus di materiale
militare la cui consegna, al
Governo italiano potra essere
successivamente approvata, inclusi
nel paragrafo 4 a)
c) Depositi, rifornimenti e
servizi messi dalle Forze del
Regno Unito a disposizione delle
Forze italiane dal 3 settembre
1943 fino alla data presente...... Lst. 45.000.000
Mi creda, caro Conte Sforza, sinceramente Suo
NOEL CHARLES
Conte CARLO SFORZA
Ministro degli Affari Esteri - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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Roma, 17 aprile 1947
Caro Conte Sforza,
Le discussioni che hanno avuto luogo recentemente tra le Autorita'
italiane e le Autorita' del Regno Unito in vista della conclusione di un Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito circa, il trattamento da riservare ai beni di proprieta' italiana nel Regno Unito hanno portato ad un Accordo, subordinato all'approvazione dei due Governi, sulle disposizioni contenute nell'Allegato alla presente lettera.
Sono lieto di essere in grado di informarLa che tali disposizioni
sono state ora approvate dal Governo del Regno Unito, per la sua parte, e ritengo che esse sono state similmente approvate dal Governo italiano. Proporrei pertanto che la presente comunicazione, insieme con la Sua risposta comportante che tali disposizioni sono parimente accette al Governo italiano, vengano considerate come costituenti un Accordo fra i nostri due Governi sulla materia, Accordo che entrera' in vigore all'atto del deposito della ratifica da parte del Governo italiano del Trattato di pace con l'Italia.
Aggiungo che il Governo del Regno Unito fara' ogni migliore sforzo
per assicurare che le disposizioni del presente Accordo siano estese secondo quanto e previsto nella clausola 16 dell'Accordo stesso.
Mi creda, caro Conte Sforza, sinceramente Suo
NOEL CHARLES
Conte CARLO SFORZA
Ministro degli Affari Esteri - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
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ALLEGATO
ACCORDO RELATIVO AI BENI ITALIANI DETENUTI DAI CUSTODI DEL REGNO UNITO ED AL PAGAMENTO DEI DEBITI DOVUTI DALL'ITALIA A PERSONE NEL REGNO UNITO
Considerato che, a sensi dell'art. 79 del Trattato di pace con
l'Italia, ognuna delle Potenze Alleate ed Associate ha il diritto di sequestrare, trattenere, liquidare o prendere ogni altra misura per quanto concerne tutti i beni, diritti ed interessi che alla data dell'entrata in vigore del Trattato di pace si trovano entro il suo territorio ed appartengono all'Italia o a cittadini italiani, e di impiegare tali beni o il prodotto della loro liquidazione ai fini che essa credera', sino a concorrenza dell'ammontare dei suoi reclami e di quelli dei suoi cittadini verso l'Italia o verso cittadini italiani (compresi i debiti) che non fossero stati interamente regolati in conformita' agli articoli del Trattato di pace, considerato che, a sensi del Trattato di pace, tutti i beni italiani, o il prodotto della loro liquidazione, eccedenti l'ammontare di tali reclami saranno restituiti, considerato che il Governo del Regno Unito e' disposto a rinunciare ad ogni reclamo su tali beni ad eccezione dei debiti dovuti dall'Italia verso persone nel Regno Unito, considerato che il Governo italiano, in vista di detta rinuncia, desidera provvedere nel Regno Unito i fondi per il pagamento dei detti debiti, il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito hanno raggiunto il seguente Accordo:
1. Il Governo del Regno Unito trasferira' al Governo italiano
tutte le attivita' liquide ora detenute come beni italiani dai Custodi.
2. Il Governo del Regno Unito restituira' ai proprietari
originari o ai loro legali rappresentanti qualsiasi bene italiano attualmente sottoposto a regime di Custodia o sotto il controllo dei Custodi, diverso dalle attivita' liquide surriferite oppure che ai termini del presente Accordo puo' essere liquidato piu' tardi.
3. Il Governo italiano utilizzera' le attivita' liquide ad esso
Governo trasferite a sensi del presente Accordo per il pagamento di debiti nel Regno Unito ed a tale fine aprira' un Conto Speciale al nome della Banca d'Italia, presso la Banca d'inghilterra, nel quale saranno versate le sterline cosi' trasferite, e dal quale saranno tratte le somme per il pagamento dei debiti predetti.
4. Il Controllore Generale consegnera' al rappresentante del
Governo italiano a Londra, che il Governo italiano nominera' a tale fine, elenchi di tutti i beni italiani detenuti dai Custodi, con ogni elemento in suo possesso circa la originaria proprieta', e la natura ed il valore o la stima del valore di ciascun bene.
5. Il Governo italiano, per tramite del suo speciale
rappresentante, notifichera' al piu' presto al Controllore Generale, ma in ogni caso entro 3 mesi dalla data dell'invio dell'ultimo elenco, in quale delle seguenti tre categorie desidera che siano trattati tali beni non liquindi, cioe':
(a) beni da realizzarsi al fine di incrementare l'importo in
sterline disponibili per il pagamento di debiti;
(b) beni da restituire agli antichi proprietari o ai loro
legali rappresentanti;
(c) beni la cui destinazione secondo (a) e (b) deve essere
deferita ad ulteriore esame.
6. Il Governo del Regno Unito conviene di realizzare qualsiasi
bene italiano a richiesta del Governo italiano a sensi della clausola 5 (a) e di versare il prodotto della, loro liquidazione, detratte le spese di vendita, nel conto speciale indicato nella clausola 3.
7. Il Governo italiano indennizzera' il Governo del Regno Unito
per i reclami dei precedenti proprietari, ove venga accertato che i beni furono erroneamente sottoposti a regime di custodia e erano originariamente in forma liquida o sono stati successivamente liquidati, e sono stati trasferiti al Governo italiano a sensi di questo Accordo, e cio' fino a concorrenza dell'ammontare cosi' trasferito dai Custodi.
8. Il Governo italiano si obbliga a compensare i precedenti
proprietari per i loro beni ad esso Governo trasferiti in forma liquida a sensi del presente Accordo.
L'ammontare del compenso da pagarsi per i beni liquidati dopo
essere stati sottoposti a regime di custodia sara' l'importo netto versato nel Conto speciale ai termini della clausola 3.
Le condizioni di pagamento di tale compenso saranno determinate dal
Governo italiano.
9. Il Governo italiano s'impegna a far fronte a qualsiasi deficit
del Conto speciale di cui alla clausola 3 in dipendenza del pagamento di debiti a sensi del presente Accordo, ma avra' diritto al libero uso di qualsiasi eccedenza del Conto speciale dopo il pagamento di detti debiti.
10. Il Governo italiano fornira' al Governo del Regno Unito un
elenco di tutti i debiti accertati in Italia a sensi della legislazione italiana a favore di persone nel Regno Unito, con quelle informazioni che consentano di rintracciare i creditori e di identificare le transazioni che hanno dato origine ai debiti.
11. Il Governo del Regno Unito fornira' al Governo italiano
elenchi delle richieste avanzate da creditori nel Regno Unito nei confronti di Enti o persone in Italia, con informazioni sufficienti a consentire di rintracciare i debitori o stabilire la validita' e l'importo del debito qualora tali richieste non siano state incluse o interamente soddisfatte nell'elenco italiano di cui alla clausola 10.
12. Il Governo italiano si obbliga a prestare ogni assistenza in
suo potere per aiutare i creditori a rintracciare i debitori, e per facilitare accordi fra le due parti; ma nel caso in cui non possa essere raggiunto un accordo, l'azione per il creditore del Regno Unito sara' esperita attraverso i normali Tribunali civili italiani.
13. Quando venga raggiunto l'accordo sull'ammontare del debito,
il Governo italiano autorizzera' la Banca d'Italia ad effettuare il pagamento a valere sul Conto speciale.
14. Il tasso di cambio da usarsi per il pagamento di debiti in
lire (ad esempio, per quei debiti in lire che erano trasferibili in conformita' agli accordi ante-guerra tra i due Governi e per i quali un regolamento corrispondente non e' stato raggiunto) sara' quello corrente alla data della scadenza del debito.
15. Nel presente Accordo i seguenti termini hanno il significato
qui di seguito ad essi espressamente attribuito:
"Custodi" sono:
(a) Il Custode dei Beni Nemici per l'inghilterra ed il Galles.
(b) Il Custode dei Beni Nemici per la Scozia.
(c) Il Custode dei Beni Nemici per l'Irlanda del Nord.
(d) Il Custode dei Beni Nemici per ogni qualsiasi territorio al
quale il presente Accordo e' esteso a sensi della clausola 16
o i loro successori.
"Controllore Generale" e' il Controllore Generale del "Trading
with the Enemy Department" (Tesoreria e Ministero del Commercio).
"Debiti" significano le obbligazioni finanziarie legalmente
assunte dal Governo italiano, da Comuni, da Enti o da persone residenti in loco o che svolgano affari in Italia, mediante accordi o contratti stipulati prima dell'11 giugno 1940, verso persone residenti nel Regno Unito e in qualsiasi territorio al quale il presente Accordo viene esteso a sensi della clausola 16, o verso associazioni sia di fatto che di diritto le quali svolgono affari nel Regno Unito o in qualsiasi di detti territori. Tale termine non si riferisce ai debiti commerciali costituitisi dopo il 5 settembre 1945, ne' a dividendi, interessi ed altri pagamenti periodici maturati dopo la data della ratifica del Trattato di pace.
"Beni italiani" significano tutti i beni italiani nel Regno Unito
o in qualsiasi territorio al quale il presente Accordo e' esteso a sensi della clausola 16, che, al momento dell'entrata in vigore del Trattato di pace con l'Italia, sono detenuti dai Custodi come appartenenti all'Italia o a cittadini italiani.
16. Il presente Accordo, previa notifica del Governo Unito al
Governo italiano, puo' essere esteso a qualsiasi Colonia, territorio d'oltremare, protettorato o Stato protetto britannici, o a qualsiasi territorio sotto mandato o amministrazione fiduciaria esercitanti dal Governo del Regno Unito.
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Roma, 17 aprile 1947
Caro Sir Noel Charles,
In relazione alla Sua lettera in data odierna, sono lieto di
confermarLe che il Governo italiano ha approvato le disposizioni di cui all'Allegato alla lettera surriferita, concernenti il trattamento da riservare ai beni di proprieta' italiana nel Regno Unito, ed e' d'accordo che la Sua comunicazione, insieme con la presente risposta, vengano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi sulla materia, il quale entrera' in vigore all'atto del deposito della ratifica da parte del Governo italiano del Trattato di pace con l'Italia.
Sono lieto inoltre di prendere atto, a nome del mio Governo, che il
Governo del Regno Unito fara' ogni migliore sforzo per assicurare che le disposizioni anzidette siano estese secondo quanto e' previsto nella clausola 16 dell'Accordo stesso.
Mi e' gradita l'occasione, caro Sir Noel, per rinnovarLe
l'espressione della mia viva cordialita'.
SFORZA
SIR NOEL CHARLES Bt., K. C.M.G. , M.C.
Rappresentante di Sua Maesta Britannica - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
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Rome, 17th april, 1947
Dear Count Sforza,
Parte di provvedimento in formato grafico