048U0575
048U0575
Sistemazione dei ricevitori postali e telegrafici rimpatriati dalla Libia e dalle isole italiane dell'Egeo. (DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 1948 n. 575)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa italiana e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
I titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo chiuse per eventi bellici, dipendenti dal Ministero dell'Africa italiana o da quello degli affari esteri, in servizio, anche se con denominazione diversa, alla data di occupazione dei territori stessi da parte delle truppe alleate, i quali abbiano disimpegnato lodevole servizio e siano da considerare rimpatriati per fatto di guerra, sono equiparati ai titolari di ricevitorie soppresse dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ed e' loro applicabile l'art. 286 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 64 .
Art. 2
L'importanza delle ricevitorle da assegnare per effetto del precedente articolo sara' determinata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al sensi dell'art. 28 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161 ; in ogni caso la ricevitoria assegnata non potra' eccedere la retribuzione di L. 15.000 annue, calcolata, in base all' art. 1 del regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1553 .
Art. 3
Le domande per l'assegnazione della nuova, ricevitoria in base al precedente articolo debbono essere presentate dagli interessati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a pena di decadenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - SFORZA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 181. - FRASCA