048U0507
048U0507
Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana. (DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948 n. 507)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 194,6, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
La disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana e' regolata dalle norme che seguono.
Art. 2
La Regione siciliana riscuote direttamente le entrate di sua spettanza.
A tale effetto sono considerate di spettanza della Regione le entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48 e di cui al decreto del Presidente regionale 5 luglio 1947, n. 14. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ha disposto (con l'art. 11, commi 1 e 2) che "Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.
Da tale data cessa di avere effetto l' art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1918, n. 507 ".
Art. 3
Fino a quando non sara' intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuera' a provvedere, per conte della Regione, al pagamento delle spese relative.
La Regione versa mensilmente allo Stato le somme necessarie per far fronte alle spese di cui al comma precedente, nell'importo che, in via provvisoria e salvo conteggio finale, sara' stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro, previa intesa con il Presidente regionale.
Sono eseguite direttamente dalla Regione le spese di interesse regionale da essa inscritte nel proprio bilancio, ad eccezione di quelle sostenute dallo Stato per conto della Regione stessa ai sensi del primo comma del presente articolo.
Art. 4
Il regolamento dei pregressi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione verra' effettuato mediante compensazione fra le entrate di spettanza della Regione e le spese per essa sostenute dallo Stato, con accreditamento della eventuale differenza alla parte cui spetta, salvo conguaglio finale.
Art. 5
Continuano ad essere pagate sul bilancio dello Stato le spese gia' autorizzate per opere pubbliche e per bonifiche e di miglioramento fondiario in Sicilia, comprese le revisioni dei prezzi previste dalla legge.
Art. 6
Le attribuzioni demandate al Presidente regionale in virtu' del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 567 , sono estese alle operazioni di stralcio della contabilita' speciale, gia' intestata all'Alto Commissariato per la Sicilia.
Art. 7
Tutte le disposizioni del presente decreto lasciano salvo ed impregiudicato quanto potra' essere statuito per la disciplina definitiva dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.
Art. 8
Le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale alla Regione stessa.
Art. 9
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 10
Il presente decreto, che ha effetto dal 1 giugno 1947, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 12 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - EINAUDI - SARAGAT - PACCIARDI TOGNI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - FACCHINETTI - GONELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - D'ARAGONA - TREMELLONI - FANFANI - MERZAGORA - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 21. - FRASCA