089G0482
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Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1989 n. 418)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 17/1/1990 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' art. 6- ter, comma 3, della legge 4 agosto 1989, n. 288 , di conversione del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245 ; Acquisito il parere della competente commissione bicamerale per le questioni regionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a
carattere generale degli organismi a composizione mista. 1. Ai sensi dell' art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito definita Conferenza, le seguenti attribuzioni:
a) le attribuzioni generali degli organismi a composizione mista statale e regionale di cui all'art. 7, ad esclusione di quelli operanti sulla base di competenze tecnico-scientifiche di cui all'art. 8;
b) i pareri su tutte le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle attivita' di programmazione inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali; in particolare la Conferenza e' sentita sui criteri generali che presiedono alla determinazione della priorita', alla allocazione delle risorse e alle modalita' di determinazione degli indici e dei parametri da utilizzare per la predisposizione degli atti di programmazione intersettoriale;
c) i pareri sui criteri generali relativi agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo in materia di competenza regionale, ai fini del coordinamento intersettoriale delle attivita', e su quelli per la ripartizione di risorse relative ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali;
d) i pareri sugli atti programmatici generali e di settore, nelle materie di competenza regionale.
2. La Conferenza si esprime altresi' su determinate questioni di interesse generale ad essa devolute, anche su specifica richiesta, da parte regionale o da parte statale o di uno degli organismi a composizione mista statale e regionale.
3. La Conferenza verifica periodicamente lo stato di attuazione dei piani e dei programmi sui quali si e' pronunciata.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle ipotesi riguardanti programmazioni e finanziamenti per gruppi di regioni e province autonome.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto non costituiscono attuazione delle prerogative di consultazione e di intesa previste dai singoli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Nulla e' innovato nelle relative norme di attuazione.
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 12, comma 7, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "7.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".
Art. 2
Specificazioni 1. Le attribuzioni di cui alle lettere b) , c) e d) del comma 1 dell'art. 1, relative alle competenze, agli atti e alle attivita' degli organismi a composizione mista di cui all'art. 7, comprendono tra l'altro:
a) le attribuzioni consultive di cui all' art. 1- bis, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 362 , ai fini del parere di cui all' art. 12, comma 5, lettera a) , e comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sugli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;
b) le attribuzioni consultive in ordine agli aspetti regionali del coordinamento delle politiche comunitarie e, in particolare, i pareri sugli indirizzi generali e sui criteri di cui all' art. 10, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86 ;
c) le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni e integrazioni, in ordine agli aspetti istituzionali e ordinamentali inerenti alla gestione del Servizio sanitario nazionale, comprese la ripartizione del fondo e la politica del personale;
((d) le attribuzioni consultive in materia di edilizia residenziale spettanti alla Conferenza ai sensi dell'art. 1,)) e) le attribuzioni gia' spettanti alla commissione di settore per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, di cui all' art. 2, comma 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752 ;
f) le attribuzioni consultive e di iniziativa in ordine alla politica generale dei trasporti, nonche' il parere sullo schema di piano generale e sugli aggiornamenti periodici di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245, e il parere sui criteri generali attinenti la gestione, la ristrutturazione e il finanziamento dei servizi pubblici di trasporto locale; a tal fine, nel secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245 , le parole "sentite le regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la Conferenza Stato-regioni, nonche' le regioni interessate";
g) le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dello spettacolo in ordine agli aspetti regionali delle politiche di incentivazione delle attivita' culturali e dei programmi di sostegno e incentivazione finanziaria per le attivita' dello spettacolo di cui alla legge 3 aprile 1985, n. 163 ;
h) le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dell'artigianato in ordine alla competenze regionali e con riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunita' economica europea e all'esportazione, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
i) le attribuzioni consultive e di iniziativa del Consiglio nazionale per l'ambiente, di cui all' art. 12 della legge 9 luglio 1986, n. 349 , in ordine al coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti locali e alle competenze delle regioni;
l) le attribuzioni consultive in ordine alle funzioni ed attivita' del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sui programmi nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , quando essi riguardino attivita' o beni anche di competenza regionale;
m) il parere sui criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego e sugli indirizzi di politica della occupazione e sostegno del reddito dei lavoratori di cui all'art. 3- bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Soppressione di organismi a partecipazione mista
Stato-regioni e relativo riordino delle funzioni 1. La Commissione interregionale per la programmazione economica di cui all' art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , la Commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il Comitato per la programmazione turistica di cui all' art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , e il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di cui alla legge 2 febbraio 1988, n. 2 , sono soppressi.
2. Le attribuzioni conferite agli organismi di cui al comma 1 dalla legge, dal regolamento o da atto amministrativo e relative alle funzioni indicate dal comma 1 dell'art. 1 sono trasferite alla Conferenza. Le intese previste nelle attribuzioni trasferite sono sostituite dal parere della Conferenza. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza, convoca la Conferenza nazionale del turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 .
3. Le attribuzioni non trasferite o altrimenti disciplinate ai sensi del comma 2 e dell'art. 4 sono soppresse.
4. Ferme restando le competenze del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, la Conferenza, nell'esercizio delle sue attribuzioni, formula indicazioni sugli interventi di carattere economico e sociale riguardanti l'intero territorio nazionale sottoposti al suo esame, ai fini della loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo del Mezzogiorno.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 48/1967 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica) e' il seguente:
"Art. 9 (Commissione consultiva interregionale). - E' costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione.
Detta Commissione e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato e ne fanno parte i rappresentanti delle amministrazioni regionali, i rappresentanti delle province di Trento e Bolzano e, fino alla prima elezione dei Consigli regionali, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione.
Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica".
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente.
"Art. 13 (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e' il seguente:
"Art. 2 (Comitato di coordinamento per la programmazione turistica). - Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalita' prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi".
- La legge n. 22/1988 reca: "Modifiche ed integrazioni al D.L. 3 gennaio 1987, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 , concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione e completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico".
Art. 4
Designazione dei rappresentanti regionali
negli organismi a composizione mista Stato-regioni 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza e' esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale e' connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui e' richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione e' rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente.
Art. 5
Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali in
organismi misti le cui attribuzioni sono in parte sostituite o integrate da quelle della Conferenza. 1. In relazione al riordino delle funzioni e degli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome, o di altri componenti della giunta, in organismi a composizione mista Stato-regioni e' sostituita da un pari numero di esperti scelti, di norma, tra funzionari delle regioni e delle province autonome. Tale disposizione si applica altresi' nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, primo periodo.
Art. 6
Funzionamento della Conferenza 1. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, anche per quanto concerne la sessione comunitaria di cui all' articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e specificamente per quelle attribuite dall'art. 1, la Conferenza puo' riunirsi in comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza, sono individuati i comitati generali a competenza integrata funzionale e la loro composizione, con riferimento ai settori degli affari istituzionali e generali, degli affari finanziari, del governo del territorio e della tutela dell'ambiente, dei servizi sanitari e sociali e delle attivita' produttive.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Conferenza, anche quando si riunisce in comitato generale, si avvale ai fini istruttori degli esistenti organismi a composizione mista Stato-regioni, comunque denominati, operanti a tale scopo come suoi comitati speciali.
4. La Conferenza riceve preventivamente l'ordine del giorno dagli organismi a composizione mista, il verbale delle deliberazioni assunte, nonche' una relazione annuale sull'attivita' da loro svolta; analoga relazione viene inviata dagli organismi a composizione mista a carattere regionale.
5. La documentazione di cui al comma 4 e' ordinata, a cura della segreteria della Conferenza, in apposito archivio, a disposizione della amministrazioni statali e regionali interessate, e costituisce parte integrante della relazione che il Ministro per gli affari regionali presenta alla commissione parlamentare per le questioni regionali ai sensi dell' art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . La conferenza definisce i criteri e le modalita' per l'acquisizione dei pareri regionali su questioni generali, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 3, comma 2.
6. Nei casi in cui piu' regioni siano chiamate ad esprimere pareri su questioni di carattere generale nell'ambito di un procedimento statale che interessi le loro competenze, il presidente puo' convocare la Conferenza per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d). Tali pareri sono resi dai presidenti delle predette regioni nell'ambito della Conferenza, anche in sede di comitato generale.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e' il seguente:
"Art. 10. (Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni). 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni sei mesi una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale.
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
b) sui criteri e le modalita' per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.
3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all' articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ".
- Il testo dell' art. 12, comma 6, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza".
Art. 7
Organismi a composizione mista Stato-regioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono organismi a composizione mista Stato-regioni i collegi amministrativi, previsti da legge o da regolamento o comunque istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto ministeriale o con altro atto amministrativo, operanti presso l'amministrazione centrale dello Stato, dei quali facciano parte rappresentanti dello Stato e delle regioni, ancorche' in proporzione diversa tra loro e pur se sia prevista la partecipazione anche di estranei alla pubblicare amministrazione.
2. Non sono compresi tra gli organismi di cui al comma 1 quelli, variamente composti, nei quali la partecipazione delle regioni non assuma carattere fondamentale in relazione alle funzioni del collegio. Sono altresi' esclusi i collegi misti Stato-regioni la cui attivita' si riferisca ad ambiti territoriali specifici e collegati a programmi territorialmente definiti.
3. Le presenti disposizioni non si applicano inoltre alle ipotesi in cui le amministrazioni dello Stato si avvalgano dell'apporto, reso anche in forma congiunta, di rappresentanti delle regioni.
4. Agli organismi a composizione mista Stato-regioni, di cui al comma 1, restano le competenze relative alle determinazioni da assumere per specifiche questioni in attuazione di piani e programmi di settore e le designazioni di componenti di altri organismi che investano interessi statali e regionali, che non rientrino in quanto previsto dall'art. 4.
Art. 8
Organismi con competenze tecnico-scientifiche 1. Sono esclusi dal riordinamento di cui al presente decreto gli organismi a composizione mista operanti sulla base di competenze tecnico-scientifiche di seguito elencati:
a) Commissione consultiva unica del farmaco di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 581 ;
b) Comitato per l'informazione scientifica sui farmaci di cui al decreto del Ministro della sanita' 23 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982 ;
c) Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all' art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ;
d) Comitato per il prontuario terapeutico di cui all' art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 484 , e all' art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
e) Commissione di cui all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ;
f) Commissione per la ricerca scientifica biomedica di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 ;
g) Commissione nazionale tecnico-consultiva per la produzione e il commercio di sementi di rimboschimento di cui all' art. 162 della legge 23 maggio 1973, n. 269 ;
h) Commissione sulla disciplina dell'attivita' sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 , come modificata dall' art. 28 della legge 20 aprile 1976, n. 195 ;
i) Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all' art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 ;
l) Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all' art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 ;
m) Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 12 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1985 ;
n) Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 26 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 20 novembre 1984 ;
o) Comitato tecnico-scientifico del servizio pedagogico italiano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1988;
p) Commissione nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello di cui alla legge 14 ottobre 1985, n. 623 ;
q) Commissione tecnica per il sistema informativo sul mercato del lavoro di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 .
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 1 legge n. 484/1978 (Disciplina dell'informazione scientifica e della pubblicita' dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica) e' il seguente:
"Art. 1. - Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e, a partire dalla sua costituzione, il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico di cui all' articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , valido anche per l'assistenza erogata dagli enti mutuo-previdenziali fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto: dal Ministro della sanita' che lo presiede; dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanita'; dal direttore dell'Istituto superiore di sanita'; dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanita'; da sette esperti designati dal Ministro della sanita', scelti fra docenti universitari di farmacologia e di medicina clinica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del Servizio sanitario nazionale e, fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del predetto Servizio, fra medici e farmacisti dipendenti da strutture pubbliche di diagnosi e cura o convenzionati con enti erogatori di assistenza farmaceutica in regime mutuo-previdenziale; da un rappresentante del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della sanita' su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche; da tre esperti designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario dei ruoli direttivi del Ministero della sanita'. Il comitato di cui al primo comma e' nominato, entro il 30 novembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', ed e' rinnovato ogni tre anni. Il prontuario terapeutico deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, della economicita' del prodotto, della semplicita' e chiarezza nella classificazione e dell'esecuzione dei prodotti da banco. Detto prontuario deve prevedere un elenco di medicinali esenti dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti, individuati in base ai seguenti criteri: 1) efficacia terapeutica riconosciuta sulla base di dati scientifici controllati; 2) presenza di una sola sostanza, salvo eccezioni in cui siano realizzate proprieta' non attribuibili ai singoli componenti separatamente; 3) necessita' per il trattamento di affezioni rilevanti sul piano sociale che esigono terapie di lunga durata o per il trattamento di situazioni di emergenza clinica. Il Ministro della sanita' provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui al presente articolo". - Il testo dell' art. 30 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 30 (Prontuario farmaceutico). - Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto: dal Ministro della sanita', che lo presiede; dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanita'; dal direttore dell'Istituto superiore di sanita'; dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanita'; da sette esperti designati dal Ministro della sanita', scelti fra docenti universitari di farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale; da un rappresentante del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della sanita' su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche; da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano. Il comitato di cui al precedente comma e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', ed e' rinnovato ogni tre anni. Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, dell'economicita' del prodotto, della semplicita' e chiarezza nella classificazione dell'esecuzione dei prodotti da banco. Il Ministro della sanita' provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui al primo comma. Fino all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui al presente articolo, resta in vigore il prontuario di cui all' art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ". - Il testo dell' art. 15 del D.P.R. n. 175/1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 ) e' il seguente:
"Art. 15 (Organi consultivi). - 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto sono organi consuntivi e propositivi: a) la commissione istituita dal Ministro della sanita' con decreto in data 23 dicembre 1985, integrata di volta in volta con un rappresentante designato dalla regione, dal comune o dall'unita' sanitaria locale, nel cui ambito territoriale ha sede l'attivita' industriale di cui all'articolo 4, nonche' con l'ispettore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco e con il comandante provinciale dei medesimi, competenti per territorio; b) il comitato di coordinamento delle attivita' di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985". - Il testo dell' art. 23 del D.P.R. n. 617/1980 (Ordinamento controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - art. 42, settimo comma, della legge n. 833/1978 e' il seguente:
"Art. 23. - Presso il Ministero della sanita' e' costituita la commissione per la ricerca scientifica biomedica che si svolge negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture specializzate del Servizio sanitario nazionale. La commissione svolge i suoi compiti in conformita' agli indirizzi espressi dal piano sanitario nazionale e in collegamento con le commissioni e i comitati operanti nel medesimo settore presso il Comitato nazionale delle ricerche, il Ministero della ricerca scientifica e il Ministero della pubblica istruzione. La commissione e' cosi' composta: 1) il Ministro della sanita' che la presiede, o, per sua delega, il Sottosegretario di Stato per la sanita'; 2) il direttore dell'Istituto superiore di sanita'; 3) il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; 4) un dirigente generale del Ministero della sanita' e uno del Ministero della pubblica istruzione; 5) tre membri designati rispettivamente dai Ministri della sanita', della pubblica istruzione e per il coordinamento della ricerca scientifica; 6) il presidente del comitato di biologia e medicina del Consiglio nazionale delle ricerche; 7) due membri designati dal Consiglio sanitario nazionale. Ai lavori della commissione partecipa, inoltre, con diritto di voto, con riferimento allo specifico argomento trattato, un rappresentante della regione nel cui territorio hanno sede i presidi ospedalieri di ricerca degli istituti a carattere scientifico. La commissione invita ai propri lavori i direttori scientifici degli istituti in relazione ai programmi di ricerca di competenza dei rispettivi istituti.
Essi non hanno diritto al voto. I direttori costituiscono comitati di coordinamento per specifici settori, che dovranno essere periodicamente riuniti ai fini di una programmazione coerente delle ricerche". - Il testo all' art. 16 della legge n. 269/1973 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento) e' il seguente: "Art. 16. - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e' costituita una commissione nazionale tecnico-consultiva, che esercita funzioni di consulenza per l'attivita' forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti. Essa e' composta: a) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, che la presiede; b) dal direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali; c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ; d) dal direttore dell'Istituto di selvilcoltura della facolta' agraria e forestale dell'Universita' di Firenze; e) e da un tecnico specializzato in pioppicoltura designato dalla commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1969; f) da tre esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta delle Regioni; g) da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di propagazione, scelti dal Ministero per l'agricoltura e le foreste fra le persone designate dall'Associazione nazionale dei produttori. Per ciascuno dei componenti sara' nominato un supplente. Le funzioni di segretario della commissione sono assunte dal dirigente della divisione "semi e piantine" della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. La commissione ha sede in Roma presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti di cui alle lettere e), f) e g) del primo comma durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Ai componenti ed al segretario della commissione sara' corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 , ed agli aventi diritto l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio". - La legge n. 1069/1971 reca: "Disciplina dell'attivita' sementiera". Il testo dell'art. 19 di detta legge, come modificato dall' art. 28 della legge n. 195/1976 , e' il seguente: Art. 19. - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse.
L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'.
L'iscrizione e' disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potra' essere integrata da due specialisti della specie di coltura. La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri importanti dalle altre varieta' iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41. Per la varieta' di cui non si conosca il costitutore o esso piu' non esista, l'iscrizione puo' essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varieta' ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza delle varieta' e la produzione di sementi di base. L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varieta' assume, ai fini della presente legge, la facolta' e gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.
Le varieta' di sementi gia' iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546 , e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo. A richiesta del costitutore puo' essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presennte articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al primo comma del presente articolo e' dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta' e' dovuta la tassa di concessione governativa "una tantum" di lire 10.000. Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute". - Il testo dell' art. 6 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) e' il seguente: Art. 6. - (Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima). - Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima. Su richiesta del Ministro della marina mercantile, il Comitato esprime il proprio parare su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scintifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima.
Il Comitato e' presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed e' composto dai seguenti membri: 1) il vice direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente; 2) tre funzionari del Ministero della marina mercantile Direzione generale della pesca marittima - con qualifica di primo dirigente; 3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale dell'igiene, alimenti e nutrizione del Ministero della sanita'; 4) un esperto designato dal Ministro per la ricerca scientifica; 5) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima di cui al successivo articolo 8; 6) il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 7) il direttore dell'istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR di Ancona; 8) il direttore del laboratorio di tecnologia della pesca e del pescato del CNR di Mazara del Vallo; 9) il direttore del laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune del CNR di Lesina; 10) il direttore del consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico; 11) il direttore del laboratorio di biologia marina e pesca dell'Universita' di Bologna in Fano; 12) il presidente dell'Istituto della nutrizione; 13) un esperto in biologia e tecnologia applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura designato dal Consiglio nazionale delle ricerche; 14) tre esperti in ricerche applicate alla pesca scelti dal Ministro della marina mercantile tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime. Le disignazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale termine si provvedera' alla nomina del Comitato che sara' successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile; restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonche' esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilita' delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'articolo 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio piu' conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilita'. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate. Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile Direzione generale della pesca marittima - di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo.
Il presidente puo' invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno senza diritto di voto". - Il testo dell' art. 3 della legge n. 41/1982 (per il titolo della legge si veda precedente nota allo stesso articolo) e' il seguente: "Art. 3. (Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare). - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 , si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare": a tal fine la Commissione e' integrata da: a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica; b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna, e Friuli-Venezia Giulia; c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ; d) un rappresentante delle industrie conserviere; e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6. Il presidente del Comitato puo invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia. Il Comitato puo operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII. Il regolamento interno del Comitato e' approvato entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato". - Il D.P.C.M. del 28 ottobre 1988 reca: "Istituzione del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche". - Il D.M. del 26 ottobre 1984 reca: "Ricostituzione del gruppo nazionale per la difesa dei terremoti". - La legge n. 623/1985 reca: "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979". - La legge n. 56/1987 reca: "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".
Art. 9
Disposizioni finali 1. I provvedimenti amministrativi che istituiscano nuovi organi misti devono essere previamente comunicati alla Conferenza.
2. Le disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente decreto sono abrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI