Monitoring Gesetzessammlung

088G0616

IT - Decreti Legislativi

088G0616

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. (DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 1988 n. 539)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 7/1/1989 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 20 dicembre 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1. A partire dal 23 dicembre 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
a) da L. 37.259 a L. 35.228 e da L. 24.718 a L. 22.687 per ettolitro alla temperatura di 15 C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 11.906 a L. 11.297, da L. 14.087 a L. 13.357 e da L. 42.441 a L. 40.130 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1- b) , 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.

Art. 2

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 14 miliardi per l'anno 1988, ed in lire 619 miliardi per gli anni successivi, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica precedentemente emanati in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417 .
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri COLOMBO, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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