098G0068
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Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti la restituzione di un immobile allo Stato. (DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1998 n. 31)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 17-3-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che approva lo statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401 , recante le norme di attuazione dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla regione dei beni patrimoniali disponibili di cui all'elenco annesso al decreto medesimo; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall' articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. E' revocato il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1 gennaio 1965, dell'immobile di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato, riportato al numero 42 dell'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401 , denominato "ex centro cani da guerra", in Udine, attualmente distinto in catasto con foglio 50 n. 315 della consistenza di ha 00.11.10.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963 .
- Il D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 15 febbraio 1968 .
- L' art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e' il seguente:
"Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il D.P.R. n. 1401/1967 v. nelle note alle premesse.
Art. 2
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione consegna al Ministero delle finanze - Ufficio del territorio di Udine, il bene indicato nell'articolo 1, a mezzo di apposito verbale.
2. Il processo verbale di consegna, sottoscritto dagli intervenuti, costituisce titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione del bene a favore dello Stato.
Art. 3
1. La consegna allo Stato del bene di cui all'articolo 1 ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le sue pertinenze ed i suoi arredi.
2. I redditi e gli oneri derivanti dalla gestione di detto bene si considerano compensati. Gli eventuali maggiori oneri sono a carico dell'amministrazione usuaria Ente poste.
Art. 4
1. Tutti gli atti, contratti, formalita', e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick