Monitoring Gesetzessammlung

091G0117

IT - Decreti Legislativi

091G0117

Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza. (DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1991 n. 79)

Art. 1 - Compiti della banda musicale

Compiti della banda musicale 1. La banda musicale della Guardia di finanza e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita dell'Istituzione, nonche' a rappresentare la Guardia di finanza in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.
2. Essa puo' essere, altresi', autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attivita' concertistica per la diffusione della cultura musicale, in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L' art. 11-ter del D.L. n. 387/1987 recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 , di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1987 ), aggiunto dalla legge di conversione, e' cosi' formulato:
"Art. 11-ter. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 .
2. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate: la legge 1 marzo 1965, n. 121 , e successive modificazioni e integrazioni; la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni; l'articolo 63 e la tabella I/1 e I/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , per quanto attiene ai militari musicanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza".
- Il D.P.R. n. 240/1987 concerne il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato; il testo di detto decreto e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987 .
- L' art. 12-bis del D.L. n. 276/1990 , concernente l'aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1990 ), aggiunto dalla legge di conversione, e' cosi' formulato:
"Art. 12-bis. - 1. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , sono emanati dal Governo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
- La legge n. 882/1965 concerne l'ordinamento della banda della Guardia di finanza; il testo di detta legge e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 29 luglio 1965 . La legge n. 882/1965 e' stata nel tempo modificata dalla legge 10 luglio 1969, n. 469 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 5 agosto 1969 ) e dalla legge 5 agosto 1981, n. 450 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 dell'11 agosto 1981 ).
- L' art. 63 della legge n. 212/1983 , recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ( pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 23 maggio 1983 ), e' cosi' formulato:
"Art. 63 - Le norme della presente legge si applicano anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti di eta', la cessazione dal servizio permanente.
I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente sono valutati ad anzianita' e, se idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore o corrispondente con le gradualita' indicate nelle tabelle I/1, I/2 e I/3 allegate alla presente legge".
- La tabella I/3 allegata alla legge n. 212/1983 e' la seguente:
"TABELLA I/3 GUARDIA DI FINANZA
GRADUALITA' DELLE PROMOZIONI DA VICE BRIGADIERE A MARESCIALLO MAGGIORE DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA
====================================================================
ANZIANITA' MINIMA DI SERVIZIO DALLA NOMINA A VICEBRIGADIERE
____________________________________________ AVANZAMENTO 1a A 1a B 2a A 2aB 3aA 3aB
____________________________________________________________________ a) da V. Brig. a Brig. - - - - 2 anni 2 anni b) da Brig. Scelto a
Maresc. Ordin. - - 7 anni 7 anni 8 anni 8 anni b) da Maresc. Ordin. a
Maresc. Capo - - 12 anni 13 anni 14 anni 14 anni c) da Maresc. Capo a
Maresc. Maggiore 17 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni a) Per l'ammissione a valutazione e' richiesta in ogni caso la
permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni
b) I periodi di anzianita' minima di servizio dalla nomina a
Vicebrigadiere sono aumentati di un anno per l'avanzamento a
ciascun grado per ogni valutazione negativa nei riguardi dei
sottufficiali che abbiano subito giudizi di non idoneita'
c) Tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno
successivo a quello del compimento del prescritto periodo minimo
dalla nomina a Vicebrigadiere".
- L' art. 16 del D.L. n. 276/1990 e' cosi' formulato:
"Art. 16. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno 1991, in lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire 136.482 milioni per l'anno 1993, si provvede:
a) per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e quanto a lire 1.314 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990;
b) quanto a lire 74.990 milioni per l'anno 1991, lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e lire 136.482 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Riforma della dirigenza statale'.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 2 - Dipendenze e impiego

Dipendenze e impiego 1. La banda musicale e' un organismo alle dipendenze del Reparto Autonomo Centrale; il relativo impiego e' disposto dal Comando Generale della Guardia di finanza.
2. Alla banda musicale e' addetto un ufficiale della Guardia di finanza, che dipende dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale.
3. Il maestro direttore dipende direttamente dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale. Tutti gli altri componenti dipendono dall'ufficiale addetto.

Art. 3 - Modalita' d'impiego

Modalita' d'impiego 1. Qualora la banda musicale debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Se la partecipazione e' richiesta da enti o organismi indicati al comma 2 dell'articolo 1, le spese per il trattamento economico di missione, calcolate con i criteri previsti dalle disposizioni vigenti, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su apposito capitolo delle entrate.
3. Le somme versate vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, Guardia di finanza.
4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo Assistenza Finanzieri.
5. In caso di manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere a carico dell'Amministrazione.
6. In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda musicale ad organico ridotto, purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

Art. 4 - Organizzazione strumentale

Organizzazione strumentale 1. L'organizzazione strumentale della banda musicale, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto.
CAPO II Capo II ORDINAMENTO

Art. 5 - O r g a n i c o

O r g a n i c o 1. La dotazione organica della banda musicale della Guardia di finanza e' cosi' determinata:
a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centodue esecutori;
d) un archivista.
2. Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Guardia di finanza.
3. Alla banda musicale non puo' essere assegnato, nemmeno in qualita' di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, personale in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.

Art. 6 - R u o l i

R u o l i 1. I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza sono i seguenti:
a) ruolo del maestro direttore...................... 1 posto
b) ruolo del maestro vice direttore................. 1 posto
c) ruolo degli esecutori (compreso l'archivista) ... 103 posti

Art. 7 - Ruolo del maestro direttore

Ruolo del maestro direttore 1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro direttore.
2. Al maestro direttore sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, cura del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.

Art. 8 - Ruolo del maestro vice direttore

Ruolo del maestro vice direttore 1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro vice direttore.
2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento.
3. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.
4. Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita' di archivio.

Art. 9 - Ruolo degli esecutori

Ruolo degli esecutori 1. Il ruolo degli esecutori della banda musicale della Guardia di finanza e' articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
I parte A !
! ............... I parte
I parte B !
II parte A !
! ............... II parte
II parte B !
III parte A !
! ............... III parte
III parte B !
2. L'archivista e' inserito, ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.
CAPO III Capo III RECLUTAMENTO

Art. 10 - Reclutamento del personale

Reclutamento del personale 1. Il reclutamento del personale della banda musicale ha luogo mediante concorsi indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.
2. Nel decreto e' altresi' determinata la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo accertamento e di revisione, nonche' di quella per l'accertamento psico-attitudinale.
3. Il numero dei posti da ricoprire e' fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.
4. Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori dei concorsi. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79 .

Art. 11 - Nomina a maestro direttore

Nomina a maestro direttore 1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza, si prescinde dai predetti limiti di eta';
b) siano muniti di diploma in composizione e strumentazione per banda conseguiti in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
c) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.
2. Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale del concorso e' dichiarato vincitore del concorso e nominato maggiore in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro direttore della banda musicale.
3. Con il grado di maggiore, il vincitore e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.
4. Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Generale di Divisione Ispettore per i Reparti d'Istruzione e composta dal Comandante dell'Accademia e dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
5. Il maestro direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.
6. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
7. Il maestro direttore e' inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei maggiori. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79 .

Art. 12 - Nomina a maestro vice direttore

Nomina a maestro vice direttore 1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) alla ditta di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza si prescinde dai predetti limiti d'eta';
b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma in strumentazione per banda;
c) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole. (2)
2. Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale e' dichiarato vincitore del concorso e nominato tenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro vice-direttore della banda musicale.
3. Con il grado di tenente il vincitore e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.
4. Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
5. Il maestro vice-direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.
6. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
7. Il maestro vice direttore e' inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei tenenti. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza. ((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale con sentenza 11-19 maggio 1994, n. 188 (in
G.U. 1a s.s. 25/5/1994, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79 .

Art. 13 - Nomina ad esecutore

Nomina ad esecutore 1. La nomina ad esecutore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite e' elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio;
b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o per strumento affine, come da tabella H.
2. I concorrenti che non siano gia' in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo quali sottufficiali, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.
3. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso e' nominato maresciallo maggiore aiutante carica speciale, maresciallo maggiore aiutante o maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debba essere inserito nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda musicale come da tabella E.
4. Con tale grado e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di novanta giorni.
5. Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal Comandante delle Scuole e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore della banda musicale, esprime un giudizio di idoneita' - su ciascun esecutore - a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali dell'esecutore.
6. Gli esecutori riconosciuti non idonei sono congedati senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se provenienti dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e continuano a prestare servizio nel Corpo.
7. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79 .

Art. 14 - Nomina ad archivista

Nomina ad archivista 1. La nomina ad archivista della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite e' elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio;
b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il compimento inferiore di composizione.
2. I concorrenti che non siano gia' in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo quali sottufficiali, prescindendo, pero', da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.
3. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso e' nominato maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda musicale.
4. Con tale grado e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue un corso d'istruzione della durata di novanta giorni.
5. Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal Comandante delle Scuole e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore della banda musicale, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali dell'archivista.
6. L'archivista riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.
7. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79 .

Art. 15 - Corsi di istruzione

Corsi di istruzione 1. Le modalita' di svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 13 e 14, ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale.
2. Relativamente ai corsi previsti dagli articoli 11 e 12, i vincitori vengono posti a disposizione del Comandante del battaglione allievi dell'Accademia, il quale, sulla base di un programma di massima stabilito dal Comando Generale, provvede al relativo addestramento, disponendo di volta in volta la partecipazione alle lezioni ritenute necessarie, indipendentemente dal corso presso il quale si svolgono.
3. Al termine dei corsi, sul conto dei partecipanti viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79 .

Art. 16 - Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro direttore

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro direttore 1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del maggiore maestro direttore e' nominata con determinazione del Comandante Generale ed e' composta da:
a) il Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, presidente;
b) due insegnanti di composizione nei conservatori di Stato, membri;
c) un maestro diplomato in composizione o strumentazione per banda, membro;
d) un ufficiale maestro direttore di banda militare - membro;
e) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.
2. La stessa commissione provvede, altresi', alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79 .

Art. 17 - Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro vice direttore

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro vice direttore 1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del tenente maestro vice direttore e' nominata con determinazione del Comandante Generale ed e' composta da:
a) il Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, presidente;
b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un conservatorio di Stato, membro;
c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.
2. La stessa commissione provvede, altresi', alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23. ((4))
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La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79 .

Art. 18 - Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad esecutore

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad esecutore 1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento dei sottufficiali esecutori e' nominata con determinazione del Comandante Generale ed e' composta da:
a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
b) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello strumento in cui e' bandito il concorso o strumento affine come da tabella H, membro;
c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.
2. La stessa commissione provvede, altresi', alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79 .

Art. 19 - Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad archivista

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad archivista 1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del sottufficiale archivista e' nominata con determinazione del Comandante Generale ed e' composta da:
a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
b) un funzionario civile appartenente al profilo di "bibliotecario" (VIII qualifica funzionale), membro;
c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.
2. La stessa commissione provvede, altresi', alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23. ((4))
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La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79 .

Art. 20 - Concorso per la nomina a maestro direttore

Concorso per la nomina a maestro direttore 1. I candidati al concorso di cui all'articolo 11 devono sostenere le seguenti prove:
a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, cosi' distinte:
1) composizione di una fuga a quattro parti in chiavi antiche, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
2) composizione su due o piu' pentagrammi di una marcia sinfonica o funebre per pianoforte con qualche cenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:
1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico dell'organico e del repertorio;
2) conoscenza degli strumenti compresi nell'organico strumentale e loro impiego;
3) vari tipi di partitura in uso in Italia ed all'estero;
c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di piu' brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati da studiare al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
2. Il punto complessivo di merito delle prove scritte, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.
4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.
5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.

Art. 21 - Concorso per la nomina a maestro vice direttore

Concorso per la nomina a maestro vice direttore 1. I candidati al concorso di cui all'articolo 12 devono sostenere le seguenti prove:
a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, cosi' distinte:
1) armonizzazione a quattro parti in chiavi antiche di un basso imitato e fugato, da svolgere nel tempo massimo di dodici ore;
2) composizione di una marcia militare per pianoforte da svolgere in un tempo massimo di quattordici ore;
3) trascrizione per banda di un brano in musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:
1) vari tipi di partitura in uso in Italia ed all'estero;
2) conoscenza degli strumenti compresi nell'organico strumentale e loro impiego;
c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di piu' brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati da studiare al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
2. Il punto complessivo di merito delle prove scritte, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.
4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.
5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame ed il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.

Art. 22 - Concorso per la nomina ad esecutore e ad archivista

Concorso per la nomina ad esecutore e ad archivista 1. I candidati al concorso di cui all'articolo 13 devono sostenere le seguenti prove:
a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di uno o piu' brani come specificato dal bando di concorso e di un brano a scelta con l'eventuale strumento d'obbligo;
b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione;
c) esecuzione di uno o piu' brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo;
d) i concorrenti delle prime parti A e B dovranno inoltre dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione;
2. I candidati al concorso di cui all'articolo 14 devono sostenere le seguenti prove:
a) armonizzazione a quattro voci di un canto dato, scelto dalla commissione, da svolgere in un tempo massimo di quattro ore;
b) correzione degli errori in un brano in partitura per grande banda, predisposti dalla commissione, da svolgere in un tempo massimo di 1 ora;
c) saggio di copiatura con bella grafia di un brano musicale e conoscenza delle tecniche di catalogazione e di organizzazione di una biblioteca musicale.
3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
4. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.
5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame e dal punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.

Art. 23 - Valutazione dei titoli

Valutazione dei titoli 1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella D annessa al presente decreto. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.

Art. 24 - Titoli di preferenza

Titoli di preferenza 1. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della banda musicale costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punteggio complessivo relativo alle prove d'esame ed ai titoli conseguiti, l'appartenenza alla Guardia di finanza. In tal caso, a parita' di titoli, e' data preferenza al candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu' anziano. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 marzo 2000, n. 78 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 e' abrogato il capo III.
CAPO IV Capo IV NORME PARTICOLARI DI STATO

Art. 25 - Limiti d'eta' per il personale

Limiti d'eta' per il personale 1. I sottufficiali esecutori e l'archivista della banda della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento del 56 anno di eta'.
((2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di eta' se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di eta' se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di eta')) ((10)) ((2-bis. Il Comandante Generale puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di eta' di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta')) ((10)) ----------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 8 novembre 2022, n. 169 , convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196 , ha disposto (con l'art. 1-quater, comma 4) che "In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022.
Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di eta' e richiamato ai sensi dell' articolo 986 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , lo stesso puo' essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio".

Art. 26 - Inidoneita' tecnica per il maestro direttore

Inidoneita' tecnica per il maestro direttore 1. L'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante Generale, e' sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 16.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 OTTOBRE 2004, N. 287 )) .

Art. 27 - Inidoneita' tecnica per il maestro vice direttore

Inidoneita' tecnica per il maestro vice direttore 1. L'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante Generale e' sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 17.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 OTTOBRE 2004, N. 287 )) .

Art. 28 - Inidoneita' tecnica per gli esecutori

Inidoneita' tecnica per gli esecutori 1. Il sottufficiale esecutore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 18. In tal caso, il maestro direttore di banda e' sostituito da un ufficiale maestro direttore di banda militare.
2. Se la commissione giudica l'esecutore non piu' idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello stesso strumento.
3. L'esecutore di cui al comma 2 conserva la qualifica o la carica eventualmente posseduta.
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 OTTOBRE 2004, N. 287 )) .

Art. 29 - Inidoneita' tecnica per l'archivista

Inidoneita' tecnica per l'archivista 1. Il sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto idoneo, su proposta del maestro direttore e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 19. In tal caso, il maestro direttore di banda e' sostituito da un ufficiale direttore di banda militare.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 OTTOBRE 2004, N. 287 )) .

Art. 30 - Uniforme

Uniforme 1. Gli appartenenti ai ruoli della banda musicale, durante l'espletamento dei compiti istituzionali, indossano l'uniforme prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 31 - Norme comuni a tutto il personale della banda

Norme comuni a tutto il personale della banda 1. Gli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza possono essere impiegati solo nel servizio della banda medesima. Non e' consentito il passaggio degli stessi militari al servizio ordinario del Corpo.
2. ((Il personale della banda musicale e' esonerato dal portare al seguito l'armamento in dotazione in occasione di concerti o altre attivita' esterne cui e' chiamata la banda medesima.)) 3. Nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , il personale della banda musicale, riconosciuto inidoneo fisicamente, puo' essere destinato esclusivamente ad attivita' di supporto del complesso musicale.
CAPO V Capo V NORME PARTICOLARI DI AVANZAMENTO

Art. 32 - (Avanzamento per il maestro direttore)

(Avanzamento per il maestro direttore) 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad anzianita', al grado di tenente colonnello e, a scelta, al grado di colonnello.
2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora ((giudicato idoneo)) , e' promosso al grado superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza. La promozione al grado di colonnello non e' computata tra le promozioni tabellari previste per l'anno di riferimento.

Art. 33 - Avanzamento per il maestro vice direttore

Avanzamento per il maestro vice direttore 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianita', fino al grado di maggiore.
2. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. L'ufficiale, qualora ((giudicato idoneo)) , viene promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' del grado rivestito.
L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.

Art. 34 - Progressione di carriera per i sottufficiali

Progressione di carriera per i sottufficiali 1. La progressione di carriera dei sottufficiali musicanti e del sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione di avanzamento per i sottufficiali, con le gradualita' indicate nella tabella F.

Art. 35 - Inidoneita' all'avanzamento per i sottufficiali

Inidoneita' all'avanzamento per i sottufficiali 1. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella F.
2. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo e' valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio e' ancora di non idoneita' non e' piu' valutato ai fini dell'avanzamento e viene collocato in congedo nella categoria della riserva.
3. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione, consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza ritardata rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.
CAPO VI Capo VI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 36 - Trattamento economico del maestro vice direttore e degli esecutori

Trattamento economico
del maestro vice direttore e degli esecutori 1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi nel grado di capitano e' inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello.
2. Ai militari appartenenti al ruolo degli esecutori e' corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella I.
3. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore e dei sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 .
Nota all'articolo 36:
- Il testo dell' art. 1, comma 7, del D.L. n. 379/1987 , recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1987 ), e' cosi' formulato: "7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia".

Art. 37 - Divieto di perequazione

Divieto di perequazione 1. Il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 , non si applica tra il personale della Guardia di finanza e quello della banda musicale, ne' tra gli appartenenti alla stessa banda musicale.
Nota all'articolo 37:
- Il testo dell' art. 1, comma 7, del D.L. n. 379/1987 , recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1987 ), e' cosi' formulato: "7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia".
CAPO VII Capo VII NORME TRANSITORIE

Art. 38 - Nuovo inquadramento per il personale

Nuovo inquadramento per il personale 1. Il personale della banda musicale della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi gli esecutori aggregati, e' reinquadrato ai sensi del presente decreto con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla stessa data.
2. Il nuovo inquadramento degli esecutori avviene in relazione allo strumento suonato, con i criteri di cui alla tabella L annessa al presente decreto, conservando, ai fini della progressione di carriera di cui alla tabella F, l'anzianita' di servizio maturata alla data indicata nel comma 1.
3. Il maestro direttore, all'atto del nuovo inquadramento, conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella G, l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata.
4. Qualora l'attuazione delle norme di cui al presente articolo comporti l'attribuzione di qualifica o carica non rivestita all'atto del nuovo inquadramento, si procede alla valutazione con le modalita' di cui al capo quinto ed alla conseguente promozione.

Art. 39 - Inquadramento superiore

Inquadramento superiore 1. Il personale di cui all'articolo 38 che, in base ad atti formali della Amministrazione, risulti avere svolto per almeno un biennio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti propri di una parte o qualifica superiore, qualora sussista vacanza nella titolarita' dello strumento interessato, puo' chiedere di sostenere la prova pratica musicale prevista per l'accesso a detta parte o qualifica, inoltrando specifica istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'accertamento della corrispondenza delle attivita' svolte ai compiti propri della parte o qualifica superiore e' effettuato da una commissione nominata e composta secondo il disposto dell'articolo 18, che giudica altresi' le prove di cui all'articolo 40.

Art. 40 - Prove musicali per l'inquadramento superiore

Prove musicali per l'inquadramento superiore 1. Per l'accesso alle prime parti A e B ed alle seconde parti A e B il personale indicato all'articolo 39 deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio bandistico dello strumento suonato nonche' dell'eventuale strumento d'obbligo, relativi alla parte per la quale si sostiene la prova.
2. I candidati all'accesso alle prime parti A e B devono altresi' dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione esaminatrice.
3. Per l'accesso alla terza parte A la prova musicale consiste nell'esecuzione, con lo strumento suonato e con quello eventualmente d'obbligo, di un brano musicale a scelta del candidato.

Art. 41 - Norme per gli esecutori aggregati

Norme per gli esecutori aggregati 1. I posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda musicale della Guardia di finanza, dopo l'inquadramento di cui al presente capo, saranno conferiti mediante concorso, per titoli ed esami, riservato ai militari della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestano servizio nel complesso musicale in qualita' di aggregati.
2. Per il concorso di cui al comma 1, da bandire con decreto ministeriale, si applicano le norme di cui agli articoli 18, 19, 22, 23 e 24 del presente decreto.
3. I militari risultati vincitori sono inquadrati nella banda con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data del provvedimento di nomina a vincitore del concorso.
CAPO VIII Capo VIII NORME FINALI

Art. 42 - Ufficiale addetto alla banda musicale

Ufficiale addetto alla banda musicale 1. L'ufficiale addetto alla banda attende a tutte le questioni di carattere generale, disciplinari ed amministrative riguardanti il complesso, del quale segue i servizi e le esibizioni, presenziando, di massima, alle istruzioni. E' inoltre consegnatario responsabile degli strumenti di proprieta' dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 43 e di tutto il materiale bandistico.

Art. 43 - Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali

Acquisto, rinnovo e manutenzione
di strumenti musicali 1. Le spese per l'acquisto, il rinnovo e la manutenzione degli strumenti musicali, nonche' del materiale bandistico e del repertorio musicale sono a carico dell'Amministrazione.
2. Gli strumenti, forniti dall'Amministrazione, si intendono affidati ai militari musicanti a semplice titolo di consegna e per essere usati esclusivamente in servizio.
3. All'atto della cessazione, per qualsiasi ragione, dall'appartenenza alla banda musicale, tali strumenti devono essere restituiti all'ufficiale addetto alla banda.

Art. 44 - Impiego temporaneo

Impiego temporaneo 1. Ad ogni esecutore puo' essere richiesto, in caso di necessita', di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine, ai sensi della tabella H, a quello di cui e' titolare.

Art. 45 - Attivita' musicale privata

Attivita' musicale privata 1. Gli appartenenti alla banda musicale possono svolgere attivita' musicale in pubblico, fuori dal servizio, solo previa autorizzazione del Comando Generale.

Art. 46 - Rinvio

Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano al personale della banda musicale, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

Art. 47 - Clausola finanziaria

Clausola finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessivi 305 milioni di lire, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1991 e anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 febbraio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze CARLI, Ministro del tesoro CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Tabella A

TABELLA A
ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE
L'organizzazione strumentale e' la seguente:
Numero 3 flauti
Numero 1 ottavino
Numero 3 oboi
Numero 1 corno inglese
Numero 1 clarinetto piccolo in Lab
Numero 2 clarinetti piccoli in Mib
Numero 22 clarinetti soprani in Sib
Numero 5 clarinetti contralti in Mib
Numero 3 clarinetti bassi in Sib
Numero 2 sax soprani in Sib
Numero 5 sax contralti in Mib
Numero 2 sax tenori in Sib
Numero 2 sax baritoni in Mib
Numero 1 sax basso in Sib
Numero 2 fagotti
Numero 1 contrabasso ad ancia
Numero 5 corni
Numero 4 trombe in Sib acuto
Numero 3 trombe in Fa e/o Mib
Numero 2 trombe in Sib basso
Numero 3 tromboni tenori
Numero 1 trombone basso, in Fa
Numero 1 trombone contrabasso
Numero 2 flicorni sopranini in Mib
Numero 4 flicorni soprani in Sib
Numero 3 flicorni contralti in Mib
Numero 3 flicorni tenori in Sib
Numero 3 flicorni bassi in Sib
Numero 2 flicorni bassi gravi in Fa
Numero 1 flicorno basso grave in Mib
Numero 3 flicorni contrabassi in Sib
Numero 1 cassa
Numero 1 timpani
Numero 2 tamburi
Numero 2 piatti

Tabella B

(( TABELLA B
RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI
Prime parti A n. 12:
1) 1 Flauto
2) 1 Oboe
3) 1 Clarinetto piccolo in LAb
4) 1 Clarinetto piccolo in MIb (con l'obbligo del clarinetto
piccolo LAb)
5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1 (solista)
6) 1 Saxofono soprano in SIb
7) 1 Corno
8) 1a Tromba in SIb acuto n. 1
9) 1 Flicorno sopranino in MIb
10) 1 Flicorno soprano in SIb n. 1
11) 1 Flicorno tenore in SIb
12) 1 Flicorno basso in SIb
Prime parti B n. 13:
1) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 2 (con l'obbligo del solista) 2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 5 (con l'obbligo del clarinetto
piccolo in MIb)
3) 1 Clarinetto contralto in MIb n. 1 (obbligo del corno di
bassetto)
4) 1 Clarinetto basso in SIb
5) 1 Saxofono contralto in MIb n. 1
6) 1 Saxofono tenore in SIb
7) 1 Fagotto
8) 2 Corno
9) 1a Tromba in FA e/o MIb
10) 1 Trombone tenore
11) 2 Flicorno sopranino in MIb (con l'obbligo del solista)
12) 1 Flicorno contrabasso in SIb
13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste,
vibrafono)
Seconde parti A n. 18:
1) 1 Ottavino (con l'obbligo del flauto)
2) 1 Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
3) 2 Clarinetto piccolo MIb (con l'obbligo del clarinetto piccolo
in LAb)
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 3
5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 2 bis
6) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 4
7) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1
8) 1a Saxofono contralto in MIb n. 2 (obbligo sax soprano in SIb) 9) 1 Saxofono baritono in MIb
10) 1 Corno
11) 1a Tromba in SIb (acuto) n. 2 (con l'obbligo del trombino in SIb)
12) 1a Tromba in SIb basso
13) 1 Flicorno soprano in SIb n. 2
14) 1 Flicorno contralto in MIb
15) 2 Flicorno tenore in SIb (obbligo flicorno basso in SIb)
16) 1 Flicorno basso grave in FA
17) Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri
strumenti a percussione)
18) 1 Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a
percussione)
Seconde parti B n. 20:
1) 2 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 2 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 7
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 8
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 2
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 3
7) 1 Clarinetto contralto in MIb n. 2
8) 2 Clarinetto basso in SIb
9) 2 Saxofono soprano in SIb
10) 2 Saxofono tenore in SIb
11) Saxofono basso in SIb (con l'obbligo del saxofono tenore in
SIb)
12) Contrabasso ad ancia (con l'obbligo del fagotto)
13) 2a Tromba in FA e/o MIb
14) 2 Trombone tenore
15) Trombone basso in FA
16) 2 Flicorno contralto in MIb
17) 2 Flicorno basso in SIb (con l'obbligo del flicorno tenore
in SIb)
18) Flicorno basso grave in MIb (con l'obbligo del basso grave
in FA)
19) 2 Flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo del basso grave in MIb)
20) 1 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a
percussione)
Terze parti A n. 15:
1) Altro Saxofono contralto in MIb (con l'obbligo del Saxofono
baritono in MIb)
2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 9
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 10
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 11
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 6
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 4
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 5
8) 2 Clarinetto contralto in MIb n. 1
9) Altro Clarinetto contralto in MIb (con l'obbligo del
clarinetto contrabasso in MIb)
10) 2 Fagotto (con l'obbligo del controfagotto)
11) 2 Saxofono contralto in MIb n. 1
12) 4 Corno
13) 2a Tromba in SIb acuto n. 1 (con obbligo del trombino in FA) 14) 2 Flicorno soprano in SIb n. 1
15) 3 Flicorno tenore in SIb
Terze parti B n. 24:
1) 3 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 3 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
3) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 7
4) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 8
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 9
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 10
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 11
8) 2 Clarinetto contralto in MIb n. 2
9) 3 Clarinetto basso in SIb (con l'obbligo del clarinetto
contrabasso in SIb)
10) 2 Saxofono contralto in MIb n. 2
11) 2 Saxofono baritono in MIb (con l'obbligo del saxofono basso) 12) 5 Corno
13) 2a Tromba in SIb acuto n. 2
14) 3a Tromba in FA o MIb
15) 2a Tromba in SIb basso
16) 3 Trombone tenore
17) Trombone contrabasso in SIb
18) 2 Flicorno soprano in SIb n. 2
19) 3 Flicorno contralto in MIb
20) 3 Flicorno basso in SIb
21) 2 Flicorno basso grave in FA
22) 3 Flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo del trombone
contrabasso)
23) 2 Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a
percussione)
24) 2 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a
percussione) ))

Tabella C

---------------
ALLEGATO C
STRUMENTI
=====================================================================
Numero
degli
strumenti STRUMENTI 1a A 1aB 2aA 2aB 3aA 3aB _____________________________________________________________________ 3 Flauti........................ 1 - - 1 - 1 1 Ottaviano..................... - - 1 - - - 3 Oboe ......................... 1 - - 1 - 1 1 Corno inglese................. - - 1 - - - 1 Clarinetto piccolo in Lab..... 1 - - - - - 2 Clarinetti piccoli Mib ...... 1 - 1 - - - 22 Clarinetti soprani in Sib.... 1 2 4 4 6 5 5 Clarinetti contralti Mib...... - 1 - 1 2 1 3 Clarinetti bassi in Sib....... - 1 - 1 - 1 2 Sax soprani in Sib............ 1 - - 1 - - 5 Sax contralti in Mib.......... - 1 1 - 2 1 2 Sax tenori in Sib ............ - 1 - 1 - - 2 Sax baritoni in Mib .......... - - 1 - - 1 1 Sax basso in Sib.............. - - - 1 - - 2 Fagotti....................... - 1 - - 1 - 1 Contrabasso ad ancia ......... - - - 1 - - 5 Corni......................... 1 1 1 - 1 1 4 Trombe in Sib acuto .......... 1 - 1 - 1 1 3 Trombe in Fa ................. - 1 - 1 - 1 2 Trombe in Sib basso .......... - - 1 - - 1 3 Tromboni tenori .............. - 1 - 1 - 1 1 Trombone basso in Fa.......... - - - 1 - - 1 Trombone contrabbasso......... - - - - - 1 2 Flicorni sopranini in Mib..... 1 1 - - - - 4 Flicorni soprani in Sib....... 1 - 1 - 1 1 3 Flicorni contralti in Mib..... - - 1 1 - 1 3 Flicorni tenori Sib........... 1 - 1 - 1 - 3 Flicorni bassi in Sib......... 1 - - 1 - 1 2 Flicorni bassi-gravi in Fa.... - - 1 - - 1 1 Flicorno basso-grave in Mib... - - - 1 - - 3 Flicorni contrabbassi in Sib.. - 1 - 1 - 1 1 Cassa ........................ - 1 - - - - 1 Timpani....................... - - 1 - - - 2 Tamburi ...................... - - 1 - - 1 2 Piatti ....................... - - - 1 - 1 ____ ___________________________ 102 12 13 18 20 15 24

Tabella D

TABELLA D
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI
Titoli Punteggio
- -
TITOLI ACCADEMICI
(diplomi conseguiti presso un sino ad un massimo di punti 8
conservatorio statale o presso
un istituto parificato)
TITOLI DIDATTICI
(incarichi di insegnante presso sino ad un massimo di punti 4
conservatori o altri tipi di
scuola)
TITOLI PROFESSIONALI
(attivita' ed incarichi svolti) sino ad un massimo di punti 8

Tabella E

TABELLA E
((| | | ARCHIVISTA MARESCIALLO ORDINARIO | | | | | | ( B MARESCIALLO ORDINARIO | | III PARTE .. .. .. .. .... ) | | ( A MARESCIALLO ORDINARIO | | | | | | ( B MARESCIALLO CAPO | | II PARTE .. .. .. .. .. .. ) | | ( A MARESCIALLO CAPO | | | | | | ( B MARESCIALLO CAPO | | I PARTE .. .. .. .. .. ... ) | | ( A MARESCIALLO AIUTANTE | | | | | | MAESTRO VICE DIRETTORE TENENTE | | | | | | MAESTRO DIRETTORE MAGGIORE | | |))

Tabella F

TABELLA F
((PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI ESECUTORI DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA (1)
=====================================================================
| | Anzianita' minima di grado (anni) |
| |---------------------------------------|
| | Parte |
| |---------------------------------------|
| | 1^ A | 1^ B | 2^ A | 2^ B |3^ A |3^ B |
+===========================+======+======+======+======+=====+=====+
|da MARESCIALLO ORDINARIO a | | | | | | |
|MARESCIALLO CAPO | - | - | - | - | 7 | 7 |
+---------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
|da MARESCIALLO CAPO a | | | | | | |
|MARESCIALLO AIUTANTE | - | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 |
+---------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
|da MARESCIALLO AIUTANTE a | | | | | | |
|LUOGOTENENTE | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
+---------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
(1) Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica di "cariche speciali" di cui all'articolo 34 del presente decreto si applicano al personale del ruolo esecutori dopo due anni di permanenza nel grado.))

Tabella G

TABELLA G
(( (Gradualita' delle promozioni degli ufficiali della banda della Guardia di finanza)
+---------------------------------+---------------------------------+
| | Anzianita' minima di servizio |
| | dalla nomina (anni) |
| |---------------------------------|
| | Vice Direttore | Direttore |
+---------------------------------+----------------+----------------+
| da tenente a capitano | 5 | - |
+---------------------------------+----------------+----------------+
| da capitano a maggiore | 5 | - |
+---------------------------------+----------------+----------------+
|da maggiore a tenente colonnello | - | 8 |
+---------------------------------+----------------+----------------+
| da tenente colonnello a | | |
| colonnello | - | 8 |
+---------------------------------+----------------+----------------+))

Tabella H

TABELLA H
STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI
Flauto, ottavino
Oboe, corno inglese
L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni
Fagotto, contrabasso ad ancia
Corno
Tromba in Sib acuto, Tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib Trombone tenore, Tombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso,
trombone contrabasso
Percussioni in generale (compreso il pianoforte)

Tabella I

TABELLA I
(( TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA,
APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI ESECUTORI
MARESCIALLO ORDINARIO (1) livello VI bis + 1 scatto
aggiuntivo;
MARESCIALLO CAPO livello VII;
MARESCIALLO AIUTANTE livello VII bis;
MARESCIALLO AIUTANTE (2) (3) livello VII bis + 1 scatto
aggiuntivo;
MARESCIALLO AIUTANTE LUOGOTENENTE (3) livello VII bis + 2 scatti
aggiuntivi.
(1) Nei confronti dei marescialli ordinari si applicano le
disposizioni di cui all' articolo 73-quater, commi 2 , 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e successive
modificazioni.
(2) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui
all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento.
(3) Gli scatti aggiuntivi di cui alla presente tabella non competono in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore dei
ruoli ufficiali. ))

Tabella L

(( TABELLA L
EQUIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N. 882, CON QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO
=====================================================================
Organizzazione strumentale
di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 882
_____________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________ Organizzazione strumentale
di cui alla tabella B
_____________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________ Prime parti "A"
Prime parti "A"
1) 1 Flauto
1) 1 Flauto
2) 1 Oboe
2) 1 Oboe
3) 1 Clarinetto piccolo in LAb
3) 1 Clarinetto piccolo in LAb
4) 1 Clarinetto piccolo in MIb (con l'obbligo del clarinetto
piccolo in LAb)
4) 1 Clarinetto piccolo in MIb (con l'obbligo
del clarinetto piccolo in LAb)
5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1 (solista)
5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1 (solista)
6) 1 Saxofono soprano in SIb
6) 1 Saxofono soprano in SIb
7) 1 Corno
7) 1 Corno
8) 1a Tromba in SIb acuto
8) 1a Tromba in SIb acuto n. 1
9) 1 Flicorno sopranino in MIb
9) 1 Flicorno sopranino in MIb
10) 1 Flicorno soprano in SIb
10) 1 Flicorno soprano in SIb n. 1
11) 1 Flicorno tenore in SIb
11) 1 Flicorno tenore in SIb
12) 1 Flicorno basso in SIb
12) 1 Flicorno basso in SIb
Prime parti "B"
Prime parti "B"
1) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 1 bis (con l'obbligo del solista)
1) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 2 (con l'obbligo
del solista)
2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 3
2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 5 (con l'obbligo del
clarinetto piccolo in MIb)
3) 1 Clarinetto contralto in MIb
3) 1 Clarinetto contralto in MIb n. 1 (con
l'obbligo del corno di bassetto)
4) 1 Clarinetto basso in SIb
4) 1 Clarinetto basso in SIb
5) 1 Saxofono contralto in MIb
5) 1 Saxofono contralto in MIb n. 1
6) 1 Saxofono tenore in SIb
6) 1 Saxofono tenore in SIb
7) 1 Fagotto
7) 1 Fagotto
8) 2 Corno
8) 2 Corno
9) 1a Tromba in FA o MIb
9) 1a Tromba in FA o MIb
10) 1 Trombone tenore
10) 1 Trombone tenore
11) 2 Flicorno sopranino in MIb (con l'obbligo del solista)
11) 2 Flicorno sopranino in MIb (con l'obbligo del
solista)
12) 1 Flicorno contrabasso in SIb
12) 1 Flicorno contrabasso in SIb
13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)
13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste,
vibrafono)
Seconde parti "A"
Seconde parti "A"
1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)
1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)
2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
3) 2 Clarinetto piccolo in MIb (con l'obbligo del clarinetto
piccolo in LAb)
3) 2 Clarinetto piccolo in MIb (con l'obbligo del
clarinetto piccolo in LAb)
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 2
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 3
5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 2 bis
5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 4
6) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 4
6) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 6
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 1
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 1
8) 2 Saxofono contralto in MIb
8) 1 Saxofono contralto in MIb n. 2 (con l'obbligo
del sax soprano in SIb)
9) 1 Saxofono baritono in MIb
9) 1 Saxofono baritono in MIb
10) 3 Corno
10) 3 Corno
11) 2a Tromba in SIb acuto (con l'obbligo del trombino in FA)
11) 1a Tromba in SIb acuto n. 2 (con l'obbligo del
trombino in SIb)
12) 1a Tromba in SIb basso
12) 1a Tromba in SIb basso
13) 2 Flicorno soprano in SIb
13) 1 Flicorno soprano in SIb n. 2
14) 1 Flicorno contralto in MIb
14) 1 Flicorno contralto in MIb
15) 2 Flicorno tenore in SIb
15) 2 Flicorno tenore in SIb (con l'obbligo del flicorno
basso in SIb)
16) 1 Flicorno basso grave in FA
16) 1 Flicorno basso grave in FA
17) Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri
strumenti a percussione)
17) Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo
ed altri strumenti a percussione)
18) 1 Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a
percussione)
18) 1 Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri
strumenti a percussione)
Segue: TABELLA L
=====================================================================
Organizzazione strumentale
di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 882
_____________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________ Organizzazione strumentale
di cui alla tabella B
_____________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________ Prime parti "B"
Prime parti "B"
1) 2 Flauto (con obbligo dell'ottavino)
1) 2 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 2 Oboe (con obbligo del corno inglese)
2) 2 Oboe (con obbligo del corno inglese)
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 5
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 7
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 6
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 8
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 2
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 2
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 3
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 3
7) 2 Clarinetto contralto in MIb
7) 1 Clarinetto contralto in MIb n. 2
8) 2 Clarinetto basso in SIb
8) 2 Clarinetto basso in SIb
9) 2 Saxofono soprano in SIb
9) 2 Saxofono soprano in SIb
10) 2 Saxofono tenore in SIb
10) 2 Saxofono tenore in SIb
11) Saxofono basso in SIb
11) Saxofono basso in SIb (con l'obbligo del
saxofono tenore in SIb)
12) Contrabasso ad ancia
12) Contrabasso ad ancia (con l'obbligo del fagotto)
13) 2a Tromba in FA o MIb
13) 2a Tromba in FA o MIb
14) 2 Trombone tenore
14) 2 Trombone tenore
15) Trombone basso in FA
15) Trombone basso in FA
16) 2 Flicorno contralto in MIb
16) 2 Flicorno contralto in MIb
17) 2 Flicorno basso in SIb
17) 2 Flicorno basso in SIb (con l'obbligo del
flicorno tenore in SIb)
18) 1 Flicorno basso grave in MIb
18) Flicorno basso grave in MIb (con l'obbligo
del basso grave in FA)
19) 2 Flicorno contrabasso in SIb
19) Flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo
del basso grave in MIb)
20) 1 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a
percussione)
20) 1 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri
strumenti a percussione)
Terze parti "A"
Terze parti "A"
1) 2 Clarinetto piccolo in LAb (*)
1) Altro Saxofono contralto in MIb (con
l'obbligo del Saxofono baritono in MIb)
2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 7
2) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 9
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 8
3) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 10
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 9
4) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 11
5) 1 Clarinetto soprano in SIb n. 10
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 6
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 4
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 4
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 5
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 5
8) 3 Clarinetto contralto in MIb
8) 2 Clarinetto contralto in MIb n. 1
9) Clarinetto contrabasso in MIb (*)
9) Altro Clarinetto contralto in MIb (con
l'obbligo del clarinetto contrabasso in MIb)
-------------
(*) Strumento soppresso per effetto del presente decreto.
Segue: TABELLA L
=====================================================================
Organizzazione strumentale
di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 882
1
Organizzazione strumentale
di cui alla tabella B
2
10) 2 Fagotto
10) 2 Fagotto (con l'obbligo del controfagotto)
11) 3 Saxofono contralto in MIb
11) 2 Saxofono contralto in MIb n. 1
12) 4 Corno
12) 4 Corno
13) 3a Tromba in SIb acuto (con l'obbligo del trombino in FA)
13) 2a Tromba in SIb acuto n. 1 (con l'obbligo
del trombino in FA)
14) 3 Flicorno soprano in SIb
14) 2 Flicorno soprano in SIb n. 1
15) 3 Flicorno tenore in SIb.
15) 3 Flicorno tenore in SIb.
Terze parti "B"
Terze parti "B"
1) 3 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
1) 3 Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 3 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
2) 3 Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
3) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 6
3) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 7
4) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 7
4) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 8
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 8
5) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 9
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 9
6) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 10
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 10
7) 2 Clarinetto soprano in SIb n. 11
8) 4 Clarinetto contralto in MIb
8) 2 Clarinetto contralto in MIb n. 2
9) 3 Clarinetto basso in SIb (con l'obbligo del clarinetto
contrabasso in SIb)
9) 3 Clarinetto basso in SIb (con l'obbligo
del clarinetto contrabasso in SIb)
10) 4 Saxofono contralto in MIb
10) 2 Saxofono contralto in MIb n. 2
11) 2 Saxofono baritono in MIb
11) 2 Saxofono baritono in MIb (con l'obbligo
del Saxofono basso)
12) 5 Corno
12) 5 Corno
13) 4a Tromba in SIb acuto
13) 2a Tromba in SIb acuto n. 2
14) 3a Tromba in FA o MIb
14) 3a Tromba in FA o MIb
15) 2a Tromba in SIb basso
15) 2a Tromba in SIb basso
16) 3 Trombone tenore
16) 3 Trombone tenore
17) Trombone contrabasso in SIb
17) Trombone contrabasso in SIb
18) 4 Flicorno soprano in SIb
18) 2 Flicorno soprano in SIb n. 2
19) 3 Flicorno contralto in MIb
19) 3 Flicorno contralto in MIb
20) 3 Flicorno basso in SIb
20) 3 Flicorno basso in SIb
21) 2 Flicorno basso grave in FA
21) 2 Flicorno basso grave in FA
22) 3 Flicorno contrabasso in SIb
22) 3 Flicorno contrabasso in SIb (con l'obbligo
del trombone contrabasso)
23) 2 Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a
percussione)
23) 2 Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed
altri strumenti a percussione)
24) 2 Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a
percussione)
24) 2 Piatti (con l'obbligo della cassa ed
altri strumenti a percussione ))
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