048U0362
048U0362
Norme relative al collocamento dei buoni Ordinari del Tesoro ed alla regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia. (DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948 n. 362)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stabilire con propri decreti, per l'esercizio 1947-48, compensi a favore dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali per i servizi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Art. 2
Al pagamento delle somme da liquidare a favore dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito per i buoni con scadenza non inferiore a sei mesi acquistati presso le Sezioni di tesoreria, sara' provveduto con mandati emessi a favore dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia in base a prospetti riassuntivi dei versamenti effettuati dai predetti enti presso le Sezioni medesime per l'acquisto del buoni, restando la Banca d'Italia incaricata di corrispondere a ciascuno dei predetti enti la quota loro spettante.
Art. 3
Per i buoni del Tesoro ordinari acquistati dalle aziende di credito presso la Tesoreria centrale sara' provveduto al pagamento del compenso con mandati diretti a favore delle singole aziende di credito, in base a note riepilogative dei versamenti effettuati per detti acquisti presso la Tesoreria medesima munite del visto del controllore.
Art. 4
Al pagamento del compenso a favore degli uffici postali sara' provveduto in base ai prospetti riassuntivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni relativi a tutti i buoni collocati per il tramite degli uffici postali, mediante ordini di accreditamento a favore del gestore centrale dei depositi vari del Ministero con quietanza del cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma col concorso del controllore.
Art. 5
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a consentire la distribuzione ai partecipanti al capitale dell'Istituto di emissione di una quota di utili, integrativa del dividendo, non superiore al quattro per cento del capitale.
Art. 6
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio la variazione occorrente per l'attuazione del presente decreto.
Art. 7
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 14 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 225. - FRASCA