099G0416
099G0416
Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. (DECRETO LEGISLATIVO 04 agosto 1999 n. 342)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 19/10/1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989 ; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Visto l' articolo 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997); Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1999; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio: composizione 1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , di seguito denominato: "t.u.", le parole: "dal Ministro del bilancio e della programmazione economica," sono soppresse.
Nota al titolo:
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dellart. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa puo' essere delegato al Governo con determinazione di principii e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per il 1991)":
"25 (Accesso all'attivita' degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega). - 1.
L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE
deve avvenire in conformita' dei seguenti principi:
a) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito e' riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali nonche' le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;
b) gli enti creditizi restano soggetti per le attivita' esercitate in Italia sulla vigilanza dell'Autorita' dello Stato membro della Comunita' economica europea che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;
c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attivita' siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;
d) gli enti possono procedere alla pubblicita' relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attivita' dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale concernente l'attivita' creditizia e finanziaria;
e) dovra' essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.
2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1 .
3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse".
- Il titolo del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 , e' riportato nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997):
"5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell' art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 ".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ".
Nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 2 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2 (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). - 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR e' composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il
Governatore della Banca d'Italia.
2. Il presidente puo' invitare altri Ministri a
intervenire a singole riunioni.
3. Il CICR e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del Tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia".
Art. 2
Raccolta del risparmio da parte di societa' cooperative 1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. e' inserita la seguente:
"cbis) alle societa' cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni,".
2. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. e' aggiunta la seguente:
" g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 , per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.".
3. Nel primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "nelle lettere" sono inserite le parole: "cbis),".
4. Nel comma 5 dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "lettere c)," sono inserite le parole: "cbis),".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 11 del T.U.B, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 11 (Raccolta del risparmio). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:
a) presso soci e dipendenti;
b) presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell' art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa' per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile , mediante l'emissione di obbligazioni;
cbis) alle societa' cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;
d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari;
dbis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR;
e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria;
f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge.
g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 , per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.
4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere cbis), d), dbis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'art. 10. Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e dbis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile . Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere effettuata.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), cbis), d), dbis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata".
Art. 3
Autorizzazione dell'attivita' bancaria 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 t.u. e' inserito il seguente:
"2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 14 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' indicati nell'art. 26.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la proceduta di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria e' autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia.
L'autorizzazione e' comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'".
Art. 4
Ammissione a socio di banca popolare 1. Nel comma 5 dell'articolo 30 t.u. le parole "di accoglimento o" sono soppresse.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art 30 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 30 (Soci). - 1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
2. Nessuno puo' detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non puo' essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della societa', alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione e' tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.
L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2".
Art. 5
Ammissione a socio di banca di credito cooperativo 1. Il comma 5 dell'articolo 34 t.u. e' abrogato.
2. Il comma 6 dell'articolo 34 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 6. Si applica l'articolo 30, comma 5.".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 34 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 34 (Soci). - 1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuita' nel territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.
5. (Abrogato).
6. Si applica l'articolo 30, comma 5".
Art. 6
Credito fondiario: estinzione anticipata 1. Il comma 1 dell'articolo 40 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 1. I debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalita' di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.".
2. La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 t.u., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 40 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 40 (Estinzione anticipata e risoluzione del contratto). - 1. I debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalita' di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.
2. La banca puo' invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.
A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata".
Art. 7
Garanzie relative al credito agrario e peschereccio 1. L'articolo 44 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell' articolo 2778 del codice civile .
4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 puo', su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima e' effettuata ai sensi dell' articolo 1515 del codice civile .
5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 44 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 44 (Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b) .
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell' art. 2778 del codice civile .
4. In caso di inadempimento, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1, 2 puo', su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima e' effettuata ai sensi dell' art. 1515 del codice civile .
5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario".
Art. 8
Finanziamenti alle imprese:costituzione di privilegi 1. Il comma 1 dell'articolo 46 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere procedenti.".
2. Il comma 3 dell'articolo 46 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell' articolo 1524, secondo comma, del codice civile , dell'atto dal quale il privilegio risulta.
La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 46 t.u. e' aggiunto il seguente:
" 6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 46 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 46 (Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi). - 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti.
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonche' la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell' art. 1524, secondo comma, del codice civile , dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall' art. 1153 del codice civile , il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'".
Art. 9
Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici 1. L'articolo 47 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). - 1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alla banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.".
2. La stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2, come modificato dal presente decreto legislativo, per la prestazione di servizi inerenti alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia e attualmente assegnati sulla base di provvedimenti normativi, deve avvenire entro il 1 luglio 2000.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 47 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). - 1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi ad essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine, possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente".
Art. 10
Credito su pegno 1. L'articolo 48 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Credito su pegno). - 1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 , e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 , dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.".
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono gia' abilitate all'esercizio dell'attivita' di credito su pegno.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 48 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 48 (Credito su pegno). - 1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 , e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 , dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia".
Art. 11
Sostituzione della rubrica dell'articolo 52 t.u. 1. La rubrica dell'articolo 52 t.u. e' sostituita dalla seguente:
"Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 52 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 52 (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti). - 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria.
2. Le societa' che esercitano attivita' di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportate un giudizio negativo, in giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.
Tali societa' inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2".
Art. 12
Cessione di rapporti giuridici 1. La rubrica dell'articolo 58 t.u. e' sostituita dalla seguente:
"Cessione di rapporti giuridici".
2. Il comma 3 dell'articolo 58 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 58 t.u. e' aggiunto il seguente:
" 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 58 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici). - 1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita', il loro grado e la loro collocazione nell'ordine delle trascrizioni a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall' art. 1264 del codice civile .
5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi alle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107".
Art. 13
Requisiti di onorabilita' dei partecipanti
al capitale delle societa' finanziarie capogruppo 1. Nel comma 1 dell'articolo 63 t.u. le parole: "capo III" sono sostituite dalle parole: "capi III e IV".
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 63 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 63 (Partecipazioni al capitale). - 1. In materia di partecipazioni al capitale delle societa' finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.
2. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei partecipanti al loro capitale sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'art. 21".
Art. 14
Vigilanza ispettiva 1. Il comma 3 dell'articolo 68 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto.".
Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 68 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 68 (Vigilanza ispettiva). - 1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalita' delle verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati comunitari, o extracomunitari, puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto".
Art. 15
Requisiti di onorabilita' degli organi
dell'amministrazione straordinaria 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 71 t.u. e' aggiunto il seguente:
" 6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 26.".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 71 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 71 (Organi della procedura). - 1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina:
a) uno o piu' commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese; entro il medesimo termine depositano le firme autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle societa'.
3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura.
5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, puo' nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'art. 26".
Art. 16
Gestione provvisoria 1. L'articolo 76 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 76 (Gestione provvisoria). - 1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo' disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu' commissari assumano la gestione provvisoria della banca con i poteri degli organi amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo' avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'articolo 71, comma 5.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalita' previste dall'articolo 73, comma 1.".
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 76 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 76 (Gestione provvisoria). - 1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo' disporre, nei casi indicati nell'art. 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu' commissari assumano la gestione provvisoria della banca con i poteri degli organi amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo' avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4, e 6, 72, commi 2, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Quando durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'art. 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'art. 71, comma 5.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda di commissari indicati nel comma 1 secondo le modalita' previste dall'art. 73, comma 1".
Art. 17
Accertamento del passivo: rettifica di citazione 1. Nei commi 2 e 6 dell'articolo 86 t.u. le parole: "d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE " sono sostituite dalle parole: " decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".
Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 86 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 86 (Accertamento del passivo). - 1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , in possesso della banca, nonche' ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari.
3. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori forme di pubblicita' allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entita' dei propri diritti.
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo.
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese.
8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali e' stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e' dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo".
Art. 18
Liquidazione dell'attivo:
coordinamento con la modifica dell'articolo 58 t.u. 1. Nel comma 2 dell'articolo 90 t.u., dopo le parole: "non sia una banca" sono aggiunte le parole: "o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 90 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 90 (Liquidazione dell'attivo). - 1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attivita' e le passivita', l'azienda, rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione puo' avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passivita' risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo.
3. I commissari possono, nei casi di necessita' e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attivita', secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza.
La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'art. 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo.
4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attivita' aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia".
Art. 19
Restituzioni e riparti 1. Il comma 1 dell'articolo 91 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e, secondo l'ordine stabilito dall' articolo 111 della legge fallimentare , alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell' articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare .".
2. Nel comma 2 dell'articolo 91 t.u. le parole: "d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE " sono sostituite dalle parole: " decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".
Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 91 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 91 (Restituzioni e riparti). - 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e, secondo l'ordine stabilito dall' art. 111 della legge fallimentare , alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate all' art. 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare .
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell' art. 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti e' stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell' art. 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare , per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilita' della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'art. 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'art. 87, comma 1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinche' gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio".
Art. 20
Elenco generale: coordinamento
con il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 1. Nel comma 1 dell'art. 106 t.u. le parole: "dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC" sono sostituite dalle parole: "dall'UIC".
2. Il comma 5 dell'art. 106 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB".
3. Il comma 6 dell'art. 106 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'.".
Nota all'art. 20:
- Il testo dell'art. 106 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura".
Art. 21
Elenco speciale 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 107 t.u. e' aggiunto il seguente: " 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.".
Nota all'art. 21:
- Il testo dell'art. 107 del T.U.B., come modificato del presente decreto, e' il seguente:
"Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell' art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 .
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47".
Art. 22
Cancellazione dall'elenco generale:
coordinamento con il decreto legislativo n. 319 del 1998 1. Il comma 1 dell'articolo 111 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 1. Il Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:
a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c);
c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.".
2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 t.u. e' soppresso.
Nota all'art. 22:
- Il testo dell'art. 111 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 111 (Cancellazione dall'elenco generale). - 1.
Il Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:
a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2;
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c);
c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.
2. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia.
3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.
4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'.
5. Il presente articolo non si applica nei sensi dell'art. 107, comma 6".
Art. 23
Pubblicita' delle condizioni contrattuali 1. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 116 t.u. le parole: ", sentite la Banca d'Italia e la Consob" sono soppresse.
Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 116 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 116 (Pubblicita'). - 1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non puo' essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicita';
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell' art. 1336 del codice civile ".
Art. 24
Comunicazioni periodiche alla clientela 1. Nel comma 3 dell'articolo 119 t.u. dopo le parole: "gli estratti conto" sono inserite le parole: "e le altre comunicazioni periodiche alla clientela".
2. Il comma 4 dell'articolo 119 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 119 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela).
- 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalita' della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
Art. 25
Modalita' di calcolo degli interessi 1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. e' sostituita dalla seguente:
"Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente:
" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 17 ottobre 2000, n. 425 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 25 comma 3.
Art. 26
Regole generali in materia di trasparenza
delle condizioni contrattuali 1. Nell'articolo 127 t.u., dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
" 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta e' formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106.".
Nota all'art. 26:
- Il testo dell'art. 127 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 127 (Regole generali). - 1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente.
2. Le nullita' previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta e' formulata sentito 1'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106".
Art. 27
Controlli in materia di trasparenza
delle condizioni contrattuali 1. L'articolo 128 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'.
3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma3.
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorita' indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre la sospensione dell'attivita', anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.".
Nota all'art. 27:
- Il testo dell'art. 128 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'art. 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'.
3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o di altre autorita' indicate dal CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre la sospensione dell'attivita' anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni".
Art. 28
Abusiva attivita' finanziaria 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 132 t.u. e' soppresso.
Nota all'art. 28:
- Il testo dell'art. 132 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1.
Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'art. 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni".
Art. 29
Abusivismo bancario
e finanziario: denunzia al pubblico ministero 1. Dopo l'articolo 132 t.u. e' inserito il seguente:
"Art. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero). - 1. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall' articolo 2409 del codice civile .".
Nota all'art. 29:
- Il testo dell'art. 132-bis del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero). - 1. Se vi e' un fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 del codice civili".
Art. 30
Abuso di denominazione bancaria: depenalizzazione 1. Nel comma 3 dell'articolo 133 t.u. la parola: "multa" e' sostituita dalle parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" e la parola: "pena" e' sostituita dalla parola: "sanzione".
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 133 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 133 (Abuso di denominazione bancaria). - 1.
L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle banche.
2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nel comma l possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche.
3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107".
Art. 31
Aggiotaggio bancario: rettifica di citazione 1. Nel comma 1 dell'articolo 138 t.u. le parole: "l' articolo 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157 " sono sostituite dalle parole: "l' articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".
Nota all'art. 31:
- Il testo dell'art. 138 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 138 (Aggiotaggio bancario). - 1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, e' punito con le pene stabilite dall' art. 501 del codice penale . Restano fermi l' art. 501 del codice penale , l' art. 2628 del codice civile e l' art. 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".
Art. 32
Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di societa' appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari: adeguamento dell'importo delle sanzioni. 1. Il comma 1 dell'articolo 140 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.".
Nota all'art. 32:
- Il testo dell'art. 140 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di societa' appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari). - 1.
L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false e' punito con l'arresto fino a tre anni".
Art. 33
Sanzioni amministrative pecuniarie: estensione
dell'ambito soggettivo di applicazione 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 144 t.u. e' aggiunto il seguente: " 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commni 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.".
Nota all'art. 33:
Il testo dell'art. 144 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie).
- 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, e' applicabile la sanzione prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".
Art. 34
Procedura sanzionatoria 1. L'articolo 145 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'articolo 8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorita' che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' per consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorita' che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubb1icazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602 , come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 .
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .".
Nota all'art. 34:
- Il testo dell'art. 145 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.
4. Contro il decreto del Ministro dei tesoro e' ammessa opposizione alla Corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorita' che ha proposto il provvedimento trasmette alla Corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La Corte di appello, su istanza delle parti puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' per consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La Corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorita' che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'art. 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal D.P.R. 23 settembre 1973, n. 602 , come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 .
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ".
Art. 35
Soggetti operanti nel settore finanziario 1. Il comma 4 dell'articolo 155 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, ed esercenti le attivita' indicate nell' articolo 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1.
A essi non si applicano il titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli 2 , 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 .
L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 155 t.u. sono aggiunti i seguenti commi:
" 5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita', e 111.
L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attivita' che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta altresi' norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia' concesse ai cambiavalute ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 .
6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.".
Nota all'art. 35:
- Il testo dell'art. 155 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). - 1. I soggetti che esercitano le attivita' previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall' art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 .
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745 , sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, ed esercenti le attivita' indicate nell' art. 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. Ad essi non si applicano il titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli 2 , 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 . L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari.
5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attivita' che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta altresi' norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia' concesse ai cambiavalute ai sensi dell' art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 .
6. l soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR".
Art. 36
Modifica di disposizioni legislative 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 156 t.u. sono aggiunti i seguenti: " 4. L' articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e' sostituito dal seguente:
''Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile , ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorita' di pubblica sicurezza.''.
5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , e' sostituito dal seguente:
'' 3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.''.
6. L' articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' sostituito dal seguente:
''Articolo 58 (Obbligazioni delle societa' cooperative). - 1. Le societa' cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalita' previste dall' articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , nonche' a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.''.
7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 , le parole: ''sentita la Banca d'Italia'' sono soppresse.".
Nota all'art. 36:
- Il testo dell'art. 156 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 156 (Modifica di disposizioni legislative). - 1.
L' art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e' sostituito dal seguente:
''Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1.
Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'art. 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione e' punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni''.
2. La lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 , e' sostituita dalla seguente:
'' c) il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell' art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa''.
3. L' art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349 , e' sostituito dal seguente:
''Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell' art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 . Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico''.
4. L' art. 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e' sostituito dal seguente:
''Art. 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorita' di pubblica sicurezza''.
5. Il comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 148 , e' sostituito dal seguente:
''3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni volutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano''.
6. L' art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 148 , e' sostituito dal seguente:
''Art. 58 (Obbligazioni delle societa' cooperative).
- 1. Le societa' cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell' art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalita' previste dall' art. 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , nonche' a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , in quanto compatibili con la legislazione cooperativa''.
7. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 , le parole ''sentita la Banca d'Italia'' sono soppresse".
Art. 37
Norme abrogate 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 161 t.u. e' inserito il seguente:
"3-bis. Sono abrogati i commi 4 , 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo.".
Nota all'art. 37:
- Il testo vigente dell'art. 161 del T.U.B., e' il seguente:
"Art. 161 (Norme abrogate). - 1. Sono o restano abrogati: il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 ;
la legge 15 luglio 1906, n. 441 ;
il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 ;
il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620 ;
il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709 , convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158 ;
il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932 ;
il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283 ;
il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 ;
il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255 ;
il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063 ;
il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297 , convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531 ;
il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511 , convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107 ;
il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830 , convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108 ;
il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187 , convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537 ;
il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni e integrazioni;
il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817 , convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154 ;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307 , convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040 ;
il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , e successive modificazioni;
il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225 ;
il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693 , convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640 ;
il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581 ;
la legge 30 maggio 1932, n. 635 ;
il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721 , convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710 ;
la legge 30 maggio 1932, n. 805 ;
la legge 3 giugno 1935, n. 1281;
l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143 ;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883 , convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225 ;
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376 , convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169 ;
il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008 , convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50 ;
il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561 , convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352 ;
il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , e successive modificazioni e integrazioni;
il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778 ;
la legge 7 aprile 1938, n. 378 ;
la legge 10 maggio 1938, n. 745 , fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;
il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883 , convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86 ;
il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 , fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
la legge 16 novembre 1939, n. 1797 ;
la legge 14 dicembre 1939, n. 1922 ;
la legge 21 maggio 1940, n. 657 ;
la legge 10 giugno 1940, n. 933 ;
il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9 , del codice civile , approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ;
il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226 ;
il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416 ;
i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417 ;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76 ;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244 ;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 ;
il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453 ;
il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491 ;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste dall' art. 1, primo comma;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418 ;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419 ;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 ;
il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105 , e successive modificazioni;
il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569 ;
la legge 29 luglio 1949, n. 474 ;
la legge 22 giugno 1950, n. 445 ;
la legge 10 agosto 1950, n. 717 ;
la legge 17 novembre 1950, n. 1095 ;
la legge 27 novembre 1951, n. 1350 ;
i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 , fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41 , secondo comma;
la legge 11 dicembre 1952, n. 3093 ;
la legge 24 febbraio 1953, n. 101 ;
la legge 13 marzo 1953, n. 208 ;
la legge 11 aprile 1953, n. 298 ;
la legge 8 aprile 1954, n. 102 ;
la legge 31 luglio 1957, n. 742 ;
la legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;
l' art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ;
la legge 21 luglio 1959, n. 607 ;
la legge 11 ottobre 1960, n. 1235 ;
la legge 23 ottobre 1960, n. 1320 ;
la legge 3 febbraio 1961, n. 39 ;
la legge 21 maggio 1961, n. 456 ;
la legge 27 giugno 1961, n. 562 ;
la legge 28 luglio 1961, n. 850 ;
la legge 24 novembre 1961, n. 1306 ;
la legge 30 aprile 1962, n. 265;
gli articoli 1 , 2 , 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679 ;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907 ;
la legge 10 maggio 1964, n. 407 ;
la legge 5 luglio 1964, n. 627 ;
la legge 3l ottobre 1965, n. 1244;
la legge 11 maggio 1966, n. 297 ;
la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
gli articoli 6 , 7 , 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700 , nonche' ogni altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operativita' della "Sezione credito" della Banca nazionale delle comunicazioni;
l' art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800 ;
la legge 3l ottobre 1967, n. 1084;
la legge 28 ottobre 1968, n. 1178 ;
la legge 27 marzo 1969, n. 120;
l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970 ;
la legge 28 ottobre 1970, n. 866 ;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896 ;
la legge 26 ottobre 1971, n. 917 ;
la legge 3 dicembre 1971, n. 1033 ;
la legge 5 dicembre 1972, n. 848 ;
la legge 29 novembre 1973, n. 812 ;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916 ;
la legge 11 marzo 1974, n. 75 ;
la legge 14 agosto 1974, n. 392 ;
la legge 14 agosto 1974, n. 395;
gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403 ;
la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
gli articoli 10 , 11 e 13 della legge 1 agosto 1981, n. 423;
l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e successive modificazioni e integrazioni;
l' art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359 ;
la legge 18 luglio 1984, n. 360;
gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49; gli articoli 9 , 9-bis , 10 , 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 17 aprile 1986, n. 114 ;
la legge 17 aprile 1986, n. 115;
l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
gli articoli 1 , 2 , 3, comma 1 , l' art. 4, commi 1 , 2 , 3 e 4 , gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3 , e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302 . Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
l' art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 ;
il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e successive modificazioni;
l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 ;
la legge 6 giugno 1991, n. 175;
l'art. 6, commi 1 , 2 , 2-bis , 4-bis , 5 , 6 , 8 , 9 e 10 , l' art. 7 e l' art. 8, comma 2-ter , del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 . Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
l' art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ;
l' art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207 , salvo quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge;
il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 , fatta eccezione per gli articoli 43 , 45 e 49, commi 5 e 6;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528 .
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:
l' art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ;
gli articoli 21 e 22, secondo , terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153 ;
la legge 5 marzo 1985, n. 74 ;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
gli articoli 10 , 11 , 12 , 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;
gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301 ;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302 , fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2 ;
l' art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 ;
l' art. 6, commi 3 e 4 , l' art. 8, commi 1 , 2 e 2 -bis , e l' art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ;
il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 ;
la legge 17 febbraio 1992, n. 154 , fatta eccezione per l' art. 10;
il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334 .
3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, cosi' come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo.
3-bis. Sono abrogati i commi 4 , 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ; tuttavia essi continuano ad essere applicati fino all'attuazione dell'art. 155, comma 5, del presente decreto legislativo.
4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
6. I contratti gia' conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni gia' consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 .".
Art. 38
Termini per le norme di attuazione 1. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto