048U1041
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Modificazioni del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 949, recante norme per l'iscrizione all'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948 n. 1041)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Ai vice brigadieri e brigadieri dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia raffermati, e' esteso l'obbligo della iscrizione prevista nell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall' art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 , e successive disposizioni modificative ed integrative.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia che abbiano compiuto la terza, rafferma triennale.
Art. 2
L'iscrizione disposta dal precedente art. 1 ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Art. 3
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 949 , e' abrogato con effetto dalla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 15 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO - SCELBA - FACCHINETTI - PELLA - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 31. - FRASCA