048U0316
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Autorizzazione alla ulteriore spesa di L. 236 milioni per provvedere ai maggiori oneri inerenti ai lavori di ricostruzione e ripristino delle attrezzature patrimoniali danneggiate dalla guerra. (DECRETO LEGISLATIVO 03 marzo 1948 n. 316)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
Art. 1
Per provvedere ai maggiori oneri inerenti ai lavori di ricostruzione e al ripristino delle attrezzature delle Aziende patrimoniali dello Stato, danneggiate dalla guerra, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire duecentotrentasei milioni, in aggiunta a quella disposta con il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 568 .
Art. 2
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto, in relazione alle effettive necessita', ad assegnare la somma autorizzata con il presente decreto, all'apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 3 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 141. - FRASCA