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048U0163

IT - Decreti Legislativi

048U0163

Approvazione dell'Accordo concluso a Roma, il 15 maggio 1947, fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per i rifugiati. (DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1948 n. 163)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportato dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della costituzione; Visto art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti e per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12, febbraio 1943:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo concluso a Roma il 15 maggio 1947, tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per i rifugiati.

Art. 2

Sono concesse tutte le esenzioni del carattere tributario previste dall'Accordo medesimo.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 maggio 1945.
Il presente decreto, munito del sigillo dello salto, sara' inserto nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - SCELBA PELLA DEL VECCHIO - CORBELLINI - EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1943
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 60. - FRASCA

Accordo

Accordo tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per i rifugiati
Considerato che il Governo italiano (da ora in poi denominato "il Governo") ha piena conoscenza dello stato giuridico del Comitato Intergovernativo per i Rifugiati qui di seguito denominato "I.G.C.R." quale Organizzazione internazionale di cui esso e' Membro dai 20 dicembre 1946, e della sua capacita' di agire in Italia, Considerato che il Comitato Esecutivo dell'I.G.C.R. ha approvato il 21 marzo 1947 una risoluzione allo scopo di intraprendere un programma di assistenza rimpatrio e sistemazione di profughi e rifugiati che si trovano in Italia in conseguenza degli avvenimenti bellici;
Considerato che il Governo ha accettato di partecipare a questo programma entro i limiti della sua giurisdizione il Governo e l'I.G.C.R hanno convenuto quanto segue:
I
LA MISSIONE ED IL PERSONALE DELL'I.G.C.R.
Il Governo autorizza l'I.G.C.R. a stabilire in Italia, una amministrazione, che rappresenti l'I.G.C.R. per assicurare il funzionamento del programma convenuto per l'assistenza il rimapatrio, la ristemazione e l'emigrazione fuori del territorio italiano di quei rifugiati e profughi che sono di competenza dell'I.G.C.R. in Italia.
II
COMITATO MISTO
E' stabilito un Comitato Misto composto di Delegati designati dal Governo e dall'I.G.C.R.
La delegazione del Governo consistera' dei rappresentanti dei seguenti ottici ed eventualmente di esperti che il Governo si intenda nominare:
Ministro degli Affari Esteri;
Ministero dell'Interno Ministro delle Finanze e del Tesoro;
Ministro dei Trasporti;
Alto Commissariato per l'Alimentazione.
La delegazione dell'I.G.C.R sara' formata dal Rappresentata del Direttore dell'I.G.C.R. le Direttore dell'amministrazione dei campi in Italia dell'I. G.C.R dal Rappresentante Residente in Italia dell'I.G.C.R, o da loro sostituiti, assieme a qualsiasi altro membro che la direzione dell'I.G.C.R. voglia designare.
Si conviene che un rappresentante del Comitato preparatorio dell'I.G.C.R. possa essere invitato ad assistere alle riunioni del Comitato Misto come osservatore.
Il Comitato Misto e' autorizzato a formulare, studiare e raccomandare quegli accordi complementari da concludersi tra il Governo e I.G.C.R. che di volta in volta siano ritenuti necessari.
Il Comitato Misto si riunira' presso il Ministero degli Affari Esteri. Se la riunione avra' luogo a richiesta del Governo essa sara' presieduta da un rappresentante del Governo stesso; se avra' luogo a richiesta dell'I.G.C.R sara' presieduta dal rappresentante dell'I.G.C.R. Il Comitato Misto avra' le seguenti attribuzioni:
1) fissare regolamenti per la disciplina dei campi dei rifugiati e le norme necessarie per l'organizzazione e il buon funzionamento di essi;
2) stabilire i sistemi per l'approvvigionamento di carburanti, di lubrificanti, di frutta, di verdura ed altri generi alimentari non contingenti;
3) concretare i provvedimenti per eventuali ridistribuzioni dei rifugiati in campi diversi dagli attuali;
4) concretare le misure atte ad incoraggiare il rimpatrio volontario;
5) studiare ed attuare piani per la risistemazione dei rifugiati in altri paesi;
6) stabilire i sistemi di rilascio dei documenti di Viaggio ai rifugiati che partono dall'Italia;
7) presentare mensilmente al Governo e all'I.G.C.R. la situazione dei rifugiati e i relativi movimenti e spostamenti;
8) deliberare su ogni altro argomento attinente all'applicazione del presente accordo.
III
PROTEZIONE DEI RIFUGIATI
L'I.G.C.R. assume l'assistenza, la protezione e la risitemazione, all'Estero dei rifugiati che sono di sua competenza nei campi sinora sotto il controllo delle Autorita' Militari alleate e E, previ accordi da prendersi in seno, al Comitato Misto assumera' tali funzioni anche nei riguardi l'aliquota di altri rifugiati e D. P. in Italia che siano Il Governo l'I.G.C.R si presteranno reciprocamente la maggiore possibile assistenza nella soluzione di tutte le questioni i concernenti i predetti rifugiati e D. P.
L'assistenza protezione dei rifugiati e D. P. saranno condotte in conformita' delle leggi italiane e degli impegni internazionali che l'Italia ha assunto o potra' ASSUMERE.
IV
FINANZIAMENTO
Le spese occorrenti all'esecuzione dei compiti assunti dall'I.G.C.R verranno sostenute dall'I.G.O.R Il Governo dara' disposizione alla Banca l'Italia perche' provveda a, fornire le lire occorrenti mensilmente all'I.G.C.R. per le spese da sostenere in in Italia contro contemporaneo versamento da parte dell'I.G.C.R. di effetti in dollari sterline o franchi svizzeri, a scelta dell'G.C.R. da convertire, con la stessa procedura e lo stesso tasso di cambio che viene praticato alle,Rappresentanze Diplomatiche degli stati Uniti, della Gran Bretagna e della Svizzera in Italia.
Analoga procedura verra' praticata per la costituzione di un fondo di riserva in lire a disposizione dell'I.G.C.R.
V
CONCESSIONE IN USO DI BENI
Il Governo mettere' a disposizione dell'I.G.C.R quei beni immobili che, di comune intesa, siano ritenuti indispensabili per l'esecuzione del programma di assistenza e protezione dei rifugiati in Italia.
L'uso di tali beni sara' accordato a titolo gratuito od oneroso secondo gli accordi specifici che interverranno caso per caso.
Analogamente si procedera' per quanto riguarda, i beni mobili.
Il Governo assumera' la responsabilita' relativa alle azioni derivanti dalla cessione in uso dei beni stessi, degli eventuali danni, deterioramenti, distruzioni o perdite che non siano dovuti a dolo o colpa degli assistiti o del personale addetto, nel qual caso l'I.G.C.R assumera' la piena responsabilita'.
L'I.G.C.R. restituira' al Governo tutti quei beni di cui rimarra' in possesso al momento in cui non saranno piu' necessari per
l'attuazione del programma
VI
AGEVOLAZIONI E PRIVILEGI
a) Al Rappresentante dei Direttore dell'I.G.C.R., al Direttore dell'amministrazione dei campi dell'I.G.C.R., al Rappresentante Residente in Italia dell'I.G.C.R. Nell'adempimento delle loro funzioni ufficiali, saranno a uno accordate quelle agevolazioni e privilegi che sono normalmente concessi in Italia alle Rappresentanze diplomatiche.
b) I redditi, le entrate, le operazioni dell'I.G.C.R., nonche' gli stipendi e compensi da esso corrisposti ai propri dipendenti di nazionalita' non italiana e non residenti in Italia, sono esenti da tutti i tributi e gli oneri di qualsiasi genere, dovuti allo Stato e agli Enti locali.
L'I.G.C.R. fara' conoscere la tabella organica del proprio personale non italiano e italiano.
c) il Governo concede inoltre le seguenti agevolazioni:
1) esenzione da qualsiasi tributo sia verso lo Stato abbia verso gli Enti locali, ad eccezione della imposta generale sull'entrata che fa, in ogni caso, carico alla ditta contraente con 1°I.G.C.R.
2) agevolazioni per trasporti di vettovaglie o di altro materiale su mezzi di trasporto gestiti dal Governo;
3) priorita' per viaggi di servizio sulle ferrovie, autobus, linee aeree e marittime italiane per i Membri del Comitato Misto e per i Membri dell'I.G.C.l. in Italia.
VII
PERSONALE
a) In base al presente accordo il Governo agevolera' l'entrata e movimento Italia del personale dell'I.G.C.R. indicato nella tabella organica e concedera' tutta l'assistenza possibile per porre in grado II.G.C.R. di scegliere di impiegare cittadini italiani che abbiano i necessari requisiti per l'esecuzione di quanto e' contemplato nel presente accordo.
b) Il Governo s'impegna a provvedere per il personale dell'I.G.C.R. tutte le assicurazioni sociali previste dalla legislazione italiana per gli impiegati delle imprese private. Il Governo s'impegna altresi' a provvedere alle assicurazioni relative alle varie responsabilita' nei confronti dei terzi.
Le spese relative saranno rimborsato dall'I.G.C.R. al Governo in sterline, dollari o franchi svizzeri secondo le modalita', indicate nell'articolo IV.
c) L'I.G.C.R. si rende garante della buona condotta, dell'integrita' e del carattere morale del proprio personale e richiamera' o licenziera' chiunque violera' questi principi.
VIII
LEGISLAZIONE INTEGRATIVA
Il Governo si riserva il diritto di adottare quel provvedimenti legislativi che ritenga necessari allo scopo di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
IX
DURATA dell'ACCORDO
Il presente accordo entrera' in vigore il 15 maggio 1947. Esso rimarra' in vigore fino a quando il Governo e l'I.G.C.R. non decidano di stipulare nuovi accordi reciproci che soddisfino entrambe le parti e fino al momento in cui il Governo e l'I.G.C.R. non decidano, di mutua intesa, di por fine al presente accordo.
I testi in inglese e in italiano fanno ambedue fede
Roma, 15 maggio 1947
Per l'Italia Per l'I.G.C.R. SFORZA M. W. ROYSE
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Agreement

Agreement between the italian Government and che intergovernmental Commirtee on refugee
Parte di provvedimento in formato grafico
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