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048U0195

IT - Decreti Legislativi

048U0195

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48. (DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948 n. 195)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio: PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, e il versamento nelle Casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso al presente decreto (tabella A).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2

Ai sensi dell' art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3473, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70 , convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342 , la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e stabilita per l'esercizio finanziario 1947-48, nelle seguenti misure:
a) in ragione del 65 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
b) in ragione del 50 per cento del provento della vendita del sale commestibili;
c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

Art. 3

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948 in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto (tabella B).

Art. 4

Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al presente decreto.

Art. 5

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso al presente decreto, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 6

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi al presente decreto.

Art. 7

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1947-48, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 8

E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1947-48 un contributo di L. 15.012.000 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto.

Art. 9

Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell' art. 27, lettera a) del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 , viene fissato per l'esercizio finanziario 1947-1948, in L. 7.123.900.000.

Art. 10

Per l'esercizio finanziario 1947-48 l'assegnazione a favore dell'Istituto Centrale di Statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162 , e' autorizzata in L. 327.288.000.
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di L. 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di L. 150.000 prevista dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697 , per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 11

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1947-48 una assegnazione di L. 150.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 12

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1947-48 una assegnazione di L. 10.000.000 a favore del Comitato nazionale pro-vittime politiche.

Art. 13

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1947-48, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario inscrivere nei rispettivi capitoli numeri 389 e 390 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 14

Per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra, e' autorizzata da parte del Tesoro, a favore delle Ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la concessione di sovvenzioni straordinarie nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli numeri 391, 392, 393 e 394 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata, nei limiti dei fondi di cui sopra, ad acquistare fabbricati in sostituzione di quelli distrutti per eventi bellici.

Art. 15

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1947-48, la assegnazione di L. 1.000.000.000 da erogarsi per il servizio delle polizze ai combattenti.

Art. 16

Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tale modificazione puo' riguardare anche la scadenza dei buoni.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il il rimborso anticipato dei buoni.

Art. 17

il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali, i fondi iscritti ai capitoli numeri 339 e 340 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948.

Art. 18

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, e cioe':
RIEPILOGO
ENTRATA E SPESA EFFETTIVA
Entrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 520.559.894.500 Spesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 831.774.882.685 Disavanzo effettivo. . . . . . . . . . . . . . . . L. 311.214.988.185
MOVIMENTO DI CAPITALI
Entrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 91.824.883.600 Spesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 90.426.462.832 Avanzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + L. 1.398.420.768
RIASSUNTO GENERALE
Entrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 612.384.778.100 Spesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 922.201.345.517 Disavanzo finale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 309.816.567.417
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 125. - FRASCA

Tabelle

TABELLE
Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948
Parte di provvedimento in formato grafico
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