Monitoring Gesetzessammlung

099G0056

IT - Decreti Legislativi

099G0056

Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288. (DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1998 n. 504)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 18-2-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 288 , recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi e intrattenimenti; Visto il comma 2 del citato articolo 1 il quale prevede che nell'esercizio della predetta delega si provvede altresi' al riordino dell'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione dell'imposta 1. La tassa di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , assume la denominazione di imposta unica ed e' dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell' articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e nell' articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 . ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 66, lettera a)) che "l' articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 , si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e` comunque dovuta ancorche´ la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

Art. 2

Base imponibile 1. La base imponibile per i concorsi pronostici e' costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori.
2. La base imponibile per le scommesse e' costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.

Art. 3

Soggetti passivi 1. Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse. (6) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 , ha disposto (con l'art. 1, comma 66, lettera b)) che "l' articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 , si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta e` chiunque, ancorche´ in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attivita` e` esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attivita` e` esercitata e` obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 14 febbraio 2018, n. 27 (in G.U. 1ª s.s. 21/2/2018, n. 8), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede che "- nelle annualita' d'imposta precedenti al 2011 - siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione".

Art. 4

Aliquota 1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288 , ove necessario per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 : 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall' articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 : 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; (4) (5)
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 e' stabilita nella misura del 32 per cento.
(10) ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 , come modificata dal D.L. 24 giugno 2003, n. 147 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200 , ha disposto (con l'art. 22, comma 16) che "Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 , in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998 ". --------------- AGGIORNAMENTO (2a)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 284) che "a partire dal 1 gennaio 2005, in funzione delle nuove modalita' di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 , e' fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1 gennaio 2005, sono acquisite dall'erario". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , ha disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 2007. --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39 , convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 , ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera g)) che "[...] Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all' articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 , e successive modificazioni, le parole: "e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, e le parole: "e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori" sono soppresse". --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1052) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 , e' stabilita:
a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all' articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 30 dicembre 2024, n. 207 , ha disposto (con l'art. 1, comma 92, lettere a), b) e c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 , e' stabilita:
a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, compresi i giochi di carte in modalita' di torneo e i giochi di carte in modalita' diversa dal torneo, nonche' per i giochi di sorte a quota fissa e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, di cui all' articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore".

Art. 5

(Sanzioni).
1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse e' punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta e' superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66 , omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta e' punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. ((8)) 3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attivita' e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica e' comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e' disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, e' disposta la revoca della concessione.
5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , e successive modificazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 .
Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997 , e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.
7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreche´ la violazione non sia stata gia' oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso e' eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.
8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche´ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 24, comma 5) che "L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalita' indicate nell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dall' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504 , e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione".

Art. 6

Adempimenti dei contribuenti 1. Gli adempimenti dei contribuenti sono disciplinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , prevedendo eliminazione degli obblighi formali, semplificazione degli adempimenti e loro esecuzione mediante sistemi informatici, telematici e ogni altro strumento tecnicamente idoneo, unificazione delle modalita' di dichiarazione con quelle relative ad altre imposte e ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Art. 7

(( (Rapporto tra imposta unica e altri tributi) )) ((1. L'imposta unica e' sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico))

Art. 8

Imputazione delle somme versate al bilancio dello Stato 1. L'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 1 e' iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato:
a) per il 40 per cento, nel capitolo 1805;
b) per il 35 per cento, nel capitolo 1007;
c) per il 25 per cento, nel capitolo 1213.

Art. 9

Disposizioni abrogate 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, sono soppresse le parole: "e l'accettazione di
scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione";
b) nell'articolo 2, primo comma, sono soppresse le parole: "o
accettano scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione"; nel medesimo articolo, secondo comma, le parole: "di scommesse e" e le parole: "delle scommesse e" sono soppresse;
c) nell'articolo 3, e' abrogato il sesto comma;
d) nell'articolo 14, primo comma, sono soppresse le parole:
"nonche' per particolari tipi di scommesse,";
e) nell'articolo 16, e' abrogato il secondo comma;
f) nella tariffa, il numero 9 e' abrogato.
2. Sono abrogati:
a) la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 ;
b) l' articolo 1, primo e terzo comma, della legge 29 settembre
1965, n. 1117 ;
c) l'articolo unico, primo e secondo comma, della legge 15 novem- bre 1973, n. 764.
3. E' inoltre abrogata ogni altra norma non compatibile con le
disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota all'art. 9:
- Il testo degli articoli 1, 2, 3, 14 e 16, nonche' della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - Sono soggetti all'imposta prevista dal presente decreto gli spettacoli e le altre attivita' indicati nella allegata tariffa, compresi l'esercizio del giuoco nelle case a cio' destinate".
"Art. 2 (Soggetti d'imposta). - Sono soggetti d'imposta gli esercenti, gli impresari e coloro che comunque organizzano, anche senza licenza di pubblica sicurezza, gli spettacoli e le altre attivita' di cui alla tariffa annessa al presente decreto, nonche' coloro che esercitano case da giuoco.
Quando l'esercizio di case da giuoco e' riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se delega ad altri l'esercizio di case da giuoco".
"Art. 3 (Base imponibile). - La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli biglietti venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione di posti o dal prezzo comunque corrisposto per assistere, partecipare o intervenire agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
Concorrono a costituire la base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte agli spettatori od ai partecipanti agli spettacoli ed alle altre attivita';
c) l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonche' ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attivita'.
Quando gli spettacoli e le altre attivita' di cui al primo comma sono organizzati da societa' o circoli per propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la societa' o circolo abbia per unico scopo di organizzare tali spettacoli e attivita' ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la societa' o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve essere presentata apposita denuncia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci.
Se per intervenire a detti spettacoli ed attivita' e' previsto anche l'acquisto di biglietti d'ingresso o di posto riservato o la corresponsione di un prezzo o comunque di somme per i titoli previsti dalle lettere a), b) e c) del secondo comma del presente articolo, l'imposta si applica anche sul prezzo dei biglietti e dei posti riservati, e sulle somme corrisposte per titoli di cui alle suddette lettere a), b) e c) anche se gli intervenuti sono estranei alla societa' o circolo.
Per le attivita' di cui al n. 5 della tariffa l'imponibile e' costituito anche dagli introiti delle marche e bollini applicati sui biglietti ferroviari a riduzione.
(Comma abrogato).
Per le case da giuoco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza attiva tra le somme introitate per i giuochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del giuoco.
Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sugli spettacoli e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da giuoco".
"Art. 14 (Imponibili medi). - Per taluni tipi di spettacoli ed attivita' di minima importanza e per le attivita' soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, il Ministro per le finanze puo' stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalita' necessarie ad assicurarne l'applicazione.
I contribuenti che non intendono aderire alle determinazioni di cui al precedente comma, esclusi i casi in cui vengano apportati aumenti ai prezzi delle consumazioni o si tratti di corrispettivi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte hanno la facolta' di optare per l'accertamento a distinta di incasso, o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 13, per l'accertamento in base a dichiarazione, osservando le disposizioni stabilite nel presente decreto per tali sistemi di accertamento e le speciali norme cautelative e di controllo".
"Art 16 (Rivalsa). - Eccezion fatta per i casi di liquidazione forfettaria dell'imposta, i soggetti indicati all'art. 2, esclusi gli esercenti le case da gioco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.
(Comma abrogato).
I prezzi degli spettacoli e delle altre attivita' devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi e' dovuta".
"TARIFFA
1. Spettacoli cinematografici e misti di cinema e
avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico,
anche se in circoli e sale private
2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si
svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse
3. Spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al
successivo n. 4; esecuzioni musicali di qualsiasi genere,
escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a
gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; balli, lezioni di ballo collettive, veglioni
e altri trattenimenti di ogni natura, ovunque si svolgano
e da chiunque organizzati; corsi mascherati e in costume,
rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari
4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e
strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo
viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque
tenuti
5. Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche,
artistiche e industriali, rassegne cinematografiche
riconosciute con decreto del Ministro per le finanze ed
altre manifestazioni similari di qualunque specie
6. Introiti derivanti: dall'utilizzazione dei bigliardi,
degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi
tipo di apparecchio e congegno a gettone o a moneta da
divertimento o trattenimento, anche se automatico o
semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico - ma non nell'ambito dello spettacolo viaggiant - sia in circoli o associazioni di qualunque specie: dal
gioco del bowling; dal noleggio di gokarts e da ogni altro gioco o trattenimento diversi dai precedenti per il quale
si corrisponda un prezzo per parteciparvi
7. Biglietti d'ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi
specificamente riservati all'esercizio delle scommesse
8. Provento lordo delle case da giuoco10%
9. (Abrogato).
Nota.
Gli spettacoli e le altre attivita' non espressamente indicate nella presente tariffa, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
Per gli spettacoli ed altre attivita' soggetti ad imposta dati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da piu' attivita' soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara' determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
L'aliquota y e' stabilita in base alle formule indicate in tariffa, ove x rappresenta il prezzo netto".
- La legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , abrogata dal presente decreto, recava: "Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 ".
- Il testo dell' art. 1 della legge 29 settembre 1965, n. 1117 (Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1. - (Comma abrogato).
L'imposta e' dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.
(Comma abrogato)".
- Il testo dell'articolo unico della legge 15 novembre 1973, n. 764 (Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Articolo unico. - (Comma abrogato).
(Comma abrogato).
Le operazioni inerenti e connesse alla gestione ed alla raccolta delle giocate dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine o dai relativi gestori rientrano nell'esenzione di cui all'ultimo comma dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht