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048U0655

IT - Decreti Legislativi

048U0655

Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana. (DECRETO LEGISLATIVO 06 maggio 1948 n. 655)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite; Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

(( 1. Sono istituite per la regione siciliana, con sede in Palermo, una sezione di controllo, una sezione giurisdizionale e una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti.
2. La composizione e la competenza delle sezioni sono determinate dalle disposizioni della legge statale in materia))

Art. 2

1. La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo:
a) esercita il controllo di legittimita':
1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;
((2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie.)) b) verifica altresi' il rendiconto generale della regione.
2. La sezione predetta e' delegata ad esercitare il controllo di legittimita' sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.
3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformita' alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 19 dicembre 1966, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1966, n. 324) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 6, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655 - limitatamente alla parte in cui consentono, rispettivamente, al Governo regionale di richiedere, e alle Sezioni regionali riunite della Corte dei conti di disporre, la registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva -, nonche' dell'intero secondo comma dell'art. 6 del medesimo decreto".

Art. 3

Sono attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 :
1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della Regione;
2) i giudizi di responsabilita' a carico degli amministratori, funzionari ed agenti della Regione, e gli altri giudizi in materia contabile interessanti la Regione stessa;
3) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, concernenti il trattamento di quiescenza degli impiegati della Regione, qualora la Regione stessa stabilisca per i propri dipendenti un trattamento di quiescenza nella forma di pensione; (3)
4) i giudizi in grado d'appello contro le decisioni dei Consigli di prefettura, previste dall'art. 66 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, e riguardanti i comuni, le province, i consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza compresi nella Regione.
((IL D.LGS. 18 GIUGNO 1999, N. 200 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 25 febbraio-10 marzo 1988, n. 270 (in G.U. 1a s.s. 16/03/1988, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 n. 3 del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facolta' e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennita' civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti".
Ha inoltre dichiarato - in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - "l'illegittimita' costituzionale della norma sopra indicata, nella parte in cui non prevede - negli stessi termini e riferimenti - l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni e indennita' militari e di guerra, nonche' di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennita' a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali gia' la norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti".

Art. 4

Sono altresi' attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale:
1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili incaricati nel territorio della Regione della gestione di danaro, valori e materie di proprieta' dello Stato;
2) i giudizi di responsabilita' a carico di funzionari, impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali, quando l'evento produttivo del danno allo Stato siasi verificato nel territorio della Regione.
((IL D.LGS. 18 GIUGNO 1999, N. 200 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .

Art. 4-bis

((1. Contro le decisioni della sezione giurisdizionale e' ammesso appello alla sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1))

Art. 5

Fino a quando la Regione non avra' disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri ed agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilita' generale dello Stato.

Art. 6

I poteri attribuiti alle Sezioni riunite della Corte dall'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, sono devoluti alle Sezioni regionali riunite, le quali, ove non riconoscano cessata la causa del rifiuto, ordinano la registrazione degli atti o decreti presentati e vi appongono il visto con riserva. Il rifiuto di registrazione e' assoluto e annulla il provvedimento nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 25 del testo unico predetto. ((2)) L'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative, viene comunicato ogni quindici giorni direttamente all'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale.
Le Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformita' degli articoli 40 e 41 del citato testo unico. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse al Presidente della Regione, che ne cura la presentazione all'Assemblea regionale.
Per gli atti indicati nell'ultimo comma dell'art. 2, resta ferma la competenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, a norma dell'art. 25 del testo unico predetto.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 19 dicembre 1966, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1966, n. 324) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 6, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655 - limitatamente alla parte in cui consentono, rispettivamente, al Governo regionale di richiedere, e alle Sezioni regionali riunite della Corte dei conti di disporre, la registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva -, nonche' dell'intero secondo comma dell'art. 6 del medesimo decreto".

Art. 7

Il numero dei votanti non puo' essere minore di tre per ciascuna Sezione regionale e di cinque per le Sezioni regionali riunite, dei quali non piu' di un primo referendario o referendario per ciascuna Sezione semplice e di due primi referendari o referendari per le Sezioni riunite.

Art. 8

Il presidente della Corte coordina l'attivita' della Sezione regionale di controllo con quella della Sezione di controllo centrale.

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 MARZO 1953, N. 161 ))

Art. 10

I provvedimenti di destinazione dei magistrati alle Sezioni regionali sono adottati previa intesa con il Governo regionale.
L'assegnazione dei magistrati ha luogo con il loro consenso.
Per esigenze di servizio puo' disporsi l'applicazione dei magistrati alle Sezioni regionali per durata non superiore ad un anno. L'applicazione non puo' essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato se non decorso un anno dal termine della precedente.
((I magistrati assegnati alle sezioni ed agli uffici di procura sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, e sino a concorrenza del cinquanta per cento dell'organico previsto per dette sezioni)) .

Art. 11

Le spese per il funzionamento delle Sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della Regione.
((Alle sezioni ed agli uffici di procura della Corte dei conti per la regione siciliana e' anche assegnato, in posizione di comando, un contingente di personale regionale, determinato con decreto del presidente della regione d'intesa con il Presidente della Corte dei conti. I singoli provvedimenti di concessione e revoca del comando sono disposti dall'amministrazione regionale d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti)) .

Art. 12

Le Sezioni regionali inizieranno il loro funzionamento il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
I giudizi nelle materie attribuite alla competenza della Sezione giurisdizionale a norma degli articoli 3, n. 4, e 4, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in corso presso le Sezioni centrali del contenzioso contabile, sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione regionale, salvo che non sia stata emessa pronunzia interlocutoria.
Fino a quando la Sezione di controllo non comincera' a funzionare, le attribuzioni di controllo saranno esercitate dalla Delegazione attualmente esistente in Sicilia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 6 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 95. - FRASCA
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