048U0207
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Aumento a lire dieci miliardi del fondo assegnato con l'art. 3 del decreto legislativo in data 11 gennaio 1948, n. 17, per la concessione di anticipazioni a favore delle Amministrazioni comunali e provinciali deficitarie. (DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948 n. 207)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportato dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
L'autorizzazione di spesa di lire cinque miliardi di cui all' art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17 , per la concessione, ivi prevista, di anticipazioni a favore delle Amministrazioni comunali e provinciali deficitarie, e' elevata a lire dieci miliardi.
Art. 2
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 12 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - EINAUDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 119. - FRASCA