Monitoring Gesetzessammlung

048U0690

IT - Decreti Legislativi

048U0690

Concessione di tre giorni di ferie retribuite al lavoratori chiamati ad adempiere pubbliche funzioni in occasione delle elezioni politiche indette per il 18 aprile 1948. (DECRETO LEGISLATIVO 03 maggio 1948 n. 690)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

In occasione delle elezioni politiche indette per il giorno 18 aprile 1948, le Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti chiamati ad adempiere pubbliche funzioni connesse con lo svolgimento delle operazioni elettorali, tre giorni di ferie retribuite, dal 19 al 21 aprile 1948.

Art. 2

I datori di lavoro debbono altresi' concedere il periodo feriale previsto dall'art. 1, a tutti i dipendenti che ne facciano richiesta.
La disposizione di cui al precedente comma tuttavia non si applica:
a) ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;
b) ai personale addetto ai servizi pubblici anche se gestiti da aziende private;
c) al personale addetto ai servizi di pubblica utilita';
d) ai dipendenti da aziende commerciali ed artigianali in genere, di credito e dell'assicurazione e servizi tributari appaltati, di pubblici spettacoli;
e) ai lavoratori addetti ad attivita' che non possono subire interruzioni per esigenze tecniche o per caratteristiche di svolgimento continuativo.

Art. 3

I giorni di ferie per i lavoratori previsti nel precedente articolo sono detratti dal primo periodo successivo di ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno 19 aprile 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 83. - FRASCA
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